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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 377 del 19 maggio 2026
Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, concernente l'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Con il presente provvedimento si recepisce l’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, concernente l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L'Assessore Paola Roma per l'Assessore Gino Gerosa, di concerto con il Vicepresidente Lucas Pavanetto, riferisce quanto segue.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, costituisce il quadro normativo di riferimento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo un sistema organico di prevenzione fondato sulla valutazione dei rischi, sulla responsabilizzazione dei soggetti aziendali e sulla centralità della formazione. Riguardo quest’ultimo contesto, l’attività formativa è inserita tra le misure generali di tutela dei lavoratori ed è disciplinata specificamente agli artt. 15, comma 1, lett. n) e o) (Misure generali di tutela), 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni), 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) e 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti).
In particolare, l’attività formativa costituisce un obbligo per il datore di lavoro che deve assicurare a ciascun lavoratore un livello di formazione in materia di salute e sicurezza sufficiente ed adeguato, anche rispetto alle sue conoscenze linguistiche, affrontando sia l’aspetto nozionistico (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza) sia la definizione dell’area di esposizione ai rischi relativi alla specifica mansione ricoperta (rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda).
In questa ottica, l’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi previa consultazione delle parti sociali. Contestualmente, demanda ad un medesimo accordo della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome l’accorpamento, la rivisitazione e la modifica degli accordi attuativi precedentemente adottati in materia di formazione.
In forza di tale disposizione, in data 17 aprile 2025 è stato sancito l’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome (Rep. Atti n. 59/CSR) che, nell’introdurre un nuovo quadro organico e sistematico della disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha provveduto al riordino, alla modifica e all’accorpamento degli accordi attuativi del D.Lgs. n. 81/2008 precedentemente adottati, in modo da garantire:
l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Tra le innovazioni di maggiore rilievo si evidenzia l’estensione e il rafforzamento degli obblighi formativi (particolare rilievo assume l’introduzione del corso obbligatorio per il datore di lavoro), il rafforzamento delle verifiche finali di apprendimento, l’introduzione di una disciplina puntuale sulle modalità di erogazione (in presenza, in videoconferenza sincrona, in e-learning, in modalità mista) e la classificazione dei soggetti formatori, in un’ottica orientata all’effettività degli obblighi e alla riduzione del fenomeno infortunistico.
Il nuovo Accordo, dunque, mira a rafforzare il ruolo della formazione quale leva strategica per la diffusione di una cultura della sicurezza, superando un approccio meramente formale degli obblighi e valorizzando la dimensione sostanziale dell’apprendimento. Questo cambio di paradigma, coerente con l’evoluzione del mondo del lavoro, la crescente complessità dei processi produttivi e l’introduzione delle nuove tecnologie, rende pertanto necessario un costante aggiornamento degli strumenti formativi e delle metodologie didattiche.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di recepire l’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, quale Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Si precisa, altresì, che con successivi provvedimenti la Regione del Veneto ha la facoltà “di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, con l’unico limite che ciò non comporti “una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente [...]”.
Si propone di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, del 6 marzo 2013;
VISTA la Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19;
VISTA la Legge regionale 13 marzo 2009, n. 3;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prendere atto che in data 17 aprile 2025 è stato sancito l’Accordo (Rep. Atti n. 59/CSR) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
di recepire l’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 59/CSR) del 17 aprile 2025, quale Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di prendere atto che con successivi provvedimenti la Regione del Veneto ha la facoltà di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’unico limite che ciò non comporti una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente;
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’esecuzione del presente atto;
di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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