Adempimenti connessi alla XII^ Legislatura. Funzioni di Segretario Generale della Programmazione. Art. 10 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii. Autorizzazione alla pubblicazione di un avviso esplorativo, non vincolante, finalizzato al conferimento dell'incarico di Segretario Generale della Programmazione, successivamente al collocamento in quiescenza dell'attuale titolare.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si autorizza la pubblicazione di un avviso esplorativo, non vincolante, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Segretario Generale della Programmazione, successivamente al collocamento in quiescenza dell’attuale titolare, previsto per il 1° ottobre 2026.
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L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.
Come noto, l’art. 58, comma 3 dello Statuto regionale del Veneto di cui alla Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, individua l’articolazione apicale dell’organizzazione amministrativa regionale stabilendo che la medesima “… si articola in una Segreteria generale della programmazione, cui è preposto un dirigente nominato dalla Giunta regionale…(omissis)… L’incarico può essere conferito anche a esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, secondo i criteri fissati dalla legge regionale.”
Al riguardo, la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii. detta specifiche disposizione per quanto attiene al ruolo di Segretario Generale della Programmazione.
Nello specifico, l’art. 10, commi 1, 2 e 3 della Legge regionale in argomento disciplinano come segue tale figura di vertice:
“1. Il responsabile della Segreteria generale della programmazione è nominato dalla Giunta regionale con funzioni di coordinamento e verifica in ordine alla corretta attuazione degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale di cui all’articolo 2; l’incarico può essere conferito anche ad esperti e professionisti estranei all’amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura.
2. Il Segretario generale della programmazione coordina l’attività dei Direttori di Area, supporta l’azione amministrativa della Giunta regionale, cura i rapporti amministrativi e organizzativi con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale.
3. In particolare il Segretario generale della programmazione:
- svolge attività di supporto all’azione della Giunta regionale per la formulazione dei piani, dei programmi e dei progetti di legge. A tal fine elabora proposte e assicura il coordinamento di quelle elaborate dalle strutture regionali;
- assicura la realizzazione dei piani, dei programmi e dei progetti ed il conseguimento degli obiettivi generali fissati dalla Giunta;
- predispone la base conoscitiva e progettuale per l’aggiornamento del programma di governo, assicurando il quadro informativo sullo stato di attuazione dello stesso;
- predispone gli elementi necessari per la impostazione e la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più aree di intervento, assicurando unità di indirizzo;
- presiede il Comitato dei Direttori previsto all’articolo 16;
- può essere invitato alle sedute della Giunta regionale per esprimere eventuali pareri consultivi;
- (abrogato)
- assicura la corretta attuazione degli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) nonché coordina le attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e);
- svolge ogni altra funzione attribuitagli da leggi e regolamenti regionali.”.
Ulteriormente, merita richiamo l’art. 2, comma 2 della citata L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., che, alla lettera l), attribuisce alla Giunta regionale le seguenti competenze:
- determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato, relativamente al Segretario generale della programmazione…(omissis)... Il trattamento economico è concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per le figure apicali della dirigenza pubblica;”.
Dal quadro normativo rappresentato, emerge che la figura del Segretario Generale della Programmazione costituisce la massima figura di vertice dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale e il relativo incarico, ferma restando la imprescindibile documentata esperienza professionale, viene conferito intuitu personae su base fiduciaria.
Proprio per la sussistenza di tali presupposti altamente fiduciari alla base della nomina, la durata dell’incarico in argomento è direttamente collegata all’organo amministrativo che ne dispone la nomina stessa, disponendo il citato art. 10, comma 1 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., che l’incarico è “risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura”, anche qualora anticipata rispetto alla naturale scadenza.
In relazione agli adempimenti connessi alla XII^ Legislatura, considerato il fatto che l’attuale Segretario Generale della Programmazione, dott. Maurizio Gasparin, confermato nel ruolo con Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 28 aprile 2026, sarà collocato in quiescenza a decorrere dal 1° ottobre 2026, si rende opportuno autorizzare sin d’ora la competente Direzione Organizzazione e Personale a pubblicare un avviso esplorativo, non vincolante, per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Segretario Generale della Programmazione, al fine di raccogliere candidature, oltre che tra dirigenti di ruolo dell’Amministrazione regionale, anche tra esperti e professionisti estranei all’Amministrazione stessa, in possesso di documentata esperienza professionale e di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
L’avviso, come anticipato, non riveste carattere vincolante e avrà scadenza decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet regionale.
Resta impregiudicata la facoltà – stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina – di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda a riscontro dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum vitae di cui sarà disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 2, lett. 1) della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. – che demanda alla Giunta regionale la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato relativamente al ruolo di Segretario Generale della Programmazione – verranno assunti con successivo proprio provvedimento antecedente la sottoscrizione del contratto con l’incaricato.
L’attività svolta dal Segretario Generale della Programmazione, ai sensi dell’art. 25, comma 7 della citata L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale, cui compete ogni connessa determinazione anche in relazione all’eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato, comunque nel limite generale complessivo di quanto già previsto per l’attuale Segretario Generale della Programmazione.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 270 del 28 aprile 2026;
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto che l'attuale Segretario Generale della Programmazione, dott. Maurizio Gasparin, sarà collocato in quiescenza a decorrere dal 1° ottobre 2026;
- di ritenere di avviare la procedura di selezione per ricoprire l’incarico di Segretario Generale della Programmazione ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 54/2012;
- di autorizzare la competente Direzione Organizzazione e Personale a pubblicare un avviso esplorativo, non vincolante, per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Segretario Generale della Programmazione, al fine di raccogliere candidature, oltre che tra dirigenti di ruolo dell’Amministrazione regionale, anche tra esperti e professionisti estranei all’Amministrazione stessa, in possesso di documentata esperienza professionale e di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente;
- di dare atto che l’avviso avrà scadenza decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet regionale, restando comunque impregiudicata la facoltà – stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina – di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda a riscontro dell’avviso in argomento, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum vitae di cui sarà disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
- di dare atto che gli adempimenti di cui all’art. 2, comma 2, lett. l) della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. – che demanda alla Giunta regionale la determinazione degli elementi essenziali del contratto, del trattamento economico, delle clausole di risoluzione anticipata e delle cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato relativamente al ruolo di Segretario Generale della Programmazione – verranno assunti con successivo proprio provvedimento antecedente la sottoscrizione del contratto con l’incaricato;
- di dare atto che l’attività svolta dal Segretario Generale della Programmazione, ai sensi dell’art. 25, comma 7 della citata L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., è sottoposta a valutazione annuale da parte della Giunta regionale, cui compete ogni connessa determinazione anche in relazione all’eventuale riconoscimento della retribuzione di risultato, comunque nel limite generale complessivo di quanto già previsto per l’attuale Segretario Generale della Programmazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.