Disciplina dell'istituto della permanenza in servizio oltre il limite d'età ordinamentale. Art. 1, comma 165 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025). Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 15 luglio 2025.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, fermo restando quanto disciplinato nella propria Deliberazione n. 792 del 15 luglio 2025, al fine di non pregiudicare il buon andamento delle attività svolte e per un più efficace passaggio di consegne e tutoraggio, intende rinnovare la disciplina dell’istituto del trattenimento in servizio oltre il limite d’età ordinamentale di cui all’art. 1, comma 165 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 fissando le regole applicabili a partire dal 1° luglio 2026.
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L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.
La Giunta regionale ha disciplinato l’istituto della permanenza in servizio oltre il limite d’età ordinamentale, come ammesso dall’art. 1, comma 165 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), con la propria precedente Deliberazione n. 792 del 15 luglio 2025, i cui contenuti si confermano per tutto quanto non espressamente modificato od integrato dal presente atto.
Nel citato provvedimento, la durata della permanenza in servizio veniva circoscritta alle figure di vertice dell’Amministrazione regionale (Direttori di Direzione, di Area o altre figure apicali) e veniva limitata al tempo strettamente necessario al passaggio di consegne e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026 (data di prevista scadenza di tutti gli incarichi conferiti nel corso della precedente Legislatura regionale).
Il paragrafo 3.3.2. del PIAO 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 27 gennaio 2026, nel definire il perimetro di azione nell’ambito del fabbisogno di risorse umane, fa riferimento alla riorganizzazione regionale in corso di completamento, che pone al centro dell’attenzione la valutazione delle competenze necessarie per il raggiungimento delle priorità strategiche ritenute fondamentali in sede di programmazione.
Nel ribadire che il ricorso all’istituto della permanenza in servizio deve rimanere limitato a fattispecie assolutamente straordinarie e puntualmente motivate dal Direttore di Area/Struttura apicale di afferenza, riconducibili a situazioni per le quali, accertata e comprovata l’impossibilità di sostituzione del dipendente in fase di cessazione dal servizio, si determinerebbero condizioni di rischio di interruzione dell’attività amministrativa e/o dei servizi pubblici, oppure causare possibili danni per l’Amministrazione regionale, con il presente provvedimento si va a disciplinare l’istituto – sulla base della normativa oggi vigente – anche per il triennio 1/07/2026 – 30/06/2029.
Al riguardo, si ritiene opportuno consentire, nei limiti e con i presupposti di cui al citato art. 1, comma 165 della Legge n. 207/2024 e di cui al paragrafo precedente, ai dipendenti inquadrati con qualifica dirigenziale che cesseranno dal servizio nell’arco temporale triennale sopra indicato, di poter permanere in servizio fino ad un massimo di 36 mesi (massimo 12 mesi per i Direttori di Unità Organizzativa) e, comunque, non oltre il limite del settantesimo anno di età indicato dalla normativa statale sopra richiamata.
Vista la specificità del contesto in cui il presente provvedimento interviene, ossia quello di nuova articolazione organizzativa delle Strutture regionali a seguito dell’avvio della XII Legislatura, si ritiene opportuno estendere la portata dell’istituto a tutte le figure dirigenziali e non più solo a quelle di vertice dell’Amministrazione regionale, ancorché solo in presenza di oggettive esigenze che giustificano la richiesta di permanenza in servizio oltre il compimento del sessantasettesimo anno di età del dirigente cessando.
Si propone, infine, di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 5, comma 9 del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95;
VISTO l’art. 1, comma 165 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
VISTA la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2025 “Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 792 del 15 luglio 2025;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 30 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di confermare che la permanenza in servizio del personale dipendente che raggiunge il limite massimo d’età ordinamentale, ai sensi dell'art.1, comma 165 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), è limitata a fattispecie assolutamente straordinarie e puntualmente motivate dal Direttore di Area/Struttura apicale di afferenza, riconducibili a situazioni per le quali, accertata e comprovata l’impossibilità di sostituzione del dipendente in fase di cessazione dal servizio, si determinerebbero condizioni di rischio di interruzione dell’attività amministrativa e/o dei servizi pubblici, oppure causare possibili danni per l’Amministrazione regionale;
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di confermare, per tutto quanto non espressamente modificato od integrato dal presente atto, i contenuti della propria precedente Deliberazione n. 792 del 15 luglio 2025;
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di consentire, nei limiti e con i presupposti di cui al citato art. 1, comma 165 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e di cui al precedente punto 2, ai dipendenti inquadrati con qualifica dirigenziale che cesseranno dal servizio nell’arco temporale intercorrente dall’1/07/2026 al 30/06/2029 di poter permanere in servizio fino ad un massimo di 36 mesi (massimo 12 mesi per i Direttori di Unità Organizzativa) e comunque non oltre il limite del settantesimo anno di età, indicato dalla normativa statale sopra richiamata;
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di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento faranno carico e rientrano nei limiti delle somme già stanziate sui capitoli della Direzione Organizzazione e Personale, del bilancio di previsione 2026-2028;
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di incaricare laDirezione Organizzazione e Personale dell'esecuzione del presente atto;
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.