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Bur n. 111 del 14 agosto 2026


Materia: Settore primario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 811 del 28 luglio 2026

Approvazione convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" per l'esecuzione di misure di lotta obbligatoria volte alla protezione delle piante dagli organismi nocivi da quarantena, annualità 2026-2027. Articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” per l'esecuzione di misure urgenti di lotta obbligatoria consistenti nel taglio ed eliminazione delle piante infestate da organismi nocivi da quarantena individuate con specifici provvedimenti dell’Unità Organizzativa Fitosanitario per gli anni 2026 e 2027.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

L’Allegato II, parte B del Regolamento (UE) 2019/2072 individua gli organismi nocivi da quarantena prioritari per l'Unione Europea, ossia specie aliene la cui introduzione o diffusione causerebbero gravi impatti economici, sociali e ambientali per l'intero territorio dell'Unione.

L'obiettivo dei servizi fitosanitari di ciascun Paese europeo non è solo bloccare tali organismi alle frontiere, ma attuare, nel caso sia constatata la loro presenza in determinate aree dell’Unione, rigorosi piani di eradicazione e contenimento per evitare che si diffondano nel resto del continente.

In tal senso, il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625”, obbliga i servizi fitosanitari regionali ad attuare sul proprio territorio attività di sorveglianza e monitoraggio relative agli organismi nocivi per le piante e i prodotti vegetali.

In esito alle attività di monitoraggio svolte dall’Unità Organizzativa Fitosanitario nel corso dei precedenti anni è stato necessario intervenire su Anoplophora glabripennis, conosciuta come “tarlo asiatico” e Scaphoideus titanus, vettore della “flavescenza dorata”, due organismi nocivi inclusi nell’Allegato II, parte B del Regolamento (UE) n. 2019/2072 (Organismi nocivi da quarantena).

Per entrambi i patogeni la Regione del Veneto ha attivato forme di monitoraggio sul territorio regionale già a partire dalle prime manifestazioni.

In taluni siti, delimitati secondo le apposite linee guida comunitarie adottate con provvedimenti del Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, si sono dovute inoltre attivare specifiche misure di eradicazione, conseguenti all’individuazione di insediamenti, ormai consolidati, di questi organismi, che hanno richiesto conseguenti azioni di contenimento per prevenirne l’ulteriore proliferazione.

Una delle misure previste dalla “lotta obbligatoria” riguarda l’eliminazione delle piante infette da tali patogeni, ovvero, nel caso del Tarlo del legno, di tutte le piante che presentano sintomi ubicate nella zona circoscritta di presenza dell'insetto.

La Regione del Veneto ha quindi affidato all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” con Deliberazione di Giunta n. 1504 del 20 novembre 2025 l'esecuzione di misure urgenti di eradicazione e quindi di contrasto alla diffusione dell'Anoplophora glabripennis, e con Deliberazione della Giunta regionale n. 1505 del 20 novembre 2025 l’esecuzione di misure di estirpo coatto di vigneti affetti da flavescenza dorata a seguito di attacco da parte di Scaphoideus titanus. Ciò in ragione delle funzioni di salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e ittico assegnate all’Agenzia, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 37/2014.

In considerazione dei positivi risultati conseguiti attraverso il coinvolgimento dell'Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, si propone che anche per il biennio 2026- 2027 le attività di esecuzione delle misure di lotta obbligatoria volte alla protezione delle piante dagli organismi nocivi da quarantena e in particolare quelle di eradicazione delle piante infestate siano affidate all’Agenzia come già fatto per “Anoplophora glabripennis“eScaphoideus titanus”.

A tale proposito si ricorda che l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, ente strumentale della Regione del Veneto, opera perseguendo l'interesse pubblico in totale sinergia con l'Amministrazione regionale, da cui emana e viene controllata, garantendo così la massima tempestività ed efficacia operativa.

Inoltre, l’Agenzia si avvale di manodopera specificamente formata e adeguatamente preparata per intervenire con tempestività ed efficacia sugli esemplari arborei, colture e vigneti infetti, con attività similari a quelli normalmente effettuati per il c.d. “SIF” (lavori di sistemazione idraulico forestali). Per tali ragioni, si reputa opportuno attivare un'apposita convenzione ai sensi dell’art. 6 della Convenzione sottoscritta tra la Regione del Veneto, Veneto Agricoltura e l'Ente Parco regionale dei Colli Euganei (di cui all’Allegato A della DGR n. 1550/2024) che regola le attività extra-SIF di Veneto Agricoltura – in corrispondenza della validità della convenzione di cui alla DGR n. 1550/2024.

Tale strumento consentirà di impiegare proficuamente, peraltro in un periodo di scarsa attività SIF ordinaria, gli operai qualificati già addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale previsti dalla programmazione regionale, garantendo la necessaria tempestività e un elevato standard operativo nell'esecuzione delle misure fitosanitarie d'urgenza. Le modalità di attuazione del progetto in parola sono definite nello schema di convenzione, di cui all'Allegato A del presente provvedimento, alla cui sottoscrizione si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione del Veneto.

Viene data la facoltà all’Agenzia di avvalersi di proprio personale operaio adeguato professionalmente e impiegato normalmente nell’attività SIF o istituzionale dell’Agenzia o, facoltativamente, di ditte specializzate nell’abbattimento di piante in contesto urbano in caso di particolari necessità dovute alla localizzazione delle piante, all’altezza o al rischio intrinseco dello svolgimento dell’attività.

La convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2027.

Al fine di rimborsare le spese sostenute dall'Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura” negli interventi “extra SIF” della presente deliberazione, la Regione contribuisce con un importo di 100.000,00 euro a valere sull’esercizio finanziario 2026 e 100.000,00 euro a valere sull’esercizio finanziario 2027, che trovano copertura nel capitolo di spesa 105567 “Azioni regionali per emergenza e profilassi fitosanitaria - risorse regionali - trasferimenti correnti (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)” del Bilancio di previsione 2026-2028.

In ogni caso, la spesa prevista a favore dell'Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Veneto Agricoltura”, costituisce mero rimborso delle spese sostenute e sarà liquidata secondo le modalità previste dall'art. 6 dell'allegato schema di convenzione.

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario è autorizzato a sottoscrivere la convenzione di cui all'Allegato A al presente provvedimento, nonché ad apportarne eventuali modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

Si ritiene, altresì, di delegare al Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario la gestione tecnica ed amministrativa della convenzione di cui all’Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in
attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625”;

VISTO il Reg. (UE) n. 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Ottobre 2016
relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”;

VISTA la Legge regionale istitutiva dell'Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" 28 novembre 2014, n. 37;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di proseguire con l’esecuzione di misure di lotta obbligatoria volte alla protezione delle piante dagli organismi nocivi da quarantena di cui all'art. 11 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117;
  3. di affidare all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" l’esecuzione di misure urgenti di lotta obbligatoria consistenti nel taglio ed eliminazione delle piante infestate da organismi nocivi da quarantena individuate con specifici provvedimenti dell’Unità Organizzativa Fitosanitario per gli anni 2026 e 2027;
  4. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in attuazione di quanto disposto al punto 3;
  5. di determinare in Euro 200.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per l'attività di cui al punto 4, di cui Euro 100.000,00 nell’esercizio finanziario 2026 e Euro 100.000,00 nell’esercizio finanziario 2027, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario, entro il corrente esercizio sul capitolo di spesa 105567 "Azioni regionali per emergenza e profilassi fitosanitaria - risorse regionali - trasferimenti correnti (art. 61, L.R. 12/12/2003, n. 40 - D.lgs. 02/02/2021, n. 19)" del bilancio di previsione 2026-2028;
  6. di dare atto che l'Unità Organizzativa Fitosanitario della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario, a cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  7. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario della sottoscrizione della convenzione di cui all'Allegato A;
  8. di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario dell’esecuzione del presente atto compresa la gestione tecnico amministrativa della convenzione di cui all'Allegato A;
  9. di autorizzare il Direttore dell'Unità Organizzativa Fitosanitario ad apportare allo schema di convenzione di cui all'Allegato A eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell’Amministrazione regionale;
  10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_811_26_AllegatoA_588632.pdf


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