Riparto tra i Comuni del contributo a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali. Anno 2026. L.R. 23/02/2016 n. 7, art. 2 - "Legge di stabilità regionale 2016".
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 23 febbraio 2016, n. 7 e in riferimento alla L.R. 10 aprile 2026, n. 4 che approva il Bilancio di previsione e al D.D.R. del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026, n. 3 che approva il "Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028", si stabilisce l'entità dei contributi da erogare a favore dei Comuni, per l'anno 2026, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento di acque minerali.
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L'Assessore Elisa Venturini riferisce quanto segue.
Con Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 la Regione del Veneto ha disciplinato la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali con la finalità di tutelare e valorizzare la risorsa, nel preminente interesse generale.
In relazione alle acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, l'art. 15 della citata Legge regionale stabilisce, oltre alla corresponsione del canone annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di concessione, anche il canone annuo di consumo proporzionale al volume di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati.
Con Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”, al comma 5 dell'art. 2 “Misure di contrasto della crisi nel settore delle acque minerali”, è stato disposto che la Giunta regionale sia autorizzata ad erogare ai Comuni, nel cui territorio insistono stabilimenti con impianti di imbottigliamento di acque minerali, un contributo ripartendolo sulla base della quantità di metri cubi di acqua e suoi derivati imbottigliati negli impianti medesimi, con particolare attenzione ai Comuni montani, a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti.
Per l'anno 2026 la Regione del Veneto con Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 che approva il "Bilancio di previsione 2026-2028, ha quantificato in € 700.000,00 (settecentomila/00) la disponibilità di competenza e di cassa da ripartire tra i Comuni beneficiari del contributo, a carico del capitolo di spesa n. 102642 "Azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei comuni interessati dall'attività di imbottigliamento acque minerali - trasferimenti correnti" assegnato alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici.
Per l’erogazione del contributo previsto si ritiene di confermare i criteri già stabiliti con le precedenti Deliberazioni adottate in attuazione di quanto disposto dalla citata L.R. n. 7/2016 e, da ultimo, con la DGR n. 375 del 15 aprile 2025.
Anche per l’anno 2026 il riparto dei contributi a favore dei Comuni va eseguito quindi in misura proporzionale ai metri cubi di acqua minerale e dei suoi derivati imbottigliati nell'anno 2025 negli impianti siti nel territorio del Comune di riferimento, come risultanti dai dati statistici comunicati dalle Ditte concessionarie ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 40/1989.
Inoltre, in attuazione della disposizione del comma 5 dell'art. 2 della L.R. n. 7/2016, che impone di porre particolare attenzione agli effetti diretti ed indiretti degli impianti a carico dei Comuni montani, per il calcolo della percentuale di riparto del contributo si procede raddoppiando il volume dichiarato di acqua minerale imbottigliata nei Comuni montani.
Infine, come forma di perequazione, si ritiene congruo un contributo minimo fisso pari a € 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun Comune sede di impianti di imbottigliamento che hanno prodotto nel corso del 2025.
I Comuni nel territorio dei quali risultano aver sede gli stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali in attività, sono i seguenti: Fonte (TV), Scorzè (VE), San Giorgio in Bosco (PD), Posina (VI), Recoaro Terme (VI), Torrebelvicino (VI) e Valli del Pasubio (VI).
Per le finalità di cui al presente provvedimento si considerano Comuni montani, ai sensi della L.R. n. 40/1989, i Comuni di Posina, Recoaro Terme, Torrebelvicino e Valli del Pasubio.
Tanto premesso, sulla base dei volumi imbottigliati nell’anno 2025 come comunicati dai concessionari, si ripartiscono i contributi tra i Comuni aventi diritto, secondo i criteri sopra indicati, riportati nella seguente tabella riepilogativa.
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Comuni sede di impianti di imbottigliamento in attività nel 2025
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Comuni
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Volume
imbottigliato
[mc]
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Volume di calcolo
(raddoppio per
comuni montani)
[mc]
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Percentuale
di riparto
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Importo
contributo
proporzionale
[€]
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Importo
contributo
fisso
[€]
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Totale
contributo
[€]
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Fonte
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265,87
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265,87
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0,012%
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72,58
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10.000,00
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10.072,58
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Posina
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136.438,60
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272.877,20
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11,824%
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74.492,20
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10.000,00
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84.492,20
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Recoaro Terme
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105.958,70
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211.917,40
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9,183%
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57.850,90
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10.000,00
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67.850,90
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San Giorgio in Bosco
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211.900,11
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211.900,11
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9,182%
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57.846,19
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10.000,00
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67.846,19
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Scorzé
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1.277.573,20
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1.277.573,20
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55,359%
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348.762,15
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10.000,00
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358.762,15
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Torrebelvicino
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5.937,00
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11.874,00
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0,515%
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3.241,46
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10.000,00
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13.241,46
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Valli del Pasubio
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160.693,00
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321.386,00
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13,926%
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87.734,52
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10.000,00
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97.734,52
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Totale complessivo
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1.898.766,48
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2.307.793,78
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100%
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630.000,00
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70.000,00
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700.000,00
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Si ritiene di disporre che all'impegno e liquidazione dei contributi, a valere sul bilancio pluriennale 2026-2028, esercizio 2026, provveda il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici con proprio successivo provvedimento, entro il corrente esercizio finanziario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40;
VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 – “Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale”;
VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026 n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”;
VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2026”;
VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2026”;
VISTA la DGR 9 aprile 2026 n. 219 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;
VISTO il DDR del Segretario Generale della Programmazione 15 aprile 2026 n. 3 che approva il “Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028”;
VISTA la DGR n. 311 del 30/04/2026 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2026-2028”;
VISTE la DGR n. 847 del 07/06/2016, la DGR n. 1883 del 22/11/2017, la DGR n. 1541 del 22/10/2018, la DGR n. 1272 del 21/09/2021, la DGR n. 737 del 21/06/2022, la DGR n. 542 del 09/05/2023, la DGR n. 420 del 16/04/2024 e la DGR n. 375 del 15/04/2025;
delibera
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di approvare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 7/2016 il riparto del contributo per l'anno 2026, pari a € 700.000,00 (settecentomila), da assegnare ai Comuni a parziale compensazione dei danni diretti e indiretti indotti dagli impianti di imbottigliamento delle acque minerali, come riportato nella premessa del presente provvedimento;
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di determinare in € 700.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro il corrente esercizio, disponendo la coperura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 102642 “azioni regionali per compensare i danni diretti e indiretti provocati nei comuni interessati dall’attività di imbottigliamento di acque minerali- trasferimenti correnti” del bilancio di previsione 2026-2028;
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di dare atto che la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
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di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici all’esecuzione del presente atto;
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di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Comuni interessati;
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di dare atto che le spese di cui si prevede l’impegno e la liquidazione con il presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non hanno natura di debito commerciale;
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di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
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di pubblicare il presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione.