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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 93 del 14 luglio 2026


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 569 del 16 giugno 2026

Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura: conferimento incarico a termine di Avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'art. 5 della Legge 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Si provvede, quale adempimento connesso all’avvio della XII^ Legislatura, al conferimento dell’incarico a termine di Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, ruolo previsto dall’art. 5, comma 1 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii. ed alla determinazione degli elementi essenziali del relativo contratto.

L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.

In relazione ai primi adempimenti connessi all’avvio della XII^ Legislatura, con la Deliberazione n. 369 del 13 maggio 2026 la Giunta regionale ha provveduto ad autorizzare la pubblicazione di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse a ricoprire l’incarico di Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale del Veneto, al fine di raccogliere candidature tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale ovvero fra avvocati esterni all’Amministrazione regionale, con documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo, fermo restando il requisito dell’iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori

Nello specifico, all'Avvocatura regionale, ai sensi della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., competono le seguenti funzioni:

  • rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
  • patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
  • previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione;
  • assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
  • esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
  • propone l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

La figura di vertice dell’Avvocatura regionale è individuata nell’Avvocato coordinatore che, nel quadro delle funzioni previste dall’art. 1 della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. e fatta salva ogni ulteriore attività di competenza attribuita dalla Giunta regionale, riveste un ruolo strategico, provvedendo tra l’altro, ai sensi di legge, a:

  1. assegnare agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina l’attività;
  2. esprimere il parere alla Giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all’instaurazione di liti attive e passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
  3. riferire semestralmente al Presidente della Giunta regionale sull’attività svolta dall’Avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso interessante l’Amministrazione e sulle necessità di adeguamento della legislazione regionale;
  4. provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla Struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

L’incarico di Avvocato coordinatore, proprio in quanto massima figura di vertice dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale in campo legale, viene conferito dalla Giunta regionale su base fiduciaria, ferma restando la imprescindibile documentata esperienza professionale.

In ragione della sussistenza di tali presupposti altamente fiduciari alla base della nomina, la durata dell’incarico in argomento è direttamente collegata all’organo amministrativo che ne dispone la nomina stessa, disponendo all’art. 5, comma 2 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., che l’incarico è “risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della Legislatura”, anche qualora anticipata rispetto alla naturale scadenza.

Nel succitato avviso per manifestazione di interesse approvato con la DGR n. 369/2026, è stato peraltro espressamente previsto che lo stesso non riveste carattere vincolante e resta impregiudicata la facoltà, stante il rapporto altamente fiduciario alla base della nomina, di individuare l’incaricato anche tra coloro che non abbiano presentato domanda con riferimento all’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum vitae.

In esito alla pubblicazione dell’avviso esplorativo sul sito internet istituzionale in data 15 maggio 2026, i cui termini sono scaduti alle ore 23:59 del giorno 25 maggio 2026, la Direzione Organizzazione e Personale ha svolto specifica attività istruttoria ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dall’avviso medesimo, sulla base delle candidature pervenute e di quanto autocertificato dai candidati in merito al possesso dei requisiti di legge e quelli generali richiesti, predisponendo, a tal fine, specifica scheda riepilogativa trasmessa, unitamente ai curricula vitae dei candidati, con comunicazione del 26 maggio 2026 al Segretario Generale della Programmazione.

Ciò premesso, in considerazione dei compiti da affidare e della specificità del ruolo, attesa la natura altamente fiduciaria della figura apicale di cui trattasi, la Giunta regionale propone di affidare su base fiduciaria intuitu personae l’incarico di Avvocato coordinatore a valere per l’XII^ Legislatura all’avv. Stefano Argnani, nato a Forlì il 26 dicembre 1971, che - come risulta dal curriculum vitae allegato al presente provvedimento (Allegato A) - è in possesso della necessaria documentata esperienza professionale.

L’incarico di Avvocato coordinatore avrà decorrenza - subordinatamente all’acquisizione e verifica delle dichiarazioni della insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità ed assenza di cause di conflitto di interesse ai sensi della normativa statale e regionale vigente - dalla data di effettiva immissione nelle funzioni, con durata per la XII^ Legislatura, con risoluzione di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura medesima, anche qualora anticipata rispetto alla scadenza naturale.

È comunque fatta salva l’eventuale risoluzione anticipata per raggiungimento del limite di età ordinamentale del prestatore di lavoro secondo la disciplina vigente al momento della chiusura del rapporto e le determinazioni dell’Amministrazione regionale in materia. Sono comunque fatte salve le determinazioni sulla durata dello stesso connesse alla riorganizzazione delle Strutture regionali o la risoluzione anticipata per sopraggiunta revisione organizzativa che dovesse derivare da un nuovo assetto statutario e/o legislativo e per le ulteriori cause previste nel contratto di incarico.

Risulta altresì opportuno determinare gli elementi essenziali del costituendo rapporto, tra i quali, il periodo di prova, gli adempimenti da porre in essere entro tre mesi dall’insediamento, le clausole di risoluzione anticipata, le cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato e il trattamento economico, dando comunque atto che quest’ultimo è quello definito dal Contratto Decentrato Integrativo per la dirigenza sottoscritto in data 28 maggio 2026, fatte salve le determinazioni stabilite in sede di contrattazione nazionale e decentrata per il personale dell’Area della dirigenza della Giunta regionale che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del contratto individuale.

A tal fine viene approvato lo schema di contratto di lavoro a tempo determinato, con contestuale conferimento dell’incarico in oggetto, di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Ai sensi dell’art. 5, comma 5 della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., entro novanta giorni dalla data di immissione nelle funzioni, l’Avvocato coordinatore dovrà presentare al Presidente della Giunta regionale, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, una proposta contenente la determinazione della dotazione organica, l’individuazione dei criteri per l’assegnazione del personale, un progetto di organizzazione e di articolazione della struttura, nonché delle modalità e dei tempi di esercizio delle funzioni attribuite.

Il medesimo dovrà altresì presentare, entro tre mesi dalla data di immissione nelle funzioni, al Presidente della Giunta regionale, per l’approvazione da parte della Giunta regionale, specifiche relazioni sullo stato dell’arte e proposte di intervento con riferimento alle tematiche dettagliate all’art. 2, lett. b) dello schema di contratto di cui all’Allegato B.

L’attività svolta dall’Avvocato coordinatore è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell’art. 25 della citata L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., all’esito della quale può essere riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato fino ad un massimo del 10 per cento della retribuzione lorda annua, da considerarsi assorbita in caso di più favorevole applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., secondo la disciplina applicativa vigente.

Si dà atto che in relazione all’incarico in corso di conferimento non ricorre l’ipotesi di mobilità prevista dall’art. 21, comma 2 quinques della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., in quanto l’incarico da attribuire costituisce nuovo incarico dirigenziale.

Si propone, infine, di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 13 maggio 2026;

VISTO il curriculum vitae e lo schema di contratto (Allegato A e Allegato B al presente provvedimento);

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di conferire l’incarico a termine di Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale all’avv. Stefano Argnani, nato a Forlì il 26 dicembre 1971, in possesso dei requisiti previsti e delle idonee competenze professionali, come desumibile dal curriculum vitae allegato (Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che l’incarico medesimo decorrerà dalla data di effettiva immissione nelle funzioni, con durata per la XII^ Legislatura, con risoluzione di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura medesima, anche qualora anticipata rispetto alla scadenza naturale. È fatta salva l’eventuale risoluzione anticipata per raggiungimento del limite di età ordinamentale del prestatore di lavoro secondo la disciplina vigente al momento della chiusura del rapporto e le determinazioni dell’Amministrazione regionale in materia. Sono comunque fatte salve le determinazioni sulla durata dell’incarico connesse alla riorganizzazione delle Strutture regionali o la risoluzione anticipata per sopraggiunta revisione organizzativa che dovesse derivare da un nuovo assetto statutario e/o legislativo e per le ulteriori cause previste nel contratto di incarico;
  4. di determinare gli elementi essenziali del costituendo rapporto, tra i quali il periodo di prova, gli adempimenti da porre in essere entro tre mesi dall’insediamento, le clausole di risoluzione anticipata, le cause di incompatibilità in ragione dell’esclusività dell’incarico prestato e il trattamento economico, approvando a tal fine lo schema di contratto formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B) e dando comunque atto che il trattamento economico è quello definito dal Contratto Decentrato Integrativo per la dirigenza sottoscritto in data 28 maggio 2026, fatte salve le determinazioni stabilite in sede di contrattazione nazionale e decentrata per il personale dell’Area della dirigenza della Giunta regionale che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del contratto individuale;
  5. di dare atto che l’efficacia della nomina è condizionata all’acquisizione e verifica delle prescritte dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
  6. di stabilire che, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., entro novanta giorni dalla data di immissione nelle funzioni, l’Avvocato coordinatore dovrà presentare al Presidente della Giunta regionale, per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale, una proposta contenente la determinazione della dotazione organica, l’individuazione dei criteri per l’assegnazione del personale, un progetto di organizzazione e di articolazione della struttura, nonché delle modalità e dei tempi di esercizio delle funzioni attribuite;
  7. di stabilire che il medesimo dovrà altresì presentare, entro tre mesi dalla data di immissione nelle funzioni, al Presidente della Giunta regionale, per l’approvazione da parte della Giunta regionale, specifiche relazioni sullo stato dell’arte e proposte di intervento con riferimento alle tematiche dettagliate all’art. 2, lett. b) dello schema di contratto;
  8. di dare atto che l’attività svolta dall’Avvocato coordinatore è sottoposta a valutazione annuale ai sensi dell’art. 25 della citata L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii., all’esito della quale può essere riconosciuta una eventuale retribuzione di risultato fino ad un massimo del 10 per cento della retribuzione lorda annua, da considerarsi assorbita in caso di più favorevole applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., secondo la disciplina applicativa vigente;
  9. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme impegnate sugli stanziamenti della spesa del personale del bilancio di previsione 2026-2028;
  10. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_569_26_AllegatoA_585269.pdf
Dgr_569_26_AllegatoB_585269.pdf


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