Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2026 in materia di Condizionalità Rafforzata. Recepimento delle norme nazionali di attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115, artt. 12 e 13 e Allegato III e del Reg. (UE) n. 2025/2649.
| Note per la trasparenza |
Il provvedimento individua le disposizioni regionali applicative per l’anno 2026 in materia di Condizionalità Rafforzata, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027.
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L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.
Il regime di “Condizionalità Rafforzata”, istituito dal Regolamento (UE) n. 2115 del 2 dicembre 2021, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I “Criteri di Gestione Obbligatori” (di seguito CGO) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.
Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (di seguito BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.
Il regime di Condizionalità Rafforzata, in coerenza con quanto disposto dall’Allegato III e dalla Sezione 2 – Condizionalità – del Reg. (UE) n.2021/2115, nel dettare le regole di Condizionalità Rafforzata, elenca i tre Settori specifici in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA:
- il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
- la salute pubblica e delle piante;
- il benessere degli animali.
I Settori richiamati sono a loro volta suddivisi in 7 temi: cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento); acqua; suolo (protezione e qualità); biodiversità e paesaggio (protezione e qualità); sicurezza alimentare; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.
La Politica Agricola Comune 2023-2027 ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell’aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una “architettura verde”, quale strumento funzionale a massimizzare l’ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro.
La Condizionalità Rafforzata mantiene quindi il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di norme relative alle BCAA e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening, nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della PAC 2023-2027.
La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri. Non sono più presenti i criteri di Identificazione e Registrazione e Malattie degli animali previsti nella passata programmazione; gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati. Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all’utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è stato il Requisito minimo sul benessere animale.
Con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione europea finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvando con esso anche i contenuti delle BCAA di Condizionalità Rafforzata, successivamente ripresi e formulati insieme ai CGO all’interno dello specifico Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) 9 marzo 2023, n. 147385 e sue successive integrazioni.
Il nuovo Regolamento (UE) n. 2649 del 19 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 31 dicembre 2025, ha introdotto, già a partire del 1° gennaio 2026, una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) n. 2021/2116 relative alle norme BCAA, modificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027, nell’ottica di rafforzare la competitività, promuovere l’innovazione, riducendo e semplificando gli oneri amministrativi.
Talune novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2025/2649 presentano un’efficacia diretta, ovvero risultano immediatamente applicabili e sono state descritte nella Circolare di AGEA Coordinamento del 4 febbraio 2026, n. 9304.
Altre novità, invece, per la discrezionalità nelle scelte demandate dal Reg. (UE) n. 2025/2649 agli Stati membri, sono state recepite successivamente dal Decreto del MASAF n. 292670 del 17.6.2026 (in corso di registrazione presso gli Organi di Controllo), che traspone nell’ordinamento nazionale, così come indicato dal Reg. (UE) n.2025/2649, tutte le modifiche e le semplificazioni inerenti al sistema della Condizionalità Rafforzata, a modifica ed integrazione del precedente D.M. MASAF n. 147385/2023 e s.m.i.
Lo schema di Decreto del MASAF di disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali e di attuazione del Reg. (UE) n. 2025/2649, recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027, è stato presentato il 4 giugno 2026 alla Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell’acquisizione dell’intesa, ai sensi dell’art.3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ottenendo il parere favorevole dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome espresso in data 10.6.2026.
Per quanto argomentato, i vincoli e gli impegni di Condizionalità Rafforzata che devono trovare applicazione nell’anno 2026 sono dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento, che riporta la normativa nazionale e regionale aggiornata, di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun CGO e BCAA, il campo di applicazione, i criteri, le norme e le deroghe nella Regione del Veneto per l’anno 2026.
Considerato che le Regioni, nel recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, devono preventivamente sottoporre al MASAF il testo in bozza degli impegni CGO e BCAA, al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità Rafforzata con quelle nazionali, con nota del 9.6.2026 (prot. n.317391) del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, è stato trasmesso al MASAF il testo del presente provvedimento in bozza.
Successivamente, con nota n. 294979 del 18.6.2026 il Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale del MASAF ha comunicato allaDirezione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria il parere favorevole al testo precedentemente trasmesso.
Inoltre, AGEA coordinamento, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli – con propria Circolare, sentite le Regioni e le Province autonome, sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità Rafforzata per il 2026.
Sulla base della presente deliberazione, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO, e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2026, con riferimento alla relativa Circolare AGEA di controllo e al presente provvedimento. Il manuale operativo e le check-list di controllo saranno sottoposti a preventiva verifica da parte degli Ufficidella UO Agroambiente.
Pertanto, si rende ora necessario procedere all’approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità Rafforzata per la campagna 2026, valevoli per il corrente anno solare, così come definite nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC.
Si incaricala Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoriadell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2115 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Reg. (UE) n. 2013/1305 e Reg. (UE) n. 2013/1307;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 2013/1306;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2649 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 dicembre 2025), entrato in vigore il 1° gennaio 2026, recante la semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027;
VISTA la Circolare di AGEA Coordinamento del 4 febbraio 2026, n. 9304 in cui si rappresentano le sole novità introdotte dal Reg. (UE) n. 2025/2649 che risultano immediatamente efficaci dal 1° gennaio 2026;
VISTO il Decreto del MASAF n. 292670 del 17.6.2026 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande relative ad interventi a superficie o a capo dello sviluppo rurale” in corso di registrazione presso gli Organi di Controllo;
VISTO il parere favorevole del MASAF trasmesso con nota del 18.6.2026 prot. n. 294979, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità Rafforzata della Regione del Veneto per l’anno 2026;
VISTO il Decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 79 del 16 marzo 2023 che fornisce indicazioni applicative regionali riguardo all’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA4 di Condizionalità Rafforzata, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
delibera
- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto che il nuovo Regolamento (UE) n. 2649 del 19 dicembre 2025 ha introdotto, già a partire del 1° gennaio 2026, una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) n. 2021/2116 relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” - BCAA, modificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027, nell’ottica di rafforzare la competitività, promuovere l’innovazione, riducendo e semplificando gli oneri amministrativi;
- di dare atto che a seguito delle modifiche introdotte sia dalRegolamento (UE) n. 2649 del 19 dicembre 2025 che dalDecreto del MASAF n. 292670 del 17.6.2026 - che traspone nell’ordinamento nazionaletutte le modifiche e le semplificazioni inerenti al sistema della Condizionalità Rafforzata - risulta necessario procedere alla revisione delle disposizioni regionali applicative per l’anno 2026 in materia di Condizionalità Rafforzata;
- di approvare, a seguito dell'avvenuta acquisizione del parere MASAF pervenuto con nota n. 294979 del 18/06/2026, le disposizioni regionali applicative per l’anno 2026 in materia di Condizionalità Rafforzata, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027, in recepimento del D.M. MASAF n. 292670/2026, così come individuate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell’azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri di Condizionalità Rafforzata sono quelle individuate ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 4 del D.M. MASAF di cui al punto 4;
- di stabilire che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale sono quelli definiti dall’Allegato 2 del D.M. MASAF di cui al punto 4, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell’applicazione regionale per l’anno 2026;
- di dare atto che l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO, e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2026, in applicazione della relativa Circolare AGEA di controllo e della presente deliberazione;
- di disporre, preventivamente alla diffusione, che il manuale operativo AVEPA delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi ed in loco nella campagna 2026 siano trasmessi alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoriadell’esecuzione del presente atto;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
Dgr_581_26_AllegatoA_586079.pdf