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Bur n. 97 del 21 luglio 2026


Materia: Settore primario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 690 del 07 luglio 2026

Fondo regionale destinato all'indennizzo dei danni da fauna selvatica all'attività agricola nelle aree a gestione programmata della caccia. Risorse relative all'esercizio 2026. L.R. n. 50/1993, art. 28. DGR n. 945 del 14 luglio 2020.

Note per la trasparenza

In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 945/2020, ai fini della concessione e pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica all’attività agricola nelle aree a gestione programmata della caccia, si provvede allo stanziamento delle risorse recate nell'esercizio 2026 dal Fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993, per l'importo complessivo di € 435.000,00.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Nell'ambito dell'art. 26 “Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria” della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, con DGR n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993.

Tale Convenzione, tuttora vigente, è entrata in vigore il 1° agosto 2020.

La Convenzione prevede, in sintesi, l'approvazione annuale del riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (Capitolo n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria”) tra le seguenti linee contributive:

  • stanziamento delle risorse per il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole;
  • stanziamento delle risorse per il bando annuale per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura;
  • stanziamento delle risorse destinate all'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia relativi alle istanze del secondo semestre dell'anno precedente e del primo semestre dell'anno in corso.

In attuazione della Convenzione, la DGR n. 435 del 28 maggio 2026 ha già provveduto, limitatamente a due delle tre linee di intervento previste, approvando per l'annualità 2026:

- il bando per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole (c.d. "bando Prevenzione");

- il bando per l'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura (c.d. "bando Acquacoltura").

Si tratta, pertanto, ora di dare attuazione alla terza linea di intervento prevista dalla Convenzione, concernente l'assegnazione delle risorse destinate all'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia.

A tal fine, preso atto della disponibilità finanziaria attualmente recata dal Capitolo n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria” del Bilancio di previsione 2026-2028 per l'annualità 2026, pari a euro 435.000,00, si rende necessario procedere allo stanziamento delle risorse riferite all’indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura nel territorio regionale a gestione programmata della caccia per le istanze relative al periodo compreso tra il 01/07/2025 e il 30/06/2026 (secondo semestre 2025 e il primo semestre 2026).

Inoltre, le aliquote contributive massime per l’indennizzo dei danni da fauna selvatica all’attività agricola corrispondono al 90% fino a € 2.500,00 e al 60% per la quota parte oltre i € 2.500,00, fino al tetto contributivo massimo di € 50.000,00 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (e s.m.i.) "de minimis agricolo" vigente.

Ai fini dell'ammissibilità e della quantificazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole si applicano le relative disposizioni riportate nell'Allegato C alla DGR n. 750 del 21 giugno 2022, ai fini dell’ammissibilità e della quantificazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole, ivi compresi i danni all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio di cui alla Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6.

Nell'ambito della Convenzione di cui alla già menzionata DGR n. 945/2020, spetta ad AVEPA la gestione delle istanze ai fini dell’indennizzo dei danni da fauna selvatica all’agricoltura nel territorio regionale a gestione programmata della caccia.

Gli importi per singolo beneficiario verranno erogati da parte di AVEPA a fronte delle istanze risultate ammissibili relative al periodo dal 01/07/2025 al 30/06/2026, e sono da determinarsi a partire dal contributo massimo riconoscibile in applicazione delle già menzionate aliquote contributive, eventualmente ridotti in misura proporzionale a fronte dello stanziamento oggetto del presente provvedimento.

Si incarica il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto nonché dell'adozione dei provvedimenti necessari al trasferimento ad AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul Capitolo n. 75044, a seguito di incrementi degli stanziamenti conseguenti a variazioni di Bilancio, che dovessero intervenire nel corso del corrente esercizio finanziario.

Qualora fossero disponibili pertinenti risorse assegnate con precedenti provvedimenti ad AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate nell'ambito dei contributi di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993, queste sono da considerarsi aggiuntive allo stanziamento complessivo oggetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per i Pagamenti”;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTI gli orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014;

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la DGR n. 945 del 14 luglio 2020 “Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28).”;

VISTA la DGR n. 750 del 21 giugno 2022 “Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2022 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria (art. 28 L.R. 50/1993; DGR n. 945 del 14.07.2020).”;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17 aprile 2012 “Statuto del Veneto” e ss.mm.ii.; VISTA la Legge regionale n. 2 del 10 aprile 2026 “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 10 aprile 2026 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”; VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 “Bilancio di previsione 2026 - 2028”;

VISTA la DGR n. 219 del 09 aprile 2026 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026 - 2028”;

VISTO il D.S.G.P. n. 3 del 15 aprile 2026 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2026-2028” e relativi allegati;

VISTA la DGR n. 311 del 30 aprile 2026 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto che, ai sensi della Convenzione approvata con DGR n. 945 del 14 luglio 2020, stipulata ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, è in capo all'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) la gestione delle attività istruttorie, di concessione e di erogazione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia, secondo le modalità previste dalla Convenzione medesima;

  3. di dare attuazione, per l'annualità 2026, alla linea di intervento prevista dalla Convenzione di cui alla DGR n. 945/2020 concernente l'erogazione dei contributi a titolo di indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia, approvando lo stanziamento di euro 435.000,00 a valere sul Fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993, con imputazione al capitolo n. 75044 "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026;
  4. di stabilire che le risorse di cui al punto 3 sono destinate al finanziamento delle istanze di indennizzo relative ai danni verificatisi nel periodo compreso tra il 01/07/2025 e il 30/06/2026, corrispondente al secondo semestre 2025 e al primo semestre 2026, e che i contributi saranno determinati e liquidata da AVEPA sulla base delle aliquote contributive stabilite in premessa;
  5. di determinare in euro 435.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura a carico delle risorse stanziate sul capitolo n. 75044 "Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria" del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026;
  6. di disporre che allo stanziamento di cui al punto 3 si sommano:

- le pertinenti entrate assegnate con precedenti provvedimenti di riparto ad AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate;

- le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul pertinente capitolo di bilancio n.75044 nel corso del corrente esercizio finanziario, a seguito di incrementi degli stanziamenti conseguenti a variazioni di Bilancio;

  1. di stabilire che le aliquote contributive massime per l’indennizzo dei danni da fauna selvatica all’attività agricola corrispondono al 90% fino a € 2.500,00 e al 60% per la quota parte oltre i € 2.500,00, fino al tetto contributivo massimo di € 50.000,00 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (e s.m.i.) "de minimis agricolo" vigente;
  2. di confermare, ai fini dell'ammissibilità e della quantificazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia, le relative disposizioni riportate nell'Allegato C alla DGR n. 750/2022;
  3. di dare atto che la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  4. di incaricare la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Foreste, Programmazione e Gestione faunistico-venatoria di tutti i successivi adempimenti connessi al presente provvedimento, ivi incluso il trasferimento ad AVEPA delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul capitolo n. 75044 per l'annualità in corso, a seguito di incrementi di stanziamento conseguenti a variazioni di Bilancio, ad integrazione delle risorse di cui al punto 3;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



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