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Materia: Viabilità e trasporti
Deliberazione della Giunta Regionale n. 437 del 28 maggio 2026
Fondo regionale per il trasporto pubblico locale. L.R. n. 3/2013, art. 37, comma 1. Determinazione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare per l'esercizio 2026 ed approvazione del riparto dei relativi finanziamenti.
Il presente provvedimento approva la determinazione del livello dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare per l’esercizio 2026 ed il riparto dei relativi finanziamenti a valere sul Fondo nazionale per politiche del TPL, da destinare a favore degli Enti locali affidanti, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004- 2007, ai sensi della L.R. n. 25 del 30.10.1998, artt. 20 e 32.
L'Assessore Diego Ruzza riferisce quanto segue.
A decorrere dal 2013, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico e di navigazione lagunare, nelle Regioni a statuto ordinario, è finanziato principalmente con le risorse erariali provenienti dal “Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario”, istituito dall'art. 16-bis del Decreto-Legge n. 95 del 6.07.2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7.08.2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", come sostituito dal comma 301 dell’art. 1 della Legge n. 228 del 24.12.2012 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)".
I criteri e le modalità con cui dette risorse erariali vengono ripartite e trasferite alle Regioni a statuto ordinario sono state disciplinate con DPCM del 11.03.2013, modificato ed integrato con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.12.2015 e del 26.05.2017, con il quale sono quantificate altresì le percentuali destinate a ciascuna Regione.
La percentuale spettante alla Regione del Veneto risulta pari all’8,27% dello stanziamento complessivo.
Il successivo D.L. n. 50 del 24.04.2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21.06.2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", ha previsto nuovi criteri per il riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario.
In particolare, l’art. 27 ha stabilito:
Lo stanziamento per l’anno 2026 del Fondo Nazionale, stanziato sul capitolo 1315 dello stato di previsione del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ammonta a complessivi 5.276.754.000,00 Euro.
In tale importo complessivo risultano comprese:
Di conseguenza, lo stanziamento netto da destinare all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviari, nell’esercizio 2026, ammonta a complessivi Euro 5.270.354.000,00.
Con Decreto interministeriale MIT -MEF n. 98 del 7.05.2026, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, è stata ripartita fra le Regioni a statuto ordinario la predetta anticipazione dell’80% dello stanziamento complessivo del Fondo nazionale per l’esercizio 2026, per un importo pari ad Euro 4.216.283.200,00, applicando le percentuali di riparto recepite dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.05.2017, recante modifiche del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2013.
La quota di anticipazione a favore della Regione del Veneto ammonta a complessivi Euro 348.651.755,46 ed è destinata all’intero comparto del trasporto pubblico locale, comprensivo delle modalità ferroviaria, automobilistica, tramviaria e di navigazione lagunare.
Si ricorda che, nelle more dell’assegnazione statale dell’anticipazione a valere sul Fondo nazionale di cui sopra, dovendo garantire ai soggetti gestori la necessaria liquidità per lo svolgimento dei servizi automobilistici, tramviari e di navigazione lagunare, si è provveduto, ai sensi di quanto stabilito dal Consiglio regionale con L.R. n. 45/2017 (art. 14) e dalla Giunta regionale con DGR n. 42 del 05.02.2026, ad assumere per l’esercizio 2026 gli impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni per l’importo complessivo massimo di 103.843.645,56 Euro a valere sul capitolo n. 101860 denominato: “Fondo regionale per il trasporto pubblico locale (art. 1, c. 301, L. 24/12/2012, n. 228 – artt. 37, 38, l.r. 05/04/2013, n. 3)”, da destinare alla copertura finanziaria delle prime quattro rate mensili 2026, decorrenti da gennaio, per finanziare gli oneri derivanti dai contratti di servizio sottoscritti dagli Enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, quantificate con riferimento ai valori mensili utilizzati per l’esercizio 2025 (Decreti del Direttore della Unità organizzativa Mobilità e Trasporti n. 11597 del 4.03.2026, n. 12321 del 1.04.2026, e n. 12982 del 27.04.2026).
Con il presente provvedimento, nelle more del perfezionamento del Decreto interministeriale MIT-MEF di assegnazione dell’anticipazione statale dell’80% delle risorse complessivamente spettanti alla Regione del Veneto per l’intero comparto del trasporto pubblico locale per l’anno 2026, è ora possibile procedere, ai sensi degli artt. 20 e 32 della L.R. n. 25 del 30.10.1998, alla definizione del quadro programmatorio per l’esercizio 2026.
Per quanto riguarda il settore automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, si ritiene tuttavia, in via prudenziale, nelle more dell’approvazione del riparto definitivo dei finanziamenti per l’anno 2026, che verrà effettuato dal MIT sulla base dei criteri stabiliti dal citato art. 27 del D.L. n. 50/2017, di ripartire le risorse pari a Euro 259.652.201,71, in analogia a quanto assegnato nel precedente esercizio 2025.
Per quanto riguarda il settore ferroviario si dà atto che con specifici atti gestionali si provvederà a trasferire ad Infrastrutture Venete S.r.l. le risorse necessarie a dare copertura agli oneri derivanti dai contratti di servizio con le imprese del settore.
Si ritiene pertanto di:
La proposta di riparto, da destinare a favore degli Enti locali affidanti ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, è riportata nell’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e viene effettuata utilizzando i criteri approvati con Deliberazione di Giunta regionale n. 794 del 31.05.2013 ed applicati a decorrere dall’esercizio 2013.
Dal 2013 la Regione del Veneto applica, infatti, un modello per la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale basato su fabbisogni e costi standard, in base al quale viene attribuito a ciascun bacino territoriale un livello di servizio coerente con i fabbisogni rilevati, quantificato in termini di produzione chilometrica per il trasporto automobilistico/tramviario e di ore di moto per il trasporto lagunare, a cui viene associato un corrispettivo unitario.
Si richiama, inoltre, quanto stabilito dalla Giunta regionale con precedenti Deliberazioni, in relazione al livello di produzione chilometrica e di ore/moto assegnato, circa la facoltà lasciata agli Enti di Governo, nell’ambito della loro competenza pianificatoria e gestionale, di ammettere una flessibilità massima della produzione chilometrica, per il trasporto automobilistico/tramviario, e di ore di moto per il trasporto lagunare, entro il limite del 10% rispetto al livello fissato dalla Giunta regionale, da calcolarsi sul triennio 2026-2027-2028 senza tuttavia determinare riduzioni dei corrispettivi totali a livello di ciascun bacino.
Come già previsto negli atti di riparto approvati dalla Giunta regionale per i precedenti esercizi, l’attribuzione alle singole aziende della quota ad esse spettante dei presenti finanziamenti resta in carico ai singoli Enti di Governo, sulla base della presente ripartizione e tenendo conto di eventuali necessità di diversa distribuzione dei servizi purché coerenti con le indicazioni già formulate dalla Regione circa trasferimenti/scambi di percorrenze all’interno dei singoli bacini.
Le erogazioni saranno effettuate con le modalità di seguito indicate:
Si sottolinea che l’efficacia del riparto di cui si propone l’approvazione rimane condizionata alla registrazione da parte della Corte dei Conti del Decreto Interministeriale precedentemente richiamato, in corso di perfezionamento.
Sono demandate a successivi provvedimenti della Giunta regionale, la ripartizione delle risorse suppletive autorizzate per l’anno 2026 per lo svolgimento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistico, tramviario e di navigazione lagunare, nonché eventuali ulteriori variazioni positive della disponibilità finanziaria nel corrente esercizio.
Si ricorda che in sede di chiusura dei Bilanci dell’esercizio 2026 e di monitoraggio dei dati consuntivi, gli Enti affidanti provvederanno alla verifica degli equilibri contrattuali dei rispettivi contratti, al fine di accertare l’assenza di eventuali forme di sovracompensazione, e all’eventuale conseguente restituzione delle somme percepite in eccedenza. Nell’effettuazione della predetta verifica di sovracompensazione, da effettuarsi secondo i criteri già utilizzati per gli esercizi precedenti, ciascun ente affidante terrà conto di tutte le assegnazioni a valere sull’esercizio 2026 a copertura dei costi di esercizio.
In esito all’approvazione del Decreto interministeriale MIT-MEF, il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti provvederà all’assunzione dei conseguenti adempimenti di spesa, nei limiti dell’accertamento effettuato.
Si dà atto infine che, relativamente al presente provvedimento, il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti è autorizzato ad apportare, con propri atti, le modifiche all'Allegato A che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali di calcolo o di arrotondamento.
Si incarica la Direzione Infrastrutture e Trasporti dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 422/1997 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 16-bis del Decreto-Legge n. 95/2012, come sostituito dal comma 301 dell'art. 1 della Legge n. 228/2012;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM del 11.03.2013 e s.m.i.;
Visto il D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21.06.2017, n. 96 e s.m.i. ed in particolare l'art. 27 e ss.mm.ii;
Vista la L.R. 30.10. 1998, n. 25 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 29.12.2017, n. 45 ed in particolare l’art. 14, c. 1;
Visto il Reg. reg. n. 6 del 14.07.2020;
Vista la D.G.R. n. 794/2013;
Vista la D.G.R. n. 42 del 5.02.2026;
Vista la D.G.R. n. 311 del 30.04.2026;
Vista la L.R. n. 2 del 10.04.2026;
Vista la L.R. n. 3 del 10.04.2026;
Vista la L.R. n. 4 del 10.04.2026;
Visto il Decreto n. 3 del 15.04.2026 del Segretario Generale della Programmazione;
Vista la L.R. 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
delibera
(seguono allegati)
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