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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 01 giugno 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 403 del 19 maggio 2026

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie. L.R. n. 22/2002. DGR n. 1680/2023. Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 60/2024.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo triennale dell’accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni socio-sanitarie in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all’art. 16 della Legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto dal Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 60 del 15 novembre 2024 a seguito dell’intervenuta conclusione delle istruttorie.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha disciplinato con la Legge regionale del 16 agosto 2002, n. 22 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.

Periodicamente, di norma con cadenza triennale, la Regione del Veneto procede al rinnovo dell’accreditamento istituzionale sanitario e socio-sanitario mediante pubblico avviso e conseguente verifica del possesso ovvero del mantenimento dei requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 da parte dei soggetti richiedenti.

Con DGR n. 1680 del 29 dicembre 2023 “Proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002” è stata disposta la proroga tecnica dell’accreditamento istituzionale in scadenza al 31 dicembre 2024 per varie tipologie di soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle more dell’adeguamento dell’ordinamento alle disposizioni di cui alla Legge 5 agosto 2022, n. 118 e successivi decreti ministeriali attuativi.

Successivamente, risultando in corso le attività in parola, anche in relazione alla sospensione dell’efficacia delle disposizioni di cui alla citata Legge n. 118/2022, da ultimo disposta sino al 31 dicembre 2026 con la Legge 14 dicembre 2024, n. 193, con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 60 del 15 novembre 2024 sono state definite le modalità operative in merito alla presentazione delle istanze di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in scadenza al 31 dicembre 2024.

In attuazione di quanto disposto con i predetti provvedimenti hanno quindi preso avvio, ad istanza di parte, i complessi procedimenti di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, comprensivi sia della verifica della coerenza rispetto alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e locale, sia del successivo accertamento della rispondenza ai requisiti di accreditamento, effettuato presso le strutture richiedenti da Azienda Zero, in qualità di Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.), anche per il tramite delle Aziende ULSS competenti.

La Giunta regionale, preso atto dell’avvenuta conclusione della fase istruttoria condotta dalla Direzione Programmazione e controllo SSR e da Azienda Zero - ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 32 del 2 marzo 2022 e del Decreto n. 136 del 24 settembre 2025 - propone il rinnovo dell’accreditamento istituzionale relativo ad alcuni procedimenti riferiti a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie.

All’esito di tale complesso iter procedimentale, per tutti gli erogatori di prestazioni socio-sanitarie già accreditati in forza di un precedente provvedimento della Giunta regionale, che hanno presentato domanda di rinnovo dell’accreditamento istituzionale ai sensi del Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo n. 60/2024, di cui all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dalla documentazione agli atti risulta che:

- i citati soggetti interessati sono in possesso dell’autorizzazione all’esercizio in coerenza con le funzioni da accreditare;

- le Aziende ULSS competenti per territorio hanno rilasciato il previsto parere in merito al rinnovo dell’accreditamento istituzionale in considerazione del fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale;

- la Direzione Servizi Sociali ha verificato la coerenza con la programmazione socio-sanitaria regionale;

- il versamento degli oneri di accreditamento dovuti è stato accertato da Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016;

- Azienda Zero ha costituito, direttamente o per tramite delle Aziende ULSS, i Gruppi Tecnici Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alle verifiche svolte presso le strutture oggetto del procedimento di rinnovo dell’accreditamento, ha trasmesso i relativi rapporti di verifica, tutti con esito favorevole con le prescrizioni eventualmente riportate, conservati agli atti;

- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.), seppur non previsto dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002, nella seduta dell’8 aprile 2026, è stata portata a conoscenza dell’esito favorevole delle relative istruttorie anche in virtù della complessità delle stesse e dell’impatto in termini di garanzia nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e dell’impegno finanziario che consegue al rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie, come da verbale agli atti.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dall'Unità Organizzativa Programmazione Risorse Strumentali SSR, afferente alla Direzione Programmazione e controllo SSR, con l’apporto qualificato del Coordinamento regionale per le attività sanitarie nelle strutture pubbliche e private accreditate, preso atto della previsione dell’art. 19, comma 2 della L.R. n. 22/2002 per cui nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo l’efficacia dell’accreditamento è prorogata, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, con il presente provvedimento, si propone il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, per i soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si dà atto che il presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Si autorizza il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR a modificare con proprio provvedimento l’Allegato A, in caso presenti errori materiali non sostanziali.

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge n. 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;

VISTA la Legge 14 dicembre 2024, n. 193 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R. 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 1680 del 29 dicembre 2023 “Proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTI i Decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 32 del 2 marzo 2022 e n. 136 del 24 settembre 2025;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR n. 60 del 15 novembre 2024;

VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e del Direttore della Direzione dei Servizi Sociali agli atti dell’U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTO il verbale della seduta dell’8 aprile 2026 della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E) agli atti dell’U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rinnovare l’accreditamento istituzionale, con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Regione, per i soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie, di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
  3. di autorizzare il Direttore della Direzione Programmazione e controllo SSR a modificare con proprio provvedimento l’Allegato A in caso presenti errori materiali non sostanziali;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’esecuzione del presente atto;
  6. di trasmettere il presente provvedimento alle Aziende ULSS competenti per territorio e ad Azienda Zero;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_403_26_AllegatoA_583347.pdf

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