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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 374 del 19 maggio 2026
Mantenimento del dispensario farmaceutico del Comune di Sorgà (VR).
Con il presente provvedimento si stabilisce di mantenere il dispensario farmaceutico del Comune di Sorgà (VR) attivo dal 1948, in considerazione della persistenza dell’interesse pubblico, manifestato dal Consiglio comunale di Sorgà con Delibera n. 7/2026, di assicurare alla popolazione residente nel Capoluogo per lo più anziana, tenuto conto delle peculiarità del territorio, un agevole accesso alla distribuzione dei farmaci. Il Comune, infatti, alla luce delle mutate dinamiche demografiche, ravvisa l’esigenza di riallocare il dispensario presso il Capoluogo in luogo della attuale ubicazione presso la Frazione di Bonferraro, nella prospettiva dell’apertura della farmacia unica del territorio comunale nei nuovi locali siti in tale Frazione.
L'Assessore Paola Roma per l'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.
L’art. 14 della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 attribuisce la competenza alla Giunta regionale in ordine alla costituzione di dispensari farmaceutici e stabilisce, altresì, che la Giunta regionale adotti i relativi provvedimenti sentiti i Comuni, le Aziende ULSS e gli Ordini dei Farmacisti competenti per Provincia.
I commi 3 e 4 dell’art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituiti dal comma 1 dell’art. 6 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, consentono l’istituzione di un dispensario farmaceutico in quei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai sensi del comma 1, lett. b) della medesima L. n. 221/1968, ove non risulti ancora aperta la farmacia prevista nella pianta organica.
Detta disposizione di Legge stabilisce altresì che la gestione del dispensario venga affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia pubblica o privata della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina ovvero al Comune in caso di rinuncia da parte dei titolari di farmacia; stabilisce altresì che i dispensari farmaceutici siano dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati.
Ciò premesso, si evidenzia che nel Comune di Sorgà (VR), a cui spetta in base ai parametri di cui all’art. 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. un’unica farmacia, ad oggi esistente e operante nel Capoluogo del Comune, è presente anche un dispensario farmaceutico localizzato nella Frazione di Bonferraro attivo già dal 1948 e istituito, pertanto, molto tempo prima che tale istituto venisse puntualmente disciplinato sia a livello statale che regionale.
Il titolare del dispensario farmaceutico, che è altresì titolare della farmacia, ha presentanto un'istanza al Comune di Sorgà (VR) (protocollo comunale n. 10016/2025) manifestando la volontà di riorganizzare il servizio per meglio rispondere alle esigenze demografiche e logistiche della popolazione residente nel Comune medesimo. Con tale istanza è stato richiesto il trasferimento del dispensario farmaceutico dalla Frazione di Bonferraro ai locali attualmente sede della farmacia nel Capoluogo di Sorgà (VR) con contestuale trasferimento della farmacia dal Capoluogo di Sorgà (VR) alla Frazione di Bonferraro, configurando così uno scambio di ubicazione tra i due servizi.
Con riferimento a detto dispensario farmaceutico e ad un possibile relativo trasferimento presso un’altra zona del territorio comunale, ovvero presso il Capoluogo previa apertura della farmacia nei nuovi locali siti nella Frazione di Bonferraro, la competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici aveva fornito riscontro ai chiarimenti richiesti a riguardo dal Comune di Sorgà, riepilogando da una parte il quadro normativo statale e regionale di riferimento in materia di servizio farmaceutico con puntualizzate le funzioni di competenza di ciascun Ente - Comune, Azienda ULSS, Regione - e rappresentando, dall’altra, la necessità acchè il Comune valutasse la persistenza dell’interesse pubblico al mantenimento del dispensario farmaceutico, tenuto conto della presenza della prevista farmacia unica del territorio, della prospettata nuova ubicazione e soprattutto del lungo periodo trascorso dall’istituzione del dispensario stesso ad oggi.
Il Comune di Sorgà (VR) con Delibera del Consiglio comunale n. 7 del 19 febbraio 2026, acquisita al protocollo regionale in data 23 febbraio 2026, ha dichiarato attuale l’interesse pubblico alla distribuzione del farmaco nel territorio comunale con il mantenimento anche del dispensario farmaceutico nella nuova ubicazione di Sorgà Capoluogo, quale presidio suppletivo rispetto a quello primario della farmacia oggetto di trasferimento nella Frazione di Bonferraro ove risiedono circa i 2/3 degli abitanti del Comune. Il Comune evidenzia, infatti, che la distanza di circa 4,3 km tra la Frazione e il Capoluogo e le critiche condizioni stradali di collegamento fanno sì che non possa venire meno la presenza di un presidio farmaceutico a sostegno della popolazione residente nel Capoluogo, composta per la maggior parte da persone anziane con difficoltà di spostamento.
Sebbene dall'ordinamento giuridico non si evincano i presupposti per l’istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di Sorgà (VR), è pur vero che la sola modifica introdotta dal sopra citato art. 6 della L. n. 362/1991 non comporta automaticamente la soppressione dei dispensari farmaceutici già presenti, né il divieto in assoluto della possibilità di aprirne di nuovi in zone presidiate da farmacie attive. La giurisprudenza amministrativa è infatti costante nell’affermare che una corretta interpretazione dell’art. 1, comma 2 della L. n. 221/1968, nel testo attualmente vigente, non può condurre ad una lettura in senso restrittivo, osservando che essa lascia all’Amministrazione la possibilità di motivare la decisione sull’istituzione o sul mantenimento di dispensari, ponderando, da una parte la tutela della libertà economica e lo sviluppo della concorrenza, dall’altra l’interesse pubblico all’equa e capillare distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, non tralasciando zone scoperte. Vi è quindi la possibilità, per quanto fattispecie atipica ed eccezionale, di una coesistenza nella stessa zona corrispondente al territorio comunale nel caso di specie, di un dispensario e di una farmacia qualora sussista la necessità di fronteggiare situazioni del tutto peculiari, quali la sfavorevole configurazione dei luoghi, di aree scoperte o non adeguatamente servite dal presidio di zona, al fine di garantire la cura dell’interesse primario della capillare distribuzione dei farmaci sul territorio (Sentenze del Consiglio di Stato n. 1205/2018, n. 2240/2021, n. 3329/2023, n. 9068/2025).
Sul mantenimento del dispensario in questione, ancorché nella prospettata nuova ubicazione, ovvero, nel Capoluogo di Sorgà (VR), si sono favorevolmente espressi anche l’Azienda ULSS n. 9 Scaligera e l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona, come risulta dalla documentazione agli atti della competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici. Tali pareri attestano infatti la permanenza di esigenze assistenziali che rendono necessario il mantenimento del presidio farmaceutico nel Capoluogo Comune di Sorgà (VR) che è caratterizzato dalla presenza di una popolazione composta in misura significativa da persone anziane e soggetti con limitata autonomia negli spostamenti. Ne consegue che, in tale contesto, il dispensario farmaceutico continua a rappresentare un presidio sanitario di prossimità per garantire l’accessibilità al farmaco, evitando situazioni di disagio nell’approvvigionamento dei medicinali da parte della popolazione più fragile.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone il mantenimento del dispensario farmaceutico del Comune di Sorgà (VR) localizzato nel Capoluogo, previa apertura della farmacia unica del Comune nei nuovi locali siti nella Frazione di Bonferraro, così come formalmente auspicato dallo stesso Comune nell’interesse pubblico di assicurare la capillare disponibilità del servizio farmaceutico laddove sussiste il rischio di un accesso non agevole alla distribuzione dei farmaci.
Si propone altresì di incaricare:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” con particolare riferimento all’art. 1, come modificato dall’art. 6 della Legge 8 novembre 1991, n. 362;
VISTA la Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 31 maggio1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”;
VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 16 “Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”;
VISTA la Delibera del Consiglio comunale del Comune di Sorgà (VR) n. 7 del 19 febbraio 2026 “Dichiarazione di persistenza dell’interesse pubblico alla distribuzione del farmaco e trasferimento del dispensario farmaceutico dalla frazione di Bonferraro al Capoluogo Sorgà”;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera n. 352 del 18 marzo 2026;
VISTA la nota dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Verona prot. n. 202600809 del 5 marzo 2026;
VISTO l’art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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