Criteri e modalità per il riparto dei contributi, per l'anno 2026, a favore dell'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), della Delegazione Regionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani (UNCEM Veneto), dell'Unione Regionale delle Province del Veneto (UPI Veneto) e dell'ANPCI (Associazione nazionale Piccoli Comuni d'Italia). L.R. n. 43/1980.
| Note per la trasparenza |
Con questo provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri di ripartizione del contributo relativo all’anno 2026 a favore dell’ANCI Veneto, dell’UNCEM Veneto e dell’UPI Veneto.
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L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con la Legge regionale 8 maggio 1980 n. 43, così come modificata dalla Legge regionale 14 novembre 2018, n. 41, intitolata “Contributi a favore delle Sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché della Federazione Regionale dell’AICCE, della Delegazione Regionale dell’UNCEM e della Associazione regionale dell’ANPCI”, disciplina l’erogazione di contributi annuali a favore dei suddetti organismi di rappresentanza, al fine di potenziare l’autonomia degli Enti Locali.
L’importanza ed il ruolo strategico degli organismi di rappresentanza delle Autonomie locali sono stati ribaditi con l’approvazione della DGR n. 215/2019 “Ricognizione degli organismi di concertazione tra Regione e Enti rappresentativi delle Autonomie locali ed istituzione della Cabina di regia per le Autonomie locali del Veneto”, che ha ridefinito il quadro degli organismi di concertazione e consultazione tra la Regione del Veneto ed Enti rappresentativi delle Autonomie locali, alla luce del percorso di autonomia differenziata ex art. 116 Cost. che l’Amministrazione regionale ha avviato con il Governo statale e di alcuni ambiti prioritari di azione del Riordino territoriale quali, il ridisegno delle funzioni delle Province e la riforma delle gestioni associate.
In continuità con le iniziative dell’esercizio precedente, si ritengono particolarmente significative le attività collegate alla presenza attiva delle Associazioni agli organismi e tavoli di concertazione e raccordo regionali, nonché alle attività di supporto ai Comuni, alle Province, alle Unioni Montane, nei processi di riordino territoriale e di rinnovo istituzionale, ambiti di azione ritenuti prioritari in attuazione del Piano di riordino territoriale previsto dall’art. 8 della L.R. n. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”. Con la DGR n. 17 del 16 gennaio 2024 la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano di riordino territoriale (PRT) che mira a rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa dei Comuni, oltre a costituire punto di riferimento in materia di associazionismo intercomunale, fusione di comuni e riordino della governance delle Autonomie locali.
L’Amministrazione regionale ha da ultimo avviato un percorso specifico di riordino istituzionale nel territorio montano. Attraverso un processo di concertazione diretta con i Comuni montani e le loro forme associative, valorizzando il ruolo dei loro organismi di rappresentanza a livello regionale, si mira a condividere le principali scelte strategiche per favorire la migliore qualità delle funzioni e dei servizi e lo sviluppo del territorio nel suo complesso.
Con la collaborazione degli Amministratori locali, gli organismi di rappresentanza portano avanti un’importante attività di formazione e informazione per promuovere i temi della semplificazione e dell’innovazione tecnologica, azioni di consulenza e assistenza a tutto campo, così che ognuno possa svolgere al meglio il proprio incarico. In questo scenario gli organismi di rappresentanza delle Autonomie locali si confermano un punto di riferimento per il rafforzamento e l’aggiornamento delle competenze degli amministratori locali, leve strategiche per l’efficientamento dell’azione amministrativa e per migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini.
La L.R. n. 41/2018 estende le azioni previste dalla L.R. n. 43/1980 anche a favore dell’Associazione nazionale Piccoli Comuni d’Italia, ANPCI, quale organismo di rappresentanza degli interessi dei piccoli Comuni associati, per svolgere azioni di promozione e tutela delle autonomie rappresentate, consentendo alla stessa di beneficiare dei contributi già previsti a favore delle altre associazioni indicate nella norma. L’assegnazione del contributo annuale è subordinata alla presentazione della domanda e degli atti previsti dalla normativa regionale, nonché alla costituzione della delegazione regionale da parte dell’Associazione stessa. La struttura regionale competente per materia, con nota prot. n. 277758 del 18.05.2026, inviata ad ANPCI ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma regionale ai fini dell’accesso al contributo, ha informato ANPCI sugli adempimenti necessari per partecipare al riparto delle risorse regionali. Non essendo pervenuto riscontro alla suindicata comunicazione, né prodotta la documentazione richiesta nei termini previsti, non si procede, nell’anno in corso, all’assegnazione ed erogazione del beneficio regionale ad ANPCI.
Per il corrente esercizio le risorse finanziarie necessarie a sostenere le iniziative proposte dagli Organismi di rappresentanza degli Enti locali sono stanziate al capitolo di spesa n. 3010 avente ad oggetto “Contributi a favore delle sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché alla Federazione regionale dell’AICCE e alla delegazione regionale dell’UNCEM e dell’Associazione Regionale dell’ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)” del bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, nella misura di Euro 150.000,00. L’assegnazione dei contributi viene demandata al Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi che provvederà con propri decreti.
A tal riguardo, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione ed in continuità con gli esercizi precedenti, si rende necessario stabilire i criteri e le modalità operative per il riparto e la liquidazione dei predetti contributi a favore degli organismi di rappresentanza degli Enti locali individuati dalla L.R. n. 43/1980 e dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Si incaricail Direttore della Direzione regionale Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la L.R. n. 43 del 08.05.1980 “Contributi a favore delle Sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché della Federazione Regionale dell’AICCE, della Delegazione Regionale dell’UNCEM e della Associazione regionale dell’ANPCI” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 28 della L.R. n. 1 del 10.01.1997 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”;
VISTO l’art. 2, comma2, lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la L.R. n. 4 del 10.04.2026 “Bilancio di previsione 2026-2028”;
VISTA la DGR n. 219 del 09.04.2026 di “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al Bilancio di previsione 2026-2028;
VISTA la DGR n. 311 del 30.04.2026 di “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2026-2028;
VISTO il Decreto del Segretario generale della Programmazione n. 3 del 15.04.2026, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2026-2028;
VISTA la nota regionale prot. n. 277758 del 18.05.2026;
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 43/1980, i criteri e le modalità individuati nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la ripartizione dei contributi a favore dell’Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), dell’Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani (UNCEM Veneto)e dell’Unione Regionale delle Province del Veneto (UPI Veneto)per l’anno 2026;
- di non ammettere l’ANPCI al riparto dei contributi di cui alla L.R. n. 43/1980, per le motivazioni riportate nelle premesse del presente provvedimento;
- di determinare in € 150.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa volte a sostenere le attività degli organismi di rappresentanza, alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore regionale della Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3010 ad oggetto “Contributi a favore delle sezioni regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché alla Federazione regionale dell’AICCE e alla delegazione regionale dell’UNCEM e dell’Associazione Regionale dell’ANPCI (LR 08.05.1980 n. 43)” del bilancio di previsione2026-2028;
- di dare atto che la Direzione Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi, alla quale è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che lo stesso presenta sufficiente capienza;
- di incaricare il Direttore della Direzione regionale Enti locali Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell’esecuzione del presente atto;
- di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i primi 120 giorni;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_602_26_AllegatoA_586467.pdf