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Bur n. 71 del 05 giugno 2026


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 28 maggio 2026

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo statale "regionalizzato" e del contributo regionale ordinario, per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2026. Deliberazione/CR n. 39 del 30/04/2026.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito di parere favorevole della competente Commissione del Consiglio regionale, si provvede ad approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione del contributo statale “regionalizzato” e del contributo regionale “ordinario”, a sostegno delle spese di funzionamento delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane, per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2026.

L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” è stato avviato un percorso di riordino territoriale basato sulla collaborazione tra Enti locali. Più recentemente, con Deliberazione n. 17 del 16 gennaio 2024 “Approvazione aggiornamento del Piano di riordino territoriale. Art. 8 c. 8 L.R. n. 18 del 27.04.2012. Deliberazione/CR n. 39 del 7 aprile 2023” la Giunta regionale ha aggiornato il Piano di riordino territoriale (PRT), tenendo conto delle esperienze già avviate e dell’evoluzione delle collaborazioni tra Comuni. Tra gli obiettivi principali del Piano vi sono la semplificazione dell’organizzazione amministrativa e il rafforzamento delle forme associative, anche attraverso incentivi economici. I punti chiave indicati dal PRT, che detta le linee guida amministrative e finanziarie del sostegno regionale alle forme di riordino territoriale, riguardano la semplificazione dei livelli amministrativi di governance - con l’indicazione dell’Ambito Territoriale Sociale (ATS) come ambito di riferimento adeguato su cui far gradualmente convergere tutti gli ambiti di gestione e programmazione - e il sostegno alle forme associative e agli ambiti di programmazione, attraverso una serie di iniziative, tra cui una politica di incentivazione finanziaria e premiale.

La Regione continua a considerare prioritario il rafforzamento dell’associazionismo intercomunale, per offrire soluzioni organizzative più efficaci e adatte alle diverse realtà territoriali. Allo stesso tempo, viene spesso evidenziata la necessità di norme nazionali più semplici e di maggiori incentivi per sostenere questi processi.

In base all’art. 10, commi 1 e 2 della L.R. n. 18/2012, la Giunta regionale determina i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali e statali destinati a sostenere le forme associative nelle loro spese per l’organizzazione e la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali.

In conformità all’Intesa sancita con atto n. 873 del 28/07/2005 della Conferenza Unificata, la Regione del Veneto partecipa, a partire dal 2006, al riparto delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell’associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l’incentivazione di funzioni di propria competenza esclusiva esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.). Tali risorse sono trasferite alle Regioni in possesso di una disciplina di incentivazione delle forme associative conforme ai criteri stabiliti dall’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 936/CU del 1 marzo 2006, le quali provvedono alla concessione di contributi alle gestioni associate degli Enti locali, con le modalità stabilite nell’Intesa stessa.

Con nota del 23 gennaio 2026, prot. n. 94685 a firma dell’Assessore agli Enti locali, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata l’interesse a partecipare al riparto delle risorse statali per l’associazionismo intercomunale previste per l’anno 2026. Con Deliberazione Rep. Atti n. 31/CU del 18 marzo 2026 la Conferenza Unificata ha individuato la Regione del Veneto tra le Regioni ammesse alla regionalizzazione delle risorse statali.

I fondi statali che saranno assegnati alla Regione per l’anno 2026, contabilmente accertati al cap. 100307 dell’Entrata con apposito successivo provvedimento verranno impegnati al cap. 100892 della spesa del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio finanziario 2026.

Uno dei punti qualificanti del PRT, ribadito anche dalla citata DGR n. 17/2024, riguarda la centralità delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane nella gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali, quali attori del sistema territoriale a supporto delle politiche regionali di riordino istituzionale, al fine di assicurare maggior efficienza nell’erogazione dei servizi alle comunità locali. Pertanto, oltre alle risorse assegnate dallo Stato alla Regione del Veneto con specifica destinazione per l’associazionismo intercomunale, l’Amministrazione regionale, nell’ambito delle azioni proprie di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali, ha inteso destinare alle suindicate forme associative, a titolo di contributo “ordinario”, l’ulteriore importo di € 1.300.000,00 a valere sulle risorse stanziate al cap. di spesa n. 101742 del Bilancio di previsione 2026-2028.

Si stabilisce, in ogni caso, sin d’ora che eventuali ed ulteriori risorse che si rendessero disponibili nel corso del corrente esercizio finanziario nel capitolo sopra citato potranno essere utilizzate per incrementare l’importo così previsto, da ripartirsi secondo i medesimi criteri.

Con Legge 24 febbraio 2025, n. 15 di conversione del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 c.d. “Milleproroghe” sono stati abrogati i commi 31 ter e 31 quater dell’art. 14 del D.L. n. 78/2010 che stabilivano, rispettivamente, il termine ultimo per l’attuazione dell’obbligo associativo per i Comuni di ridotte dimensioni demografiche e l’intervento sostitutivo del Prefetto in caso di inadempimento.

Nelle more dell’attività di revisione organica del TUEL, con particolare riferimento alla disciplina in materia di esercizio associato di funzioni dei contributi negli esercizi precedenti, si ritiene necessario sostenere finanziariamente le gestioni associate nella forma dell’Unione di Comuni e dell’Unione montana nei loro processi di rafforzamento sul territorio, affinché possano svolgere in modo adeguato le funzioni amministrative loro conferite e siano in grado di garantire i migliori servizi ai cittadini.

Vi è da considerare, infine, come il rispetto dei seguenti principi fondamentali sia vincolante per poter beneficiare degli incentivi finanziari di cui all’oggetto:

  1. la non sovrapposizione di competenze tra forme associative diverse per la gestione della medesima funzione fondamentale. Invero, la disposizione contenuta nell’art. 14, comma 29 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che “i Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa”;
  2. il principio di integralità della funzione, che risponde alla finalità di razionalizzazione e risparmio della spesa pubblica e presenta un duplice profilo:
  • oggettivo, in quanto la norma fa riferimento alla funzione fondamentale nella sua unitarietà, pur se costituita da una pluralità di servizi;
  • soggettivo, in considerazione del fatto che dal momento in cui la funzione è gestita da una forma associativa, non può essere suddivisa su forme associative diverse.

Tutto ciò premesso, nel rispetto delle finalità della stessa “regionalizzazione” dei fondi statali e dei principi sopra esposti, con il presente provvedimento si propone quindi:

  1. la destinazione vincolata dei fondi statali, ai sensi dell’art. 53, comma 10 della L. n. 388/2000 e art. 9, comma 1, lett. a) dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 936/CU del 1 marzo 2006, alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane;
  2. di confermare la percentuale di assegnazione delle risorse statali tra Unioni di Comuni e Unioni montane nella misura dell’80% a favore delle Unioni di Comuni e del 20% a favore delle Unioni montane;
  3. di riservare un ulteriore importo di € 1.300.000,00 a valere sulle risorse stanziate al cap. di spesa n. 101742 del Bilancio corrente, da ripartire nella misura del 60% a favore delle Unioni di Comuni e del 40% a favore delle Unioni montane, per valorizzare l’efficienza e la stabilità dei processi aggregativi in ragione del numero di Comuni associati e delle funzioni/servizi conferiti;
  4. che i criteri per l’accesso, per l’assegnazione e la documentazione che le Unioni di Comuni/montane dovranno produrre nei termini stabiliti dalla Giunta regionale per accedere al riparto dei fondi statali “regionalizzati” 2026 per l’associazionismo, che verranno assegnati alla Regione a sostegno delle spese di funzionamento, siano ritenuti validi anche ai fini dell’attribuzione delle risorse regionali;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi di provvedere con proprio Decreto, in esito alle attività istruttorie e comunque dopo l’erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto, all’assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e alle Unioni montane che ne avranno titolo.

Nel caso si rendessero disponibili nel corso del corrente esercizio finanziario eventuali ulteriori risorse al capitolo 101742, le stesse potranno essere destinate ad incremento del contributo regionale ordinario, e si autorizza il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi all’assunzione dei relativi ulteriori provvedimenti.

La competente Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, in osservanza del principio di leale collaborazione, con nota prot. n. 213108 del 9.04.2026, ha chiesto agli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Anci Veneto e Uncem – Delegazione Regionale Veneto) di esprimere un parere in merito alla proposta dei criteri di assegnazione dei contributi destinati alle forme associative.

In riscontro a tale richiesta Anci Veneto e Uncem – Delegazione Regionale Veneto hanno espresso parere favorevole rispettivamente con nota prot. n. 2406 del 22.04.2026 e con nota prot. n. 62 del 22.04.2026.

Anche l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ha espresso parere favorevole in relazione al presente provvedimento nella seduta del 20.04.2026.

La Giunta regionale con Deliberazione/CR n. 39 del 30.04.2026 ha approvato la proposta di criteri e modalità per l’assegnazione di contributi statali “regionalizzati” e contributi ordinari a sostegno delle spese di funzionamento delle Unioni di Comuni e Unioni montane per l’esercizio associato di funzioni/servizi comunali, in merito ai quali, ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L.R. n. 18/2012, è stato chiesto il parere della competente Commissione consiliare.

In data 19 maggio 2026 la Prima Commissione consiliare ha espresso all’unanimità il proprio parere favorevole sui criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati” e contributi ordinari (parere alla Giunta regionale n. 27 trasmesso con prot. n. 10285 del 21 maggio 2026.

Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, commi 1 e 2 della L.R. n. 18/2012, si definiscono, pertanto, per l’anno 2026, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi ordinari e dei contributi statali “regionalizzati” le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre gli Allegati B e C contengono il modello di richiesta dei contributi, rispettivamente per le Unioni di Comuni e per le Unioni montane.

Si incarica la Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 28, 30, 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO l’art. 19, comma 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

VISTA la Legge 24/02/2025, n. 15 di conversione del D.L. n. 202 del 27.12.2024;

VISTE l’Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l’Intesa n. 936 dell’1/03/2006 in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, come modificata dalla L.R. 06.09.2023, n. 23 “Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA)”;

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”, come modificata dalla L.R. 06.09.2023, n. 23 “Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA).”;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la DGR n. 17 del 16.01.2024 “Approvazione aggiornamento del Piano di riordino territoriale. Art. 8, c. 8 L.R. 18 del 27.04.2012. Deliberazione/CR n. 39 del 7 aprile 2023”;

VISTA la L.R. 10.04.2026, n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTA la DGR n. 219 del 09.04.2026 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento (DTA) al Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 15.04.2026 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2026-2028;

VISTA la DGR n. 311 del 30.04.2026 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2026-2028”;

VISTA la Deliberazione Rep. Atti n. 31/CU del 18.03.2026 della Conferenza Unificata;

VISTO il parere favorevole espresso da Anci Veneto con nota prot n. 2406 del 22.04.2026;

VISTO il parere favorevole espresso da Uncem – Delegazione Regionale Veneto con nota prot. n. 62 del 22.04.2026;

VISTO il parere espresso dall’Ufficio di Presidenza del CAL nella seduta del 20 aprile 2026, prot. n. 8554 del 22.04.2026;

VISTA la propria Deliberazione /CR n. 39 del 30.04.2026;

VISTO il parere della Prima Commissione consiliare n. 27 rilasciato nella seduta del 19 maggio 2026 e trasmesso con prot. n. 10285 del 21 maggio 2026;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare definitivamente i criteri e le modalità, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione e l’erogazione:
    • del contributo statale “regionalizzato” a sostegno dell’associazionismo comunale per l’anno 2026, mediante riparto delle risorse statali attribuite alla Regione del Veneto in base all’Intesa n. 936/CU dell’1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata, trasferite dal Ministero dell’Interno, che saranno successivamente impegnate al cap. 100892 del Bilancio di previsione 2026-2028;
    • del contributo regionale ordinario, di cui all’art. 10, comma 1 della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, da corrispondersi a favore delle Unioni di Comuni e delle Unioni montane per l’importo complessivo di € 1.300.000,00, risorse allocate al cap. 101742 del Bilancio di previsione 2026-2028;
       
  3. di dare atto che gli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Anci Veneto e Uncem – Delegazione Regionale Veneto) hanno espresso parere favorevole rispettivamente con nota prot. n. 2406 del 22.04.2026 e con nota prot. n. 62 del 22.04.2026 in merito alla proposta dei criteri di assegnazione dei contributi destinati alle forme associative, e che anche l’Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ha espresso parere favorevole nella seduta del 20.04.2026;
     
  4. di dare atto che la domanda per l’assegnazione del contributo regionale ordinario e del contributo statale “regionalizzato” deve essere redatta utilizzando la modulistica di cui all’Allegato B per le Unioni di Comuni o all’Allegato C per le Unioni montane, che si approvano e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  5. di dare atto che la presente deliberazione, per l’assegnazione dei contributi statali “regionalizzati”, non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  6. di determinare in € 1.300.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del Bilancio di previsione 2026-2028 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, art. 10 L.R. n. 18/2012)”, esercizio 2026;
     
  7. di stabilire che, nel caso si rendessero disponibili nel corso del corrente esercizio finanziario eventuali ulteriori risorse al cap. 101742, le stesse potranno essere destinate ad incremento del contributo regionale ordinario di cui al punto 2, autorizzando il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi all’assunzione dei relativi ulteriori provvedimenti;
     
  8. di dare atto che la Direzione regionale Enti Locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi alla quale sono stati assegnati i capitoli di cui al punto 2 ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
     
  9. di incaricare la Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell’esecuzione del presente atto;
     
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i primi 120 giorni;
     
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
     
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_459_26_AllegatoA_583914.pdf
Dgr_459_26_AllegatoB_583914.pdf
Dgr_459_26_AllegatoC_583914.pdf

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