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Bur n. 101 del 30 luglio 2026


Materia: Pianificazione territoriale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 754 del 21 luglio 2026

Rinnovo dei contributi alle Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza ed alla Città Metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, con definizione dei criteri generali e delle modalità di erogazione. Art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2004. Deliberazione n. 49/CR del 28 maggio 2026.

Note per la trasparenza

A seguito dell’espressione del prescritto parere della Seconda Commissione consiliare, con il presente provvedimento la Giunta regionale rinnova i contributi alle Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e alla Città Metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, con definizione dei criteri generali e delle modalità di erogazione. Art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2004.

L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.

L’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rappresenta “atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o di altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”. Il rilascio di tale provvedimento compete alla Regione, ai sensi dell’art. 146, comma 6 del Decreto Legislativo22 gennaio 2004, n. 42, che può tuttavia: “delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia”.

La Legge regionale26 maggio 2011, n. 10 di novellazione della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio", ha previsto l'aggiunta del nuovoTitolo V bis – Paesaggiochedisciplinanel dettaglio tali deleghe, individuando le competenze della Regione, dei Comuni e delle Province. In particolare, l’art. 45 sexies specifica che le competenze delle Province non comprendono soltanto le funzioni proprie su materie assegnate (es. linee elettriche e impianti di risalita), ma anche quelle “in sostituzione dei comuni non inseriti nell’Elenco degli enti idonei”.

La tenuta di detto elenco, il suo aggiornamento e la pubblicazione sono compiti assegnati dalla L.R. n. 11/2004 al Dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio.

Nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad un costante e progressivo aumento delle restituzioni delle deleghe paesaggistiche da parte di Comuni, soprattutto di piccole e medie dimensioni, impossibilitati a garantire la separazione tra attività edilizia e paesaggistica, come richiesto dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs. n. 42/2004. Inoltre, si è registrato un incremento esponenziale del numero di istanze ricevute dalle Province, alimentato anche dalle agevolazioni fiscali nazionali in materia edilizia, introdotte da vari provvedimenti normativi, tra i quali il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito in Legge 24 luglio 2024, n. 105 (Decreto Salva Casa) che ha generato criticità gestionali e aumentato i costi di personale per le Amministrazioni stesse.

A fronte di tali criticità, la Legge regionale 23 dicembre 2022, n. 31 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2023” all’art. 11 ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare un contributo alle Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e alla Città Metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica. Tale contributo, definito nella misura di Euro 250.000,00 per ognuno degli anni 2023 – 2024 – 2025, era finalizzato all’acquisizione di personale di categoria C (1 unità) da parte delle suddette Province e della Città Metropolitana di Venezia o comunque per organizzare in modo ordinario e continuativo l’attività di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nella fattispecie prevista dall’art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2004. Dalle relative rendicontazioni, è emerso come tale contributo abbia permesso alle Amministrazioni provinciali di garantire la continuità del servizio ed evitare ritardi nell’emissione dei provvedimenti.

Al fine di consolidare la risposta a tali difficoltà gestionali ed in continuità con quanto stabilito dalla legislazione regionale, si rende necessario rinnovare lo stanziamento di un contributo di Euro 250.000,00 annui per il triennio 2026-2028 per le Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e per la Città Metropolitana di Venezia. Tale somma è destinata a coprire i costi per il personale acquisito e a garantire l’organizzazione ordinaria e continuativa delle funzioni delegate ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Si conferma l’esclusione della Provincia di Belluno dal riparto, in quanto l’ente non esercita attualmente le funzioni sostitutive per i Comuni non idonei. La Giunta regionale si riservala possibilità di ridefinire i contributi, nel caso in cui laProvincia di Belluno durante il triennio considerato provveda ad avviare l'esercizio ditali funzioni.

Con il presente atto pertanto si provvede:

  1. ad individuare le Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia, quali destinatarie di un contributo per complessivi Euro 250.000,00 per ognuno degli anni 2026 – 2027 – 2028 nella misura massima annuale di Euro 41.666,66 cadauna, per l’esercizio delle funzioni non fondamentali in materia di autorizzazioni paesaggistiche;
  2. ad assegnare il contributo alle Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e alla Città Metropolitana di Venezia, liquidato in un’unica tranche all’inizio di ciascun esercizio finanziario. Entro il 31 gennaio degli anni 2027, 2028 e 2029 le suddette Province e la Città Metropolitanadi Venezia trasmetteranno una rendicontazione completa delle spese sostenute, con relativi giustificativi e quietanze di pagamento, corredata da una relazione con i dati sul rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in sostituzione dei Comuni non idonei;
  3. a determinare che l’assunzione dell’atto di impegno e le relative liquidazioni saranno disposti con specifici provvedimenti del Direttore della Direzione Pianificazione territoriale con l’utilizzo dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 104779 “Azioni regionali per il sostegno alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica - Trasferimenti correnti (art. 11, legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2022)” dell’esercizio finanziario 2026 del Bilancio di Previsione 2026-2028;
  4. di dare atto che, attualmente, la Provincia di Belluno non esercita funzioni in materia paesaggistica in sostituzione di Comuni non idonei, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2004 e, pertanto, nessun contributo viene attribuito a tale Provincia, fatta salva la possibilità di ridefinizione dei contributi nel caso la Provincia di Belluno provveda ad avviare l'esercizio ditali funzionidurante il triennio considerato.

Si dà atto che, sul presente provvedimento, l’Osservatorio regionale per l’attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 si è espresso con parere favorevole nella seduta del 14 maggio 2026.

Si dà atto che, sul presente provvedimento, il CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, ha espresso parere favorevole nella seduta dell’11 maggio 2026.

Posto che l’art. 11, comma 2 della Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2022, prevede che i criteri e le modalità dei contributi vengano determinati "sentita la competente Commissione consiliare", la Giunta regionale con la Deliberazione n. 49/CR del 28 maggio 2026 ha approvato la proposta di definizione dei criteri generali e delle modalità di erogazione dei contributi a favore delle Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica.

La medesima Deliberazione n. 49/CR del 28 maggio 2026 ha incaricato la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall’art. 11, comma 2 della L.R. n. 31/2022.

La Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 25 giugno 2026, ha espresso parere favorevole (parere n. 34) a quanto proposto dalla Giunta regionale.

Si ritiene pertanto di procedere ad approvare definitivamente i criteri generali e le modalità di erogazione dei contributi a favore delle Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e della Città Metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Si incarica il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 15;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare l’art. 23, comma 1, lett. d);

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2026”

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2026, n. 219 “Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2026-2028”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026, n. 3 “Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028”;

DATO ATTO della posizione espressa da parte dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della L. n. 56/2014 con nota del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi del 18 maggio 2026 prot. n. 278033 e del CAL - Consiglio delle Autonomie Locali con nota del 20 maggio 2026 prot. n. 282588, che hanno ritenuto di esprimere il parere favorevole nelle sedute rispettivamente del 14 maggio e 11 maggio 2026;

VISTAla Deliberazione/CR n. 49 del 28 maggio 2026;

VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 34 rilasciato nella seduta del 25 giugno 2026;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di individuare le Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia, quali destinatarie di un contributo per complessivi Euro 250.000,00 per ognuno degli anni 2026 – 2027 – 2028 nella misura massima annuale di Euro 41.666,66 cadauna, per coprire i costi per il personale acquisito e garantire l’organizzazione ordinaria e continuativa delle funzioni delegate ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004, in materia di rilascio di autorizzazione paesaggistica;
  1. di assegnare alle Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e Città Metropolitana di Venezia il contributo di cui al punto 2, liquidato in un’unica tranche all’inizio di ciascun esercizio finanziario;
  1. di stabilire che le Province di Treviso, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e la Città Metropolitana di Venezia, entro il 31 gennaio degli anni 2027, 2028 e 2029, trasmetteranno una rendicontazione delle spese sostenute, con relativi giustificativi e quietanze di pagamento, corredata da una relazione con i dati sul rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in sostituzione dei Comuni non idonei;
  1. di determinare in Euro 250.000,00, per ognuno degli anni 2026 – 2027 – 2028, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Pianificazione territoriale, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104779 del Bilancio di Previsione 2026-2028 “Azioni regionali per il sostegno alle province e alla Città Metropolitana di Venezia per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica - Trasferimenti correnti (art. 11, legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2022)”;
  1. di dare atto che il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  1. di dare atto che, attualmente, la Provincia di Belluno non esercita funzioni in materia paesaggistica in sostituzione di Comuni non idonei, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2004 e, pertanto, nessun contributo viene attribuito a tale Provincia;
  1. di prevedere la possibilità, per gli anni 2027, 2028 e 2029, di una ridefinizione dei contributi di cui al punto 2, nel caso la Provincia di Belluno provveda ad avviare l'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica in sostituzione di Comuni non idonei, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lettera b) della L.R. n. 11/2004;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell’esecuzione del presente atto e di assumere i successivi provvedimenti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 2 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



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