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Bur n. 89 del 03 luglio 2026


Materia: Bilancio e contabilità regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 24 giugno 2026

Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 10/2026 del 02.01.2026, R.G. n. 509/2023 - Art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si provvede al riconoscimento del debito fuori bilancio, ex art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 10/2026 del 02.01.2026 rep. del 07.01.2026, nell'ambito della causa innanzi alla Corte d’Appello di Venezia R.G. n. 509/2023.

L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.

Con Decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture n. 293 del 05 dicembre 2014, ad oggetto “Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell’area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.) Lotto D3 – Comune di Venezia – Nodo della Gazzera: int. 1.09 Raccordo viario Brendole/Castellana e int. Nuova fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro. Decreto di esproprio. Ditte Marinello Marinella, Marinello Carlo, Dalla Riva Carlina”, si disponeva l’esproprio, a favore del Comune di Venezia, della Regione del Veneto, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico e del Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Strade, di alcune aree di proprietà delle ditte espropriate Marinello Carlo, Dalla Riva Carlina e Marinello Marinella.

La Regione del Veneto chiedeva, in aggiunta alle aree espropriate, anche l’occupazione temporanea di un’altra area, di proprietà della ditta Marinello Carlo, identificata al NCT Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 13, Mappale 2398, per un’estensione pari a mq. 805.

Nel corso della realizzazione dei lavori, la ditta Marinello lamentava un’estensione dell’occupazione del suddetto Mappale 2398, mediante sversamento di materiale, per ulteriori mq. 11.773.

Con Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696, 696 bis c.p.c., depositato in data 28.10.2016 presso il Tribunale di Venezia, R.G. n. 11003/2016, il dott. Carlo Marinello chiedeva l’Accertamento Tecnico Preventivo relativo:

  • allo stato di fatto della suddetta area (Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 13, Mappale 2398);
  • alla descrizione ed analisi chimica dei materiali presenti sull’area con l’indicazione delle modalità di smaltimento ed il relativo costo;
  • all’indicazione delle opere tutte necessarie al ripristino;
  • all’individuazione del periodo di tempo durante il quale ha avuto luogo l’asserita occupazione abusiva di porzione del mappale 2398 del Foglio 13;
  • alla stima del danno da occupazione legittima.

Nel suddetto procedimento di istruzione preventiva venivano coinvolte la Regione del Veneto, quale committente dei lavori, la Società Kostruttiva S.c.p.a. e la consorziata Cooperativa Costruzioni Modena (quest’ultima poi estromessa dal procedimento in quanto soggetta a liquidazione coatta amministrativa), quali esecutrici dei lavori, la Società NET Engineering S.r.l., quale direttrice dei lavori nonché la Compagnia d’Assicurazione AIG Europe Limited (AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia), chiamata in causa in garanzia dalla Società NET Engineering.

Con perizia depositata in data 09.06.2017, il C.T.U. nominato, ing. Marco Battilana, forniva risposta ai quesiti formulati dal Giudice in sede di udienza di conferimento dell’incarico.

Con Atto di citazione del 23.03.2020, il dott. Carlo Marinello citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, R.G. n. 2864/2020, la Regione del Veneto, quale committente dei lavori, la Società Kostruttiva S.c.p.a., quale esecutrice dei lavori e la Società NET Engineering S.r.l., quale direttrice dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’occupazione illegittima di una porzione del terreno, di sua proprietà, identificato al NCT Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 13, Mappale 2398, per un’estensione pari a mq. 11.773, nel contesto di un insieme di attività di esproprio della Regione del Veneto al fine di procedere alla realizzazione della SFMR e di opere connesse.

La pretesa risarcitoria diparte attrice si fondava sugli esiti della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) svolta nel corso del precitato procedimento per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696, 696 bis c.p.c., R.G. n. 11003/2016, per cui il Marinello chiedeva la condanna al pagamento:

  • della somma di Euro 262.824,39 o della maggiore o minore ritenuta di giustizia per la rimozione, trasporto e conferimento in discarica della terra di risulta presente nel proprio mappale oggetto di occupazione non autorizzata;
  • della somma di Euro 61.991,00 o della maggiore o minore ritenuta di giustizia per il ripristino dell’area allo stato agricolo quo ante;
  • della somma di Euro 112.218,75 o della maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di indennizzo per l’occupazione abusiva dell’area de qua per 5 anni e quindi dall’ottobre 2012 al marzo 2017;
  • della somma di Euro 22.443,75 l’anno o della maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di mancato guadagno a partire dal marzo 2017 e sino al ripristino dello stato agricolo quo ante del fondo, oltre agli interessi sulle predette somme dal dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria ove dovuta.

La Regione delVeneto, giusta autorizzazione di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1074 del 6 agosto 2020, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto prescritta ed in ogni caso infondata in fatto ed in diritto stante anche la carenza di legittimazione passiva della Regione del Veneto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della precitata domanda attorea, in via riconvenzionale, la condanna dell’appaltatore (Società Kostruttiva S.c.p.a.) a tenere sollevata e indenne la Regione del Veneto da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente alle domande ex adverso formulate e comunque a provvedere al pagamento delle somme che la Regione sia tenuta a liquidare all’attore nonché, in ogni caso, il rigetto delle domande riconvenzionali, di regresso e di accertamento della quota di responsabilità proposte dalle altre convenute nei confronti della Regione del Veneto.

Si sono costituiti in giudizio anche le Società Kostruttiva S.c.p.a. e Net Engineering S.r.l. chiedendo il rigetto delle domande proposte dall’attore nei confronti di ciascuna di esse e, in subordine, l’accertamento e la determinazione delle quote di responsabilità attribuibili a ciascuna delle altre convenute nonché, in ogni caso, il rigetto della domanda riconvenzionale di manleva e condanna formulata nei confronti di Kostruttiva S.c.p.a. dalla Regione del Veneto.

Con Sentenza n. 181/2023 del 24.01.2023, R.G. n. 2864/2020, il Tribunale di Venezia ha condannatoKostruttiva S.c.p.a. al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di Euro 262.824,39 per la rimozione, trasporto e conferimento in discarica della terra di risulta presente nel terreno di Marinello, catastalmente censito al NCT Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 13, Mappale 2398 nonché della somma di Euro 61.991,00 per il ripristino dell’area allo stato quo ante disponendo l’applicazione, alle predette somme, de-valutate alla data dell’1.09.2012, di un saggio di interessi del 3% annuo a decorrere della predetta data fino alla data di pubblicazione della sentenza nonché degli interessi legali dalla data di pubblicazione fino all’effettivo soddisfo. Ha inoltrerigettatole domande attoree proposte nei confronti della Regione del Veneto e della Net Engineering S.r.l..

Avverso la suindicata pronuncia hanno propostoappello, innanzi alla Corte d’Appello di Venezia, con due distinti atti di citazione, il dott. Marinello Carlo (R.G. n. 509/2023) e Kostruttiva S.c.p.a. (R.G. n. 512/2023), dando luogo a due distinti procedimenti successivamente riuniti con R.G. n. 509/2023.

Il dott. Marinello, in parziale riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 181/2023, ha richiesto, ferma la condanna di Kostruttiva S.c.p.a. già stabilita dalla predetta sentenza, la condanna, anche in via solidale con l’appaltatrice, delle convenute Regione del Veneto e Società Net Engineering S.r.l. al pagamento in suo favore della somma di Euro 262.824,39 o della maggiore o minore che parrà di giustizia per la rimozione, trasporto e conferimento in discarica della terra di risulta presente nel proprio terreno catastalmente censito al NCT Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 13, Mappale 2398 e della somma di Euro 61.991,00 o della maggiore o minore che parrà di giustizia per il ripristino dell’area allo stato agricolo quo ante, nonché la condanna di Kostruttiva S.c.p.a., Regione del Veneto e Società Net Engineering S.r.l. al pagamento in suo favore della somma di Euro 112.218,75 o della maggiore o minore che parrà di giustizia a titolo di indennizzo per l’occupazione abusiva della propria area per 5 anni e cioè dall’ottobre 2012 al marzo 2017.

Kostruttiva S.c.p.a., in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Venezia n. 181/2023, ha richiesto di respingere le domande formulate dal Marinello, nei propri confronti, nell’atto di citazione di primo grado e, in subordine, nella non creduta ipotesi in cui le venisse riconosciuta una qualche responsabilità, di ridurre gli importi riconosciuti al Marinello dalla sentenza di primo grado nonché di accertare e dichiarare la parte di responsabilità attribuibile a Regione del Veneto e a Net Engineering S.r.l. ed il conseguente corrispondente diritto di regresso di Kostruttiva S.c.p.a. per quanto la stessa fosse eventualmente tenuta a risarcire al Marinello in eccedenza rispetto alla quota eventualmente ascritta alla stessa.

Nel giudizio d’appello così instaurato, R.G. n. 509/2023, si sono costituite la Società Net Engineering S.r.l. e la Regione del Veneto.

In particolare, la Regione del Veneto ha richiesto il rigetto sia dell’appello proposto da Marinello sia dell’appello proposto da Kostruttiva e, in subordine, l’accoglimento dell’appello incidentale dalla stessa proposto in merito alla presunta provenienza del materiale dal cantiere SFMR e alla quantificazione del danno nonché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in via riconvenzionale, la condanna di Kostruttiva S.c.p.a. a tenere sollevata ed indenne la Regione del Veneto da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente alle domande formulate dagli appellanti e comunque a provvedere al pagamento delle somme che la Regione fosse tenuta a liquidare all’appellante e, in ogni caso, il rigetto delle domande riconvenzionali, di regresso e di accertamento della quota di responsabilità proposte da Kostruttiva S.c.p.a.; altresì ha richiesto il rigetto della domanda di Net Engineering S.r.l. volta a determinare quote interne di responsabilità e ad accertare il diritto della stessa a rivalersi sulle altre parti del giudizio per l’eccedenza.

Con Sentenza n. 10/2026 del 02.01.2026, R.G. n. 509/2023, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Venezia n. 181/2023 del 24.01.2023, per il resto confermata:

  • ha condannato Kostruttiva S.c.p.a., Regione del Veneto e Net Engineering S.r.l., in solido, al pagamento, in favore di Marinello Carlo, della somma di Euro 246.598,24 per la rimozione, trasporto e conferimento in discarica della terra di risulta presente nel terreno di Marinello, censito al NCT Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 13, Mappale 2398, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e con gli interessi sulla somma di Euro 246.598,24 come devalutata al 1° settembre 2012 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza, nonché della somma di Euro 57.802,53 per il ripristino dell’area allo stato quo ante con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e con gli interessi sulla somma di Euro 57.802,53 come devalutata al 1° settembre 2012 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
  • ha accertato che nei rapporti interni la responsabilità per i danni cagionati a Marinello Carlo spetta a Kostruttiva S.p.c.a. per il 50%, a Net Engineering S.r.l. per il 35% e, in via residuale, a Regione del Veneto per il 15%;
  • ha accertato che Kostruttiva S.p.c.a. ha diritto di regresso nei confronti di Net Engineering S.r.l. qualora fosse obbligata a corrispondere, in forza della sentenza, una somma eccedente l’importo corrispondente alla percentuale di responsabilità del 50% ad essa attribuita;
  • ha accertato che Net Engineering S.r.l. ha diritto di regresso nei confronti di Kostruttiva S.p.c.a. e Regione del Veneto, nei limiti delle rispettive quote di responsabilità, qualora fosse obbligata a corrispondere, in forza della sentenza, una somma eccedente l’importo corrispondente alla percentuale di responsabilità del 35% ad essa attribuita;
  • ha dichiarato che Kostruttiva S.p.c.a. è obbligata a manlevare la Regione del Veneto per quanto l’assicurata sarà tenuta a pagare a titolo di risarcimento del danno in virtù della pronuncia.

Fermo quanto sopra e considerato che la maggiore solidità finanziaria della Regione, in quanto ente pubblico, rende probabile e prevedibile la predilezione della ditta Marinello Carlo a rivolgere legittimamente la propria pretesa risarcitoria verso il condebitore solidale Regione del Veneto, anziché verso l’appaltatore Kostruttiva S.c.p.a., si ritiene prudenziale predisporre la copertura del massimo importo d’indennizzo richiedibile all’Amministrazione regionale dal medesimo creditore, fatto salvo il diritto di regresso verso i condebitori solidali.

Pertanto, si ritiene opportuno, prudenzialmente, accantonare l’importo complessivo pari al 65% della somma totale dovuta alla ditta Marinello Carlo, corrispondente alla quota del 15% a carico della Regione del Veneto e del 50% a carico di Kostruttiva S.c.p.a., posto che l’Avvocatura regionale, con nota prot. n. 34820 del 23.01.2026, ha comunicato la disponibilità di Net Engineering S.r.l. a provvedere al pagamento della propria quota pari al 35%.

Si ribadisce che la Regione del Veneto, come testualmente indicato in Sentenza, “ha, dunque, diritto di essere manlevata da Kostruttiva per quanto sarà costretta a pagare in favore di Marinello a seguito della condanna risarcitoria sia per la propria quota di responsabilità sia eventualmente per l’eccedenza, tenuto conto dell’ampiezza della clausola di manleva che mira tenere completamente indenne la Regione dalle conseguenze risarcitorie collegate all’appalto”.

Tanto premesso, con nota prot. n. 232433 del 21 aprile 2026, a firma del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, è stata inoltrata all’Avvocatura regionale la richiesta di prelievo dell’importo pari ad Euro 197.860,50, a titolo di quota capitale, dal fondo rischi legali – parte capitale, da trasferire su un CNI di spesa da denominarsi “Spese per pagamento sentenza Corte d’appello di Venezia 10/96” (rectius: 10/2026), e dell’importo pari a Euro 32.873,91, a titolo di interessi ricalcolati a tutto il 31 luglio 2026, data presunta di liquidazione, dal fondo rischi legali - parte corrente, da trasferire sul capitolo di spesa n. 102611 “Spese per altri interessi passivi - trasporto ferroviario”, per un importo totale complessivo pari a Euro 230.734,41.

Con successiva nota prot. n. 252806 del 4 maggio 2026 dell’Avvocatura regionale la predetta richiesta è stata formulata alla competente Direzione Bilancio e Ragioneria.

Con Deliberazione n. 388 del 19 maggio 2026 la Giunta regionale ha approvato la variazione al bilancio di previsione 2026/2028, disponendo lo stanziamento pari ad Euro 197.860,50 sul capitolo di spesa di nuova istituzione n. 105737 denominato “Oneri derivanti da sentenza Corte d’appello di Venezia 10/2026 – altri trasferimenti in conto capitale”, e lo stanziamento pari ad Euro 32.873,91 sul capitolo di spesa n. 102611 “Spese per altri interessi passivi - trasporto ferroviario”.

Con Decreto n. 14091 del 28 maggio 2026 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è stata riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 10/2026 del 2 gennaio 2026 della Corte d’Appello di Venezia, dando altresì atto che la copertura finanziaria è garantita per Euro 197.860,50, a titolo di quota capitale, dalla disponibilità del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 105737 denominato “Oneri derivanti da sentenza Corte d’appello di Venezia 10/2026 – altri trasferimenti in conto capitale”, e per Euro 32.873,91 a titolo di interessi calcolati fino al 31 luglio 2026, dalla disponibilità del capitolo di spesa n. 102611 denominato “Spese per altri interessi passivi - trasporto ferroviario”, del bilancio di previsione 2026-2028 esercizio 2026, per un totale pari ad Euro 230.734,41, a seguito di variazione del bilancio di previsione 2026-2028.

Con il presente provvedimento, in conformità alla Circolare della Segreteria della Giunta regionale n. 512055 del 4 novembre 2022 “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Art. 73, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.. Indicazioni operative.”, si prende atto, pertanto, del sopracitato Decreto n. 14091 del 28 maggio 2026 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, riconoscendo la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 10/2026 della Corte d’Appello di Venezia a carico dell’Amministrazione regionale per l’importo di Euro 197.860,50, oltre agli interessi per Euro 32.873,91 calcolati a tutto il 31 luglio 2026.

Trattasi diimporti comprensivi, per quanto sopra esposto, siadella quota del 15%, quale percentuale di responsabilità a carico dell’Amministrazione regionale come riconosciuta dalla Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 10/2026 del 02.01.2026, sia, prudenzialmente, della quota a carico di Kostruttiva S.c.p.a., pari al 50% del riparto di responsabilità, da recuperarerivalendosisulla società Kostruttiva S.c.p.a. stessa a titolo di manleva.

Alle obbligazioni come descritte si fa fronte con le risorse previste sui capitoli istituiti a seguito della variazione del bilancio di previsione 2026-2028, apportata con Deliberazione della Giunta regionale n. 388 del 28 maggio 2026 che sono finanziati mediante utilizzo di quota del risultato di Amministrazione.

Infine la Sentenzadella Corte d’Appello di Venezia n. 10/2026ha riconosciuto l'applicabilità della clausola di manleva prevista nel Capitolato speciale di appalto che consente all'Amministrazione regionale di riversare sullo stesso appaltatore gli oneri derivanti dalla propria responsabilità.

Pertanto si dovrà provvedere alla richiesta di manleva esclusivamente nei confronti di Kostruttiva S.c.p.a., oltre che per la quota del 50% già a carico della stessa società, anche per la quota del 15% a carico delle Regione, in quanto la clausola di manleva serve proprio a riversare su altri gli oneri derivanti dalla responsabilità della Regione stessa.

Infine si incarica la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto e dell’adozione dei conseguenti adempimenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 2 del 10.04.2026 - Legge di stabilità regionale 2026;

VISTA la L.R. n. 3 del 10.04.2026 - Collegato alla legge di stabilità regionale 2026;

VISTA la L.R. n. 4 del 10.04.2026 - Bilancio di previsione 2026-2028;

VISTO il Decreto n. 3 del 15.04.2026 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

VISTA la DGR n. 388 del 19 maggio 2026;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. 14091/2026;

VISTA la Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 10/2026;

VISTA la Circolare della Segreteria della Giunta regionale n. 512055/2022 “Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Art. 73, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.. Indicazioni operative.”;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto della Sentenzadella Corte d’Appello di Venezia n. 10/2026 chein parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Venezia n. 181/2023 del 24.01.2023, per il resto confermata:
  • ha condannato Kostruttiva S.c.p.a., Regione del Veneto e Net Engineering S.r.l., in solido, al pagamento, in favore di Marinello Carlo, della somma di Euro 246.598,24 per la rimozione, trasporto e conferimento in discarica della terra di risulta presente nel terreno di Marinello, censito al NCT Comune di Venezia, Sezione Mestre, Foglio 13, Mappale 2398, con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e con gli interessi sulla somma di Euro 246.598,24 come devalutata al 1° settembre 2012 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza, nonché della somma di Euro 57.802,53 per il ripristino dell’area allo stato quo ante con gli interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e con gli interessi sulla somma di Euro 57.802,53 come devalutata al 1° settembre 2012 e rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;
  • ha accertato che nei rapporti interni la responsabilità per i danni cagionati a Marinello Carlo spetta a Kostruttiva S.p.c.a. per il 50%, a Net Engineering S.r.l. per il 35% e, in via residuale, a Regione del Veneto per il 15%;
  • ha accertato che Kostruttiva S.p.c.a. ha diritto di regresso nei confronti di Net Engineering S.r.l. qualora fosse obbligata a corrispondere, in forza della sentenza, una somma eccedente l’importo corrispondente alla percentuale di responsabilità del 50% ad essa attribuita;
  • ha accertato che Net Engineering S.r.l. ha diritto di regresso nei confronti di Kostruttiva S.p.c.a. e Regione del Veneto, nei limiti delle rispettive quote di responsabilità, qualora fosse obbligata a corrispondere, in forza della sentenza, una somma eccedente l’importo corrispondente alla percentuale di responsabilità del 35% ad essa attribuita;
  1. di prendere atto che la Regione del Veneto aveva richiesto il rigetto sia dell’appello proposto da Marinello Carlo sia dell’appello proposto da KostruttivaS.p.c.a. e, in subordine, l’accoglimento dell’appello incidentale dalla stessa proposto in merito alla presunta provenienza del materiale dal cantiere SFMR e alla quantificazione del danno nonché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in via riconvenzionale, la condanna di Kostruttiva S.c.p.a. a tenere sollevata ed indenne la Regione del Veneto da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente alle domande formulate dagli appellanti e comunque a provvedere al pagamento delle somme che la Regione fosse tenuta a liquidare all’appellante e, in ogni caso, il rigetto delle domande riconvenzionali, di regresso e di accertamento della quota di responsabilità proposte da Kostruttiva S.c.p.a. eha comunque richiesto il rigetto della domanda di Net Engineering S.r.l. volta a determinare quote interne di responsabilità e ad accertare il diritto della stessa a rivalersi sulle altre parti del giudizio per l’eccedenza;
  2. di prendere atto dei contenuti del Decreto n. 14091 del 28 maggio 2026 con il quale il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti ha provveduto alla ricostruzione dettagliata della fattispecie relativamente al riconoscimento della sussistenza del debito derivante dalla Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 10/2026 pari a complessivi Euro 230.734,41, comprensivi sia della quota del 15%, quale percentuale di responsabilità riconosciuta a carico dell’Amministrazione regionale dalla sentenza Corte d’Appello di Venezia, sia, prudenzialmente, della quota del 50% posta a carico di Kostruttiva S.c.p.a. dalla medesima sentenza oltre ai relativi interessi passivi;
  3. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio a carico dell'Amministrazione regionale e a favore della ditta Marinello Carlo, derivante dalla Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 10/2026, pari ad Euro 197.860,50, oltre agli interessi calcolati in Euro 32.873,91 a tutto il 31 luglio 2026;
  4. di determinare in Euro 197.860,50 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la parte in conto capitale alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 105737 denominato “Oneri derivanti da sentenza Corte d’appello di Venezia 10/2026 – altri trasferimenti in conto capitale”;
  5. di determinare in Euro 32.873,91, calcolati a tutto il 31 luglio 2026, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di parte corrente alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo di spesa n. 102611 denominato “Spese per altri interessi passivi - trasporto ferroviario”;
  6. di dare atto che la Direzione Infrastrutture e Trasporti, ha attestato che i capitoli di spesa di cui ai precedenti punti6e 7, presentano sufficiente capienza;
  7. di dare atto che sull'intero importo indicato al punto 5per complessivi Euro 230.734,41, la Regione del Veneto, ai sensi di quanto indicato nella Sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 10/2026, R.G. n. 509/2023, dovrà rivalersi sulla società Kostruttiva S.c.p.a. a titolo di manleva per il recupero della somma, per le motivazioni riportate in premessa;
  8. di incaricare la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione dei conseguenti adempimenti;
  9. di incaricare il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti della trasmissione del presente atto ai competenti Organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



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