Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 68 del 29/05/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 68 del 29/05/2026
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 29 maggio 2026


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 435 del 28 maggio 2026

Riparto delle risorse del Fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica per l'anno 2026 e approvazione dei relativi bandi. L.R. n. 50/1993, art. 28. DGR n. 945/2020. DGR n. 1030/2022.

Note per la trasparenza

In attuazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) di cui alla DGR n. 945/2020, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all’agricoltura e a titolo di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura, a valere sul fondo regionale previsto dall’art. 28 della L.R. n. 50/1993, viene approvato il riparto delle risorse recate nell’esercizio 2026 dal medesimo fondo regionale per l'importo complessivo di 160.000,00 € (a cui si aggiungono 15.000,00 € già ripartiti ai sensi della DGR n. 324/2026 ed 20.000,00 € quali residui in capo all’AVEPA da pertinenti precedenti stanziamenti); si provvede inoltre all’approvazione dei relativi bandi.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

I commi 1 e 2 dell’art. 28 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” prevedono che sia costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti per far fronte ai danni di cui all’art. 26, comma 1 della L. n. 157/1992, nonché che sia la Giunta regionale a ripartire annualmente il predetto fondo sulla base dei criteri e delle modalità previste dalla normativa vigente.

L’art. 3, commi 1 e 2 della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” prevede quanto segue:

1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria e della fauna protetta nell’intero territorio regionale.

2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.”.

Con Deliberazione n. 945 del 14 luglio 2020 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R. n. 50/1993; tale Convenzione è entrata in vigore il 1° agosto 2020.

L'art. 2 della Convenzione prevede l'approvazione annuale del riparto delle risorse recate dal pertinente capitolo di Bilancio regionale (Capitolo n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria”) fra le seguenti linee contributive:

  • stanziamento delle risorse per il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole (comma 1, lettera d);
  • stanziamento delle risorse per il bando annuale per l'erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura (comma 1, lettera e).

Ciò premesso, è oggetto del presente atto l’approvazione dei due bandi di seguito descritti in applicazione dell'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dell'art. 3 della L.R. n. 6/2013.

Si propone di approvare il bando di cui all’Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l’erogazione di contributi a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura nei territori a gestione programmata della caccia, incluse le Oasi di Protezione e i territori ricadenti nelle aree protette regionali (con l’esclusione nel Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi).

Il bando, finalizzato all’erogazione di contributi in regime “de minimis” alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola primaria ricompresi nel territorio regionale, è finalizzato a prevenire i danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica ivi presente in forma stanziale o temporanea appartenente sia a specie protette che a specie cacciabili.

L'importo per l'anno 2026 destinato al bando è quantificato in € 115.000,00, da stanziarsi come di seguito indicato:

  • € 100.000,00, a carico delle risorse recate al capitolo di bilancio n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria” per il corrente esercizio finanziario, per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata;
  • € 15.000,00, già stanziati con DGR n. 324/2026 per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette, inclusi i territori ricadenti nelle aree protette regionali, quali parchi e foreste demaniali, con l’esclusione del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Tali aree protette sono definite nell’ambito della DGR n. 2175 del 25 novembre 2013.

Si propone inoltre di approvare il bando di cui all'Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per l’erogazione di contributi a titolo di indennizzo forfettario dei danni causati da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura.

Il bando è finalizzato all’erogazione di contributi in regime “de minimis” ai seguenti beneficiari prevedendo due misure distinte:

  • Misura 1 rivolta alle imprese che esercitano attività di pescicoltura in forma estensiva nel territorio della Regione del Veneto, a titolo di compensazione forfettaria per la minor produzione dovuta alla presenza di avifauna protetta ittiofaga, e per i costi della prevenzione e protezione delle produzioni nei confronti delle stesse specie ittiofaghe, in forma eventualmente complementare all’aiuto erogato per la medesima annualità in adesione all’intervento Codice 221502 Operazione 27 “Servizi Ambientali”, Regolamento (UE) n. 2021/1139 relativo al Programma Nazionale FEAMP 2021/2027;
  • Misura 2 rivolta alle imprese che esercitano attività di pescicoltura nel territorio della Regione del Veneto che non accedono alle erogazioni di cui al precedente punto del bando in parola, per l’installazione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell’acquacoltura.

L'importo per l'anno 2026 destinato a tale bando è quantificato in € 80.000,00, da stanziarsi come di seguito indicato:

  • € 60.000,00, a carico delle risorse recate al capitolo di bilancio n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria” per il corrente esercizio finanziario, per la Misura 1 per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura;
  • € 20.000,00, già in capo all’AVEPA come residuo derivante da precedenti stanziamenti a seguito dei bandi emanati negli anni precedenti per la Misura 2, ovvero per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura.

Gli importi stanziati, come sopra determinati, potranno essere implementati qualora risultassero in disponibilità di AVEPA ulteriori residui derivanti dal fondo di cui all’art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dal fondo di cui all’art. 3 della L.R. n. 6/2013 dalle precedenti annualità.

Il loro utilizzo dovrà garantire il mantenimento della destinazione originariamente prevista.

AVEPA è competente per la gestione dei bandi e di tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili.

Tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi saranno ammesse a finanziamento, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i Pagamenti";

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea”;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la Legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 "Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 3118/2024; VISTO il Regolamento (UE) n. 717/2014 modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2931;

VISTI gli orientamenti dell'unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1° luglio 2014;

VISTI gli orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati nella GUCE 2015/C 21701 del 2 luglio 2015;

VISTA la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la DGR n. 945 del 14 luglio 2020 “Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, articolo 28).”;

VISTA la DGR n. 1030 del 16 agosto 2022 “Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) ai fini del pagamento dei contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio; art. 3 della L.R. 6/2013, art. 2, comma 3 della L.R. 31/2001.”;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 “Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993.”;

VISTA la DGR n. 324 del 05/05/2026 “Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2026 dal fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dai grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nell'intero territorio regionale e dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nei territori preclusi all'esercizio venatorio. L.R. n. 6/2013; DGR n. 1030/2022.”,

VISTA la Legge regionale n. 2 del 10 aprile 2026 “Legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la Legge regionale n. 3 del 10 aprile 2026 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2026”;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 “Bilancio di previsione 2026 - 2028”;

VISTA la DGR n. 219 del 09 aprile 2026 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026 - 2028”;

VISTO il D.S.G.P. n. 3 del 15 aprile 2026 “Approvazione del bilancio finanziario gestionale 2026-2028” e relativi allegati;

VISTA la DGR n. 311 del 30 aprile 2026 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028”;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il bando per l'anno 2026 per la corresponsione di contributi de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 modificato dal Regolamento (UE) n. 3118/2024, a titolo di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nei termini di cui all'Allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare il bando per l'anno 2026 per la corresponsione di contributi de minimis, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014 modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2931, a titolo di indennizzo forfettario e per interventi prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell’acquacoltura, nei termini di cui all'Allegato B al presente atto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di approvare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 28 della L.R. n. 50/1993 nonché in attuazione della Convenzione di cui alla DGR n. 945/2020, il riparto delle risorse recate per il 2026 dal fondo regionale di cui al comma 1 del medesimo articolo, nei seguenti termini:
    • € 100.000,00 per interventi di prevenzione dei danni alle produzioni agricole arrecati dalla fauna selvatica nelle aree a gestione programmata,
    • € 60.000,00 per l’indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica all’acquacoltura per l’intero territorio regionale;
  5. di determinare in € 160.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo n. 75044 “Spese per fronteggiare danni da fauna selvatica e da attività venatoria” del bilancio regionale di previsione 2026-2028, per l'esercizio 2026, a favore dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA - C.F. 90098670277, anagrafica 00079623) - Art. 002 / PdC. U.1.04.01.02.016;
  6. di dare atto che € 15.000,00, già oggetto di stanziamento con la DGR n. 324/2026 - punto 3, lettera c del deliberato del medesimo atto, sono destinati al bando di cui all’Allegato A al presente provvedimento, per interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole nelle aree protette;
  7. di dare atto che € 20.000,00, già in capo all’AVEPA come residuo da pertinenti precedenti stanziamenti, sono destinati alla Misura 2 “Prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura” del bando di cui all’Allegato B al presente provvedimento;
  8. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 5, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  9. di disporre che allo stanziamento di cui al precedente punto 5 si sommano gli ulteriori residui che risultassero in disponibilità all’AVEPA in quanto derivanti dal fondo di cui all’art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dal fondo di cui all’art. 3 della L.R. n. 6/2013 e già oggetto di stanziamento nelle precedenti annualità a titolo di prevenzione dei danni causati da fauna selvatica all’agricoltura e di prevenzione e indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura, mantenendo la destinazione originariamente prevista;
  10. di dare atto che compete ad AVEPA l'apertura dei moduli informatici per la presentazione delle istanze di adesione ai bandi di cui ai precedenti punti 2 e 3 e tutti i successivi adempimenti finalizzati all'erogazione dei contributi riconoscibili nei limiti dei rispettivi stanziamenti fissati con il presente provvedimento;
  11. di stabilire che saranno ammesse a finanziamento tutte le domande ammissibili in graduatoria dei bandi di cui ai precedenti punti 2 e 3, con riduzione del contributo massimo riconoscibile in misura proporzionale al rapporto tra lo stanziamento approvato e il fabbisogno teorico;
  12. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26, commi 1 e 2 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_435_26_AllegatoA_583721.pdf
Dgr_435_26_AllegatoB_583721.pdf

Torna indietro