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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 346 del 13 maggio 2026
Stagione venatoria 2026/2027. Approvazione del calendario venatorio regionale. L.R. n. 50/1993, art. 16.
Viene approvato il Calendario venatorio per la stagione 2026/2027 a conclusione del correlato iter istruttorio, acquisiti i pareri consultivi del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) e dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA).
L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, ai sensi dell’art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, sentito l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA), approva e pubblica il Calendario venatorio, entro il 15 giugno di ogni anno.
Il Calendario venatorio deve indicare:
Le recenti modifiche all’art. 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 di cui alla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 hanno introdotto l’obbligatorietà per le Amministrazioni regionali di acquisite il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, oltre che dell’ISPRA, anche del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN), così come recentemente ricostituito in base al Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 263986 del 22 maggio 2023.
In ottemperanza a quanto sopra, la Regione del Veneto con la nota prot. n. 0137223 del 26 febbraio 2026 e successivamente integrata con nota prot. n. 0156675 del 10 marzo 2026 ha trasmesso al Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito CTFVN) la richiesta di parere in ordine alla proposta di calendario venatorio regionale 2026-2027.
Con nota prot. MASAF n. 0142572 del 25 marzo 2026 il CTFVN ha inviato il proprio parere consultivo facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato A.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 50/1993, sopra richiamato, la Regione del Veneto ha altresì provveduto a trasmettere all’ISPRA, con nota prot. n 0137208 del 26 febbraio 2026 e successivamente integrata con nota prot. n. 0156415 del 10 marzo 2026 il progetto di Calendario venatorio 2026/2027 per l’acquisizione del previsto parere consultivo. Unitamente alla nota richiamata, il progetto di Calendario è stato supportato da un’elaborazione denominata “Documentazione a supporto del progetto di calendario per le giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre - Stagione venatoria 2026-2027”. Tale elaborazione è il risultato dell’analisi dei dati provenienti dalla lettura dei tesserini venatori per il periodo 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024.
Il predetto approccio rappresenta la prosecuzione delle modalità adottate per la gestione dei contenziosi che sono emersi durante la stagione venatoria 2025-2026 sul relativo calendario venatorio. In tale ottica si sono iniziate a sviluppare ed elaborare metodiche e approcci di carattere quantitativo in grado di fornire delle informazioni di ritorno per valutare l’effettivo sforzo di caccia e/o l’incidenza dei prelievi conseguenti alle scelte gestionali operate a livello di calendario venatorio.
Con nota di riscontro, acquisita a protocollo regionale con il n. 190690 del 27 marzo 2026, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato B, l’ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.
Alla documentazione sopra riportata, a supporto del progetto di calendario venatorio, sia a ISPRA che al CTFVN è stata allegata anche la “Relazione tecnica accompagnatoria al progetto di calendario venatorio stagione 2026-2027”.
In funzione delle richiamate modifiche dell’art. 18 della L. n. 157/1992 introdotte con Legge 9 ottobre 2023, n. 136 che dispongono che, una volta acquisiti i pareri entro 30 giorni dell’ISPRA e del CTFVN, le Regioni dai medesimi “possono discostarsi fornendo adeguata motivazione”, per la definizione del presente atto si precisa quanto segue:
Nell’ambito del citato parere, l’Istituto nazionale di riferimento ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al Calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell’ISPRA, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell’impostazione prospettata dall’Amministrazione regionale.
Per quanto concerne le osservazioni riguardanti la fauna stanziale quali fagiano, coniglio e lepre, non risultano riferite alle realtà territoriali e ambientali del Veneto. Se può essere, infatti, solo in parte condivisa, (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: “L’Applicazione dei Key concepts a livello regionale”) l’affermazione dell’ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici (“Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l’intero territorio italiano…”), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, per le quali, tra l’altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall’Amministrazione regionale con il rispettivo Piano faunistico-venatorio (art. 8 della L.R. n. 50/1993) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8, e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/1993).
Premesso che è la stessa Legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della L. n. 157/1992) a prevedere, in particolare, la valutazione dell’adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell’ambito delle istruttorie sottese all’approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di “scostamento” dagli archi temporali fissati dalla Legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani faunistico-venatori (art. 10 della L. n. 157/1992) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili e indispensabili in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati.
In altre parole, per le specie stanziali ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e/o regionali, a tal fine ricorrendo ad analisi e studi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici e ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consente di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche, e quindi di pervenire a una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992.
Ciò premesso, la soluzione migliore sarebbe che fosse lo stesso ISPRA a produrre studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratrici dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono provenire da una verifica “in loco” del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente “fruibili” in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell’approvazione del calendario venatorio.
Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali le quali, è bene ricordarlo, per più di vent’anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992.
Il Calendario venatorio per la stagione 2026-2027 rientra negli scenari già oggetto di Valutazione di Incidenza di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., i cui esiti sono stati riportati nella Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza (VINCA) n. 184/2022 inviata alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con nota prot. n. 338194 dell'1 agosto 2022.
In particolare, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, a riscontro della nota protocollo n. 252513 del 21 maggio 2025 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria avente ad oggetto “Regolamento regionale n. 4/2025 e DGR n. 28/2025. Precisazioni atte a garantire la continuità dell’azione amministrativa in riferimento alla predisposizione del calendario venatorio regionale”, con nota protocollo n. 253313 del 21 maggio 2025, ha preso atto delle indicazioni operative funzionali a garantire la continuità dell’azione amministrativa da parte dell’Amministrazione regionale, non rinvenendo, in ordine al Calendario venatorio, elementi ostativi al rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di VINCA. Pertanto, in vigenza del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR) 2022-2027 e della relativa Valutazione di Incidenza, non sono necessari ulteriori adempimenti in materia di VINCA nella stesura dei calendari venatori annualmente predisposti.
Ciò detto, a supporto delle scelte gestionali operate dalla Regione del Veneto a livello di Calendario venatorio per la stagione 2026-2027, si ritiene altresì utile evidenziare quanto segue:
Uccelli cacciabili ai sensi della Direttiva Uccelli: panoramica dei periodi di inizio della migrazione prenuziale e di termine della fase riproduttiva in base alla revisione sessennale dei Key concepts 2021 e all’aggiornamento del “Key Concept Documents” del 2025 per le specie Alzavola, Tordo Sassello, Tordo Bottaccio e Cesena
Famiglia
Specie
INIZIO MIGRAZIONE PRENUZIALE
FINE FASE RIPRODUTTIVA
Mese
Decade
Anatidi
Fischione
Feb
III
-
Canapiglia
Gen
Lug
Alzavola
Set
I
Germano reale
Ago
Codone
Marzaiola
II
Mestolone
Moriglione
Moretta
Fasianidi
Coturnice
Pernice rossa
Starna
Quaglia
Apr
Fagiano
Rallidi
Porciglione
Gallinella d’acqua
Folaga
Scolopacidi
Combattente
Frullino
Beccaccino
Beccaccia
Columbidi
Colombaccio
Ott
Tortora selvatica
Turdidi
Merlo
Cesena
Tordo bottaccio
Tordo sassello
Corvidi
Ghiandaia
Gazza
Cornacchia grigia
Alaudidi
Allodola
“parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Veneto per le seguenti specie:
parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Veneto per le seguenti specie: colombaccio (Columba palumbus), nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1 dell’articolo 18 della Legge 157/92, a far data quindi dal 7 settembre 2026 al 20 gennaio 2027;
parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Veneto per le seguenti specie:
parere favorevole alla proposta di parere avanzata dalla Regione Veneto al prelievo in selezione per le seguenti specie di ungulati selvatici:
Si formula inoltre la raccomandazione, che l’attività di prelievo della specie moretta (Aythya fuligula) è da effettuarsi considerando i contenuti del documento tecnico denominato “Possibilità di inserimento della moretta (Aythya fuligula) nei calendari venatori nelle regioni del Nord Italia” predisposto da ISPRA”;
Oltre ai contenuti di cui sopra si evidenziano, altresì, le considerazioni seguenti:
La proposta ISPRA di posticipare l’apertura della caccia a queste specie non è motivata da alcuna ragione tecnico-scientifica specifica. Mancano nel parere ISPRA anche riferimenti alla realtà territoriale del Veneto. Inoltre:
Sulla base di quanto sopra esposto, la Regione del Veneto mantiene la data di apertura della caccia al 20 settembre, poiché tale scelta è altresì coerente con tutti i documenti interpretativi della Direttiva 147/2009/CE e con la legislazione nazionale.
Nell’Allegato tecnico al parere, ISPRA espone varie considerazioni in merito al documento KC e al relativo aggiornamento, nonché su alcuni paragrafi della Guida alla Disciplina della Caccia UE. Di seguito si espongono alcune osservazioni della Regione del Veneto in ordine agli studi riguardanti la telemetria satellitare. L’ISPRA sostiene che questa metodica non consentirebbe di ottenere informazioni attendibili sull’inizio della migrazione prenuziale a causa del basso numero di individui marcati e a causa dell’impatto del trasmettitore sulle condizioni fisiche degli uccelli. La Regione del Veneto ritiene che:
Tutto ciò premesso, di seguito, vengono riportate le scelte gestionali, debitamente argomentate sotto il profilo normativo e tecnico scientifico, dell’Amministrazione regionale relativamente alle specie oggetto di caccia, ai periodi di prelievo, ai carnieri giornalieri e stagionali ammissibili e alle forme di caccia all’interno del Calendario venatorio 2026/2027.
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
In relazione alla raccomandazione di ISPRA secondo il quale "Inoltre, la caccia in forma vagante, soprattutto se praticata con l’ausilio del cane da ferma o da cerca, non dovrebbe essere consentita per nessuna specie nei mesi di settembre e di gennaio. Tale restrizione è finalizzata a limitare il disturbo alla fauna in periodi sensibili (non solo nei confronti delle specie cacciabili).” si ritiene di non aderire a tale raccomandazione atteso che la stessa non è supportata da indicazioni tecniche e studi che consentano di comprendere la ratio dell'indicazione medesima e la sua corretta applicazione nel contesto veneto.
SPECIE CACCIABILI
COLOMBACCIO
Per quanto riguarda la specie Colombaccio (Columba palumbus), ed in particolare il prelievo in preapertura, l’Istituto Nazionale di riferimento sostiene che: “Colombaccio: il KCD per l’Italia indica un esteso periodo di nidificazione del colombaccio, compreso tra la prima decade di aprile e la terza decade di ottobre, per cui in linea generale, la caccia nei confronti di questa specie dovrebbe avvenire solo a partire dall’inizio di novembre. Tuttavia, a giudizio dello scrivente Istituto è possibile anticipare l’inizio del prelievo venatorio alla terza domenica di settembre per le seguenti circostanze: - il colombaccio presenta uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale; in particolare, questa specie sta ampliando il proprio areale riproduttivo in tutto il Paese, andando incontro ad un forte incremento numerico;
- i movimenti migratori post-riproduttivi in Italia cominciano orientativamente a fine settembre e si protraggono sino all’inizio di dicembre, con picco in ottobre; tale circostanza fa sì che la caccia in settembre e ottobre viene esercitata principalmente nei confronti di individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
- un eventuale prelievo su soggetti ancora impegnati nella riproduzione avrebbe un impatto limitato sulla dinamica della popolazione nidificante in regione in quanto le covate tardive sono poco numerose e verosimilmente caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” ammette la possibilità di consentire il prelievo nell’ultima fase del periodo di nidificazione di specie che, come il colombaccio, si riproducono in un arco temporale particolarmente esteso e presentano un buono stato di conservazione.
Un’apertura della stagione venatoria anticipata al 7 settembre, come proposto da codesta Amministrazione, al contrario, non troverebbe giustificazioni tecniche perché in questo momento dell’anno il prelievo venatorio interesserebbe esclusivamente la popolazione nidificante a livello locale, in un periodo in cui la percentuale di adulti impegnati nella riproduzione è ancora elevata. […]”, esprimendo parere sfavorevole alla preapertura alla specie in parola.
Ciò premesso, in seguito ad attenta valutazione e a considerazioni tecniche effettuate anche sulla base delle indicazioni fornite dall’ISPRA, l’Amministrazione regionale ritenendo pienamente condivisibili le indicazioni sopra riportate, esclude la caccia in preapertura alla specie in parola e consente pertanto il prelievo al Colombaccio nel periodo compreso dal 20 settembre 2026 sino al 31 gennaio 2027, così come previsto dall’art. 18, comma 1, lett. b) della L. n. 157/1992.
Da ultimo, si ritiene utile evidenziare che tale scelta gestionale è stata formalmente condivisa con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e con il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale con nota prot. n. 0227802 del 17 aprile 2026.
STARNA, FAGIANO E QUAGLIA
Il Calendario venatorio prevede, come per la passata stagione, di consentire il prelievo della Starna (Perdix perdix) e del Fagiano (Phasianus colchicus) dal 20 settembre al 31 dicembre 2026, mentre per la Quaglia (Coturnix coturnix) si prevede l’apertura del prelievo al 20 settembre e una chiusura anticipata al 31 ottobre 2026.
A supporto di queste scelte gestionali, si evidenzia quanto segue.
L’ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (terza decade di settembre).”
Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole 12 giornate di calendario di cui 8 potenziali per la caccia in quanto martedì e venerdì sono giornate di silenzio venatorio) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.
A quanto sopra si evidenzia che, per la specie Starna, la gestione venatoria in Veneto, sino a qualche stagione fa, si basava sull’immissione di soggetti d’allevamento e quindi caratterizzati da una fitness “estremamente bassa” che, di conseguenza, ne riduceva le capacità di sopravvivenza alla sola stagione venatoria.
Ciò detto, nelle ultime stagioni venatorie l’Amministrazione regionale ha optato per una più attenta gestione venatoria della Starna consistente nell’immissione di soggetti provenienti da ceppi geneticamente più adatti alle caratteristiche geomorfologiche ed ambientali del territorio di immissione (in questo caso il territorio veneto) che, nel tempo, hanno portato all’affermazione di nuclei stabili con presenza di coppie riproduttive e di “brigate” invernali di Starne.
Alle caratteristiche genetiche dei soggetti si sono aggiunte tecniche innovative di immissione caratterizzate dal c.d. “pre-ambientamento”, ovvero i soggetti immessi nel territorio vengono tenuti per un certo periodo di tempo in voliere di ambientamento prima di essere liberati.
In particolare, nel territorio della Provincia di Rovigo, al fine di favorire l’insediamento di sub-popolazioni stabili di Starna, peraltro la cui presenza è già consolidata e confermata, continua l’immissione di soggetti di origine appenninica (in particolare dall’Abruzzo), caratterizzati da una genetica e da una etologia maggiormente aderente alla forma italiana della Starna.
Da quanto sopra è quindi del tutto evidente che, soprattutto nel caso della specie Starna, l’attività venatoria e, le conseguenti immissioni sopra richiamate di soggetti selezionati, favoriscono la stabilizzazione e l’incremento dei nuclei selvatici della specie, già presente nel territorio ed in ancora in fase di definitiva affermazione.
Aggiungasi che l’ISPRA, analogamente alla propria posizione per la stagione venatoria 2025-2026 e senza elementi aggiuntivi, nell’indicare che sul territorio regionale non sono presenti popolazioni naturali che si autoriproducano, conclude che vengano meno i presupposti affinché questa specie possa essere cacciata nel corso della stagione 2026-2027. In primo luogo, non si ravvisa alcuna ipotesi di limitazione o persino di sospensione della caccia a specie stanziali pur provenienti da ripopolamenti/immissioni con esemplari riprodotti in allevamento nell’ambito del perimetro normativo statale o regionale. Anzi, l’art. 10, c. 7 della Legge n. 157/1992 dispone, tra l’altro, che: “…le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, “piani di immissione di fauna selvatica…”. Inoltre, ISPRA non considera la possibilità di attuare un’attività di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA e delle AFV.
Ciò detto, si deve considerare, inoltre, che la possibilità di mantenere una sia pur limitata fruizione venatoria della Starna rappresenti la principale motivazione per gli organi direttivi degli istituti venatori, compresi quelli a gestione privatistica (AFV), per la realizzazione degli altri interventi gestionali, oltre al ripopolamento/reintroduzione quali il monitoraggio faunistico, le operazioni di censimento e, ancora più importanti, tutti gli interventi di miglioramento ambientale a carico degli istituti venatori, in mancanza dei quali la specie è destinata a scomparire del tutto dal territorio regionale, con un danno ambientale indiretto che si “riverbererebbe” anche altre specie di fauna selvatica.
Ciò a significare che escludere una specie dal calendario venatorio comporterebbe il venir meno dell’interesse gestionale nei confronti della specie da parte del mondo venatorio, con l’inevitabile conseguenza del definitivo abbandono di ogni “buona pratica” volta alla conservazione non solo della specie in questione, ma soprattutto del suo ambiente di vita.
In ultima analisi, quindi, laddove permane una seppur limitata gestione venatoria, le immissioni in ambienti idonei, determinano ricadute favorevoli sui limitati nuclei selvatici di Starna in fase di lenta affermazione.
Quanto sopra esposto per rappresentare che, anche relativamente alla specie Starna, le motivazioni utilizzate dalla Regione del Veneto, possano ritenersi sufficienti a sostegno delle scelte gestionali operate in seno al calendario venatorio di cui al presente provvedimento.
L’ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il
30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts” (2^ decade di settembre). Tuttavia l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive”.
A tal proposito, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l’arco temporale di cui all’art. 18, comma 1 della Legge n. 157/1992 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il secondo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di “doppia apertura generale” della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l’Istituto non suggerisce l’apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.
L’ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia l’ISPRA considera opportuno il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori”.
Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell’Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull’entità dell’impatto paventato dall’ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.
Si evidenzia inoltre che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall’art. 18 della L. n. 157/1992. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 31 ottobre. Si fa inoltre presente che la specie è classificata “Near threatened” in Europa e “Least concern” a livello globale, e quindi si tratta di definizioni entrambe al di fuori di quelle a rischio.
Da ultimo si aggiunge che:
Tutto ciò rappresentato, prendendo atto di quanto espresso da ISPRA nel proprio parere, l’Amministrazione regionale, come per la passata stagione, stabilisce la data di chiusura della caccia alla specie Quaglia al 31 ottobre 2026, ma ne limita ulteriormente i carnieri, fissandoli a 5 capi giornalieri e 15 stagionali per ciascun cacciatore.
ALLODOLA
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Allodola (Alauda arvensis), si rappresenta che già da diversi anni in Veneto vengono adottate le azioni previste dal Piano di gestione nazionale per tale specie, ed in particolare la previsione di un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi. Ciò detto, condividendo quanto espresso da ISPRA nel proprio parere in ordine al trend negativo della popolazione di allodola in Italia e in Europa, la Regione del Veneto ritiene condivisibile l’indicazione di dimezzare i carnieri della specie, prevedendo un massimo di 5 capi al giorno e di 25 capi a stagione per ciascun cacciatore.
Gli obiettivi posti in essere dalla Regione del Veneto attraverso il principale strumento programmatorio in ambito agricolo, il Piano di Sviluppo Rurale (oggi Complemento regionale di sviluppo rurale 2023-2028), si sono concretizzati anche in azioni volte a contrastare il degrado degli ecosistemi e la perdita della biodiversità e ripristinare condizioni di naturalità diffusa.
Il “rapporto di valutazione intermedio per il periodo 2014-2018”, consultabile presso il sito https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/valutazione-2014-2020, ha descritto, tra l’altro, gli interventi pluriennali del PSR che stanno favorendo la diffusione di pratiche e sistemi agricoli e forestali a sostegno della biodiversità e del paesaggio. Il giudizio espresso dal valutatore indipendente (Agriconsulting) è positivo perché è stata migliorata la gestione dei sistemi agricoli estensivi di pregio e contrastata la banalizzazione del paesaggio agrario e le pratiche dannose alla biodiversità.
In particolare, si annoverano come significativi un sensibile aumento del mantenimento in campo dei residui colturali grazie alla pratica della non lavorazione e in parte della minima lavorazione che sta prendendo sempre più piede grazie alle direttive comunitarie rivolte alla conservazione della fertilità dei suoli.
In merito alle pratiche collegate all’agricoltura estensiva, va evidenziato che l’attuale CSR Veneto prevede aiuti per il mantenimento dei prati, pratica assai favorevole all’allodola e in talune situazioni ambientali montane anche alla coturnice, in cui vengono eseguiti interventi di sfalcio con frequenza compatibile allo sviluppo della componente floristica che li caratterizza, a tutela della fauna tipica di questi ambienti. Dunque, vengono eseguiti interventi di taglio frazionato o, nella nuova programmazione, un massimo di due sfalci, che fungono da sito di nidificazione, rifugio ed alimento.
Di notevole rilievo per l’allodola e parzialmente anche per la coturnice, sono circa 54.000 ha dedicati al mantenimento dei prati, prati semi-naturali e pascoli e prati-pascoli. Inoltre, notevole influenza positiva sulla riproduzione dell’allodola e sul suo svernamento possono avere anche circa 5.500 km di siepi e fasce tampone. Una buona percentuale delle stesse, infatti, sono costituite da fasce inerbite senza l’inserimento di piante arboree e arbustive che rappresentano un ambiente adatto alla nidificazione dell’allodola e all’alimentazione delle sue covate per la buona disponibilità di insetti. In tal senso è bene sottolineare che anche l’inserimento di fasce tampone arboree e arbustive e di siepi che prevedono l’inserimento di una fascia erbacea, rappresentano nei primi anni successivi all’impianto (quando cioè le piante arboree e arbustive sono di piccole dimensioni ed inferiori al metro) un habitat utilizzabile dal passeriforme.
Un effetto rilevante sulla nidificazione dell’allodola e sul suo successo riproduttivo, sarà inoltre data da future azioni previste per il nuovo PSR regionale a cui stanno lavorando, di comune accordo, il settore Agricoltura e il settore Faunistico-venatorio della Regione. In particolare, si sta attivamente collaborando per il finanziamento dei medicai misti a falciatura tardiva per circa 500.000,00 euro all’anno grazie ai quale si prevede la realizzazione nei prossimi anni di almeno 500-600 ha di questo intervento di miglioramento dell’habitat, che com’è noto, è inserito come azione di riqualificazione ambientale nel piano di conservazione dell’allodola redatto dall’ISPRA. Per questo tipo di intervento si prevede di dare priorità alla sua realizzazione all’interno di zone di ripopolamento e cattura dove la sua efficacia nel ricreare un habitat adatto, grazie alla mancanza di pressioni da parte dell’attività venatoria, dovrebbe estendersi anche alla fase di passo e svernamento oltre che ovviamente a quella riproduttiva.
L’Amministrazione regionale intende quindi riproporre, in ambito nazionale, queste linee di intervento poiché la strategia per la futura Politica Agricola Comunitaria (PAC) dovrà essere concertata con le altre Regioni italiane e convergere in un unico strumento programmatorio, il Piano Strategico Nazionale. Tale percorso comprende, tra l’altro, l’introduzione di una condizionalità “rafforzata” che obbliga gli agricoltori, tra i nuovi vincoli, al mantenimento di elementi tipici del paesaggio e al mantenimento dei prati, soprattutto nelle aree della Rete Natura 2000, dunque anche con una prospettiva di salvaguardia nei confronti delle specie di avifauna nidificanti.
A tutto ciò si aggiunge che il vigente CSR 2023-2027, a partire dal 2023 e per l’intera durata della programmazione, ha determinato una superficie oggetto di impegno pari a circa 5.150.806 metri lineari di formazioni Arboreo-Arbustive, a 230,2 ha di Boschetti, a 53.407,70 ha di Prati-Pascoli e una superficie oggetto di impegno concessa a Biologico di circa 25.909,46 ha; da ultimo un totale di circa 8.911,48 ha di terreno a riposo per il 2024.
Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene di poter confermare, anche per il Calendario venatorio oggetto di approvazione, quale data di apertura della caccia il 1° ottobre 2026 e quale data di chiusura il 31 dicembre 2026 ma, in ossequio al parere ISPRA, dimezzare i carnieri dell’Allodola prevedendo i seguenti limiti: carniere giornaliero pari a 5 capi e carniere stagionale pari a 25 capi.
MERLO
Nel prendere atto del parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Merlo (Turdus merula), il calendario venatorio sottoposto ad approvazione si discosta dalle indicazioni fornite dall’ISPRA medesimo all’interno del suo parere consultivo limitatamente alla data di inzio della stagione venatoria. Ciò premesso, il calendario venatorio di cui al presente provvedimento prevede la caccia alla specie in parola nel periodo compreso dal 20 settembre al 31 dicembre 2026, in quanto:
BECCACCIA
L’ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l’ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre.”.
Nel rammentare che l’arco temporale indicato per la specie Beccaccia dall’art. 18 comma 1 della L. n. 157/1992 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Per quanto concerne la data di chiusura, si evidenzia quanto segue:
Aggiungasi, l’Amministrazione regionale ha realizzato uno studio relativo al “Monitoraggio della Beccaccia (Scolopax rusticola) con l’uso del cane da ferma in Veneto - Quinquennio 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 e 2023-24”, dal quale emerge quanto segue.
L’Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) è un indice di abbondanza relativa e come tale può fornire indicazioni per valutare nel medio e lungo periodo l’andamento di una popolazione in una determinata area ma non fornisce informazione sulle decadi in cui avvengono gli spostamenti prenuziali.
L’ICA è un indice che viene studiato sia nel lungo periodo che nel corso di una stagione, con intervalli di tempo di dieci giorni (decadi); a sostegno di ciò si allega il FAROW (FANBPO ANNUAL REPORT ON WOODCOCK), redatto dal dott. David Gonçalves, responsabile della Commissione Scientifica della FANBPO e della Commissione per la Sopravvivenza delle Specie, Gruppo Specialistico Beccaccia e Beccaccino dell’UICN; in tale documento vengono analizzati i trend dell’ICA, sia stagionale che per decade, in cinque dei Paesi dell’UE più importanti per lo svernamento della specie.
Nel caso della determinazione dell’inizio della migrazione pre-nuziale, inoltre, un ulteriore problema è rappresentato dalla circostanza che i dati acquisiti nel corso della stagione venatoria e a caccia chiusa non sono comparabili tra loro perché sono stati raccolti con metodi diversi (indice cinegetico di abbondanza vs. frequenza dei contatti visivi).
I due periodi vengono analizzati separatamente per alcune disomogeneità:
Tutto ciò rende il valore dell’ICA medio più alto nel periodo a caccia chiusa, anche se ciò può essere ulteriormente accentuato da un’effettiva concentrazione più alta di Beccacce in un periodo di tempo più ristretto (la migrazione pre-nuziale è infatti più repentina rispetto a quella post-nuziale).
In ogni caso, anche per il periodo a caccia chiusa viene calcolato l’ICA e non la frequenza dei contatti visivi come sopra riportato. Altresì, ciò che conta nelle analisi dei trend per decade, non è il valore assoluto dell’ICA, quanto l’andamento della curva da esso disegnata: se prendiamo in esame il periodo a caccia chiusa (febbraio e marzo), notiamo un innalzamento della curva a partire dalla terza decade di febbraio che tocca un massimo nella seconda decade di marzo, seguito da un deciso decremento nella terza decade. Questa oscillazione è data dai contingenti che sostano temporaneamente durante la migrazione pre-nuziale e rappresenta il picco del flusso migratorio.
Tutto ciò detto, l’Amministrazione regionale condividendo le argomentazioni tecniche dell’Istituto nazionale in ordine alla chiusura della stagione venatoria per la specie, consente il prelievo della Beccaccia nel periodo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 10 gennaio 2027, limitando i carnieri a 3 capi giornalieri e 20 stagionali.
Qualora si dovessero verificare condizioni climatiche particolarmente avverse che possano compromettere la conservazione della specie Beccaccia (c.d. “ondate di gelo”), l'Amministrazione regionale, con specifico provvedimento, potrà prevedere la sospensione immediata del prelievo a carico della specie e garantire, anche attraverso le sue sedi territoriali, la divulgazione in tempo reale del provvedimento di sospensione medesimo attraverso la pubblicazione sul sito web regionale nonché di invio di specifico comunicato con invito a darne massima diffusione da parte delle Associazioni venatorie e da parte dei Corpi/Servizi di Polizia provinciale. Tale sistema di monitoraggio ha già trovato condivisione da parte dell’Istituto nazionale di riferimento, il quale ha espresso apprezzamento per la possibilità prevista dal Calendario venatorio predisposto dalla scrivente Amministrazione, di esercitare un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento.
AVIFAUNA ACQUATICA
Per la stagione venatoria 2026-2027, è intenzione dell’Amministrazione regionale prevedere per le seguenti specie: Folaga (Fulica atra), Alzavola (Anas crecca), Mestolone (Anas clypeata), Porciglione (Rallus acquaticus), Fischione (Anas penelope), Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Beccaccino (Gallinago gallinago) e Frullino (Lymnocryptes minimus) un periodo di prelievo compreso tra il 20 settembre 2026 e il 31 gennaio 2027, ad eccezione di Germano reale (Anas platyrhynchos), Canapiglia (Anas strepera), e Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), per le quali è previsto un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre 2026 e il 20 gennaio 2027.
Per tutte queste specie, il CTFVN ha espresso parere favorevole alla proposta di prelievo.
A supporto della scelta regionale si riportano di seguito alcune motivazioni di ordine tecnico.
In ordine alla data di chiusura all’avifauna acquatica si evidenzia come i dati sperimentali raccolti ed elaborati in Veneto dall’Associazione Faunisti Veneti e dall’Associazione Culturale Sagittaria dimostrano un generale aumento della comunità di uccelli acquatici cacciabili e protetti censiti in gennaio in Regione nell’arco di 29 anni. Ciò a dimostrazione del fatto che la gestione faunistico-venatoria in Veneto permette a più di 700.000 soggetti di varie specie di uccelli acquatici di trascorrere l’inverno in Veneto nel corso di un arco temporale superiore ai 20 anni, periodo in cui la caccia all’avifauna acquatica è sempre stata chiusa il 31 gennaio.
A ciò si aggiunge che, i dati più recenti dei censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento delle presenze per la maggior parte delle specie cacciabili e protette che svernano in Italia, tra cui anche molte specie a priorità di conservazione. Il Germano reale, l’Alzavola, il Fischione, il Codone, il Mestolone, il Moriglione, la Moretta, la Gallinella d’acqua sono tutti in aumento dal 2009 al 2018 e così molte specie protette, tra cui il Fistione turco, il Piovanello pancianera, il Marangone minore, la Pivieressa, l’Avocetta, l’Oca selvatica, l’Oca lombardella, solo per citarne alcuni che hanno importanti presenze in Veneto, grazie in particolare agli habitat umidi naturali mantenuti dal mondo venatorio (Zenatello et al., 2021, Basso, 2020, Associazione Naturalistica Sagittaria, 2020).
Da ultimo, si evidenzia che sulla scorta della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, la chiusura della caccia per le specie di uccelli acquatici è stata uniformata al 31 gennaio, non è quindi previsto alcuno scaglionamento delle chiusure in funzione delle diverse specie di questo gruppo. Si evidenzia, inoltre, che sulle 12 specie legate agli ambienti d’acqua cacciabili di seguito considerate, ben 9 cominciano la migrazione prenuziale dopo la fine del mese di gennaio (Fischione, Alzavola, Mestolone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d’acqua, Porciglione, Moriglione), mentre solo 3 (Germano reale, Fischione, Beccaccino) iniziano la migrazione nella terza decade di gennaio. Per questo motivo, la caccia estesa sino al 31 gennaio non ricade all’interno del periodo di migrazione prenuziale, mentre per Germano reale, Fischione, Beccaccino viene utilizzata la decade di sovrapposizione prevista dalla guida interpretativa e definita dallo stesso ISPRA come facoltà delle Regioni. Unica eccezione è rappresentata dal Germano reale, per cui la guida interpretativa prevede esplicitamente di uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre anatre, viste le caratteristiche biologiche e demografiche della specie in Europa.
Alle considerazioni sopra riportate, si può inoltre aggiungere che, al fine di contestualizzare puntualmente i dati più recenti disponibili sui periodi di migrazione pre-nuziale delle specie oggetto di prelievo venatorio, si prende in esame lo specifico studio pubblicato, l’Atlante Europeo delle Migrazioni “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC”, del Prof. Dr. Franz Bairlein (Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany), con la collaborazione del Prof. Dr. Frank Mattig (Institute of Avian Research, Wilhelmshaven, Germany) e del Dr. Roberto Ambrosini (Università di Milano, Milano, Italia), aggiornato a febbraio 2022. Il documento citato affronta la questione del periodo pre-riproduttivo in relazione alle specie oggetto di prelievo venatorio, considerando tutti gli Stati Europei interessati e l’insieme dei dati validati ricompresi negli oltre 24 milioni di dati di inanellamento a disposizione per tale studio.
EURING è l'organizzazione che coordina i programmi europei di inanellamento degli uccelli e ha lo scopo di promuovere e incoraggiare:
Lo studio dal titolo “EURING Eurasian-African Bird Migration Project – Report to the Convention of Migratory Species (CMS) on Analysis of the current migration seasons of hunted species as of KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7 (4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC” ricade nel più ampio progetto dell’Atlante delle migrazioni.
Gli autori dello studio citato sono stati incaricati dall’EURING di determinare, con affidabilità, il periodo pre-riproduttivo (comprensivo della fase di migrazione verso i luoghi di nidificazione così come indicato all’art. 18, comma 1 bis della L. n.157/1992) in relazione alle specie oggetto di prelievo venatorio considerando tutti gli Stati europei interessati.
EURING e gli autori dello studio rilevano, infatti, che i “nuovi Key-Concepts 2021”, presi come riferimento dagli Stati membri, sono riferiti a fonti bibliografiche o concertati con i portatori di interesse e non derivanti dall’informazione primaria sui dati di inanellamento.
Quindi, l’obiettivo dello studio è quello di fornire un'adeguata base informativa al fine di superare le incongruenze nelle stime nazionali dei tempi di migrazione ed è perciò, in questa sede, richiamato a supporto delle motivazioni specifiche del progetto di calendario venatorio oggetto di parere.
Di seguito si riportano, per singole specie, considerazioni di ordine tecnico a supporto delle scelte gestionali da parte dell’Amministrazione regionale all’interno del calendario venatorio di cui al presente provvedimento.
L’ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 31 gennaio 2027, si evidenzia:
Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre 2026 e il 31 gennaio 2027.
L’ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 31 gennaio 2027, si evidenzia che:
Lo studio sopracitato ha permesso quindi di riconsiderare la data d’inizio migrazione dell’Alzavola, con riferimenti successivi a quelli utilizzati nel documento KC e con un’approfondita analisi della redazione di quest’ultimo. In base a questi riferimenti si conclude che la telemetria satellitare offra informazioni più complete rispetto ai dati d’inanellamento risalenti a mezzo secolo fa, e permetta quindi di distinguere i movimenti invernali non migratori dalla vera e propria migrazione, in armonia con quanto auspicato dalla Commissione nel documento KC 2021 su questa specie.
Vi sono quindi gli elementi conoscitivi per stabilire che in Veneto la migrazione prenuziale dell’Alzavola abbia inizio nella prima decade di febbraio e ciò è confermato dalla congruenza con i dati degli Stati UE vicini, quali Francia, Croazia, Spagna areale Nord. Per tutto quanto sopra esposto, l’Amministrazione regionale è legittimata all’applicazione del paragrafo 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e, quindi, a rideterminare la chiusura della stagione venatoria sino al 31 gennaio.
La data di chiusura di questa specie e, per il principio di omogeneità, anche per le altre specie di avifauna acquatica, si è basata anche e soprattutto sulla recente documentazione di aggiornamento del Key Concept Document inviata alle Regioni dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Nella nota prot. n. 0031729 del 19 febbraio 2025 è tra l’altro evidenziato che: “….L’analisi ha confermato sostanzialmente la documentazione tecnico scientifica a suo tempo trasmessa, allo stesso tempo l’Atlante Europeo delle Migrazioni realizzato dalla Convenzione sulle Specie Migratrici (UNEP) ha permesso di evidenziare l’opportunità di un aggiornamento che tenga conto dei flussi migratori su base sovranazionale. Questo ha portato a valutare degli aggiornamenti per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena.
La conclusione delle valutazioni tecnico scientifiche realizzate da ISPRA e condivise dai Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura ha portato a proporre di posticipare di una decade le date di inizio della migrazione primaverile delle 4 specie selezionate (alzavola da gen2 a gen3, tordo bottaccio da gen1 a gen2, tordo sassello da gen2 a gen3, cesena da gen2 a gen3), riducendo le differenze fra le date indicate rispettivamente da Italia e Francia.
Stante quanto sopra rappresentato, ed a seguito della nota, con apposita scheda tecnica di Ispra, del 23 gennaio 2025 (Allegati 1 e 2) del MASE, la Commissione Europea ha accolto la proposta italiana riconoscendo che la revisione della decade di inizio della migrazione prenuziale presentata dalle autorità italiane per le specie alzavola, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, basata sui più recenti dati dell’Atlante Europeo della migrazione degli uccelli è rappresentativa di tutto il territorio nazionale ed al contempo rimane più cautelativa rispetto a quelle indicate, per le stesse specie, da altri Paesi limitrofi (Allegato 3).”.
Anche per questa specie, per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre 2026 e il 31 gennaio 2027.
L’ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.
L’ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 febbraio (3^ decade di febbraio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio…. e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall’ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell’esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 11, lettera f) e 11, lettera g) del Calendario venatorio oggetto di parere.
Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la date del 31 gennaio 2027, si evidenzia che:
L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.
L’ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre.”.
Il Calendario venatorio risulta in linea con gli orientamenti espressi dall’ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida. A ciò si aggiunge che:
L’ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.
L’ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
L’ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto…e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio…Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l’elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell’attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione….Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.
Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l’apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di Anatidi.
La specie è giudicata in aumento in Europa nord-occidentale cioè nell’areale che comprende l’Italia per questa specie nel lungo termine (Wetlands International, 2021) e in aumento moderato in Italia dal 2009 al 2018 (Zenatello et al., 2018). La caccia aperta alla terza domenica di settembre non ha quindi indotto effetti negativi sulle popolazioni di questa specie.
Per quanto riguarda la data di chiusura della stagione venatoria, il progetto di calendario prevede di mantenere la data del 20 gennaio 2027 e ciò anche in considerazione:
Da ultimo, la relativa uniformità nella distribuzione dei prelievi nel corso delle ultime stagioni venatorie conferma sostanzialmente che tale specie in Italia assume natura sedentaria, e i capi che sono interessati dalla migrazione sono effettivamente rari come hanno dimostrato recenti tentativi di tracciamento mediante telemetria, ciò a voler significare che le date di inizio migrazione indicate dal parere ISPRA (ultima decade di dicembre ) (che a sua volta richiama quelle dei Key Concepts 2021) non sono conciliabili con quelle individuate dall’Atlante Europeo delle Migrazioni (III settimana di gennaio) in quanto riguardano i piccoli contingenti della popolazione che, appunto, affronta la migrazione e non invece l’intera popolazione.
Tutto ciò permesso, in considerazione di quanto sopra rappresentato e degli elementi di novità emersi anche in relazione al confronto con il contesto internazionale di riferimento, si ritiene legittimo stabilire la chiusura della caccia al Germano reale al 20 gennaio 2027.
L’ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l’inizio della migrazione prenuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio)….Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Per quanto riguarda la data di chiusura della stagione venatoria, il calendario mantiene la data del 20 gennaio 2027 e ciò anche in considerazione che:
Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene legittimo un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre 2026 e il 20 gennaio 2027.
L’ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione prenuziale al 1° marzo (1^ decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.
Per quanto concerne la data di chiusura, a supporto della decisione di mantenere la data del 20 gennaio 2027, si evidenzia che:
Per le considerazioni sopra riportate, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre 2026 e il 20 gennaio 2027.
MORIGLIONE
L’ISPRA, a pag. 19 della Guida, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell’INFS (oggi ISPRA) testimoniano l’inizio della migrazione prenuziale già in gennaio… è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell’Atlante della migrazione degli uccelli in Italia…. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio.”.
Dalla scheda specifica della Lista Rossa IUNC si evince infatti che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di maggiore criticità per tale specie.
Il prelievo venatorio del Moriglione in Veneto è fortemente limitato, in quanto la normativa vigente (L. n. 157/1992, art. 18), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre - 31 gennaio, la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie; la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie.
A ciò si aggiunge che gran parte delle zone umide della Regione Veneto di fondamentale importanza per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica cacciabili, insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi, in applicazione del criterio di omogeneità si intende unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi. Inoltre, se è vero che la classificazione AEWA nella colonna A1b ne prevede il divieto di caccia, è altrettanto vero che la Commissione ha chiesto l'eccezione, poiché la Direttiva Uccelli ne consente il prelievo. Peraltro, è già dato pacificamente accertato che il prelievo venatorio non è considerato un fattore che ha influenzato il declino di tale specie, che è invece attribuito alle trasformazioni degli habitat riproduttivi.
Ne consegue che, in tal modo, viene altresì rispettato il contenuto precettivo che emerge dalla corretta lettura della nota della Commissione Europea ARES (2019)3896523 del 19 giugno 2019, la quale, pur dando atto che Moriglione e Pavoncella sono specie incluse tra quelle cacciabili in base agli allegati della Direttiva 2009/147/CE, afferma che, anche a normativa invariata, è comunque doveroso per gli Stati membri perseguire l’obiettivo di assicurare la tutela delle specie in declino a cui tende l’emendamento all’Accordo AEWA approvato anche dall’Unione Europea, secondo le seguenti modalità. In altri termini, se la base giuridica per la tutela viene individuata nell’art. 7, paragrafo 4 della Direttiva Uccelli, il quale stabilisce che gli Stati membri devono accertare che l’attività venatoria delle specie cacciabili di cui all’allegato II “…rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall’articolo 2”, e nella norma da ultimo richiamata la quale, a sua volta, stabilisce che gli Stati membri devono adottare “…le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”, quanto esposto dimostra che le misure già presenti e quelle in corso di adozione adottate dalla Regione e alle quali comunque si adeguerà automaticamente, sono più che sufficienti a dimostrare la sostenibilità del prelievo per le suddette specie, e il rispetto anche delle prescrizioni della nota della Commissione Europea per attuare gli emendamenti all’Accordo che si richiama pertanto al documento “Guida sulla Caccia ai sensi della Direttiva Uccelli”, redatto dalla stessa Commissione, il quale prevede che la caccia delle specie in declino “non può per definizione essere sostenibile a meno che non faccia parte di un piano di gestione correttamente funzionante che coinvolga anche la conservazione dell'habitat e altre misure che rallenteranno e alla fine invertiranno il declino”, e dunque ben può essere superata la sospensione della caccia “fino a che non vengano sviluppati degli appositi piani di gestione”.
Ciò detto, in riferimento al Piano di gestione nazionale del Moriglione (Aythya ferina), approvato con l’Accordo n. 108/CSR in data 10 maggio 2023 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si prevede al paragrafo 6 “Gestione venatoria sostenibile” che “Nei primi tre anni di applicazione del piano le regioni dovranno attuare sistemi di monitoraggio dei carnieri in tempo reale. Il prelievo complessivo regionale non dovrà superare il 75% della media dei prelievi ottenuti nelle ultime 3 stagioni in cui la specie è stata cacciabile escludendo quelle in cui c’è stata una sospensiva della caccia alla specie. Nel corso dei tre anni di applicazione il Tavolo Tecnico Ministeriale già istituito provvederà alle modifiche derivanti dall'analisi dei dati di popolazione nazionale e internazionale e dai risultati dei miglioramenti ambientali realizzati”.
Nel caso della Regione del Veneto, nel rispetto del limite di prelievo corrispondente al 75% della media risultante dall’analisi dei carnieri delle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata oggetto di prelievo, è risultato un limite massimo prelevabile corrispondente a 2472 capi su scala regionale. Tale carniere complessivo regionale, nonché quello giornaliero e stagionale, è in ottemperanza alle disposizioni previste dal Piano di gestione nazionale del Moriglione e come peraltro confermato dai diversi pareri ISPRA alle proposte di calendario venatorio e garantisce, unitamente all’accurato monitoraggio dei dati degli abbattimenti attuato dall'Amministrazione regionale, un prelievo venatorio sostenibile della specie.
A tal riguardo si precisa che già partire dal 2023, primo anno di validità del Piano di gestione, l’Amministrazione regionale ha attuato un sistema di monitoraggio dei carnieri in tempo reale, tramite il suo Sistema Informativo Ittico Venatorio, che ha consentito e consente il monitoraggio e il controllo dei prelievi a carico di quelle specie interessate dai Piani di Gestione come il Moriglione, ma anche la Tortora e la Moretta.
Per la stagione venatoria 2025-2026 con Decreto n. 233 dell’08 luglio 2025 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, come peraltro fatto per le precedenti stagioni venatorie con i Decreti n. 369 del 25 agosto 2023 e n. 216 del 01 luglio 2024, sono stati adottati i manuali denominati "Monitoraggio prelievi giornalieri" nelle due versioni per Desktop e dispositivo Mobile per il prelievo venatorio delle specie Moriglione, Moretta e Tortora (quest’ultima esclusa dal Calendario venatorio 2026/2027), che prevedono monitoraggi dei prelievi giornalieri all’interno Sistema Informativo Ittico Venatorio. La stessa cosa verrà attuata, con un nuovo Decreto dirigenziale, per la stagione venatoria 2026-2027. Di fatto, la “specifica modalità informatizzata” consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi di moriglione così come di ogni altra specie sottoposta a specifici piani di gestione.
Tale sistema, già in uso durante le stagioni venatorie 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, annulla il rischio di superamento del carniere regionale pari a 2.472 capi e ciò a prescindere dal carniere giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 2 Moriglioni giornalieri e 10 stagionali per cacciatore (carnieri stabiliti dal Piano Nazionale di gestione del Moriglione), e dal numero potenziale di cacciatori praticanti la caccia alla specie in parola.
Il rischio di superamento del carniere regionale assegnato è dunque annullato proprio in forza di una doppia registrazione imposta ai cacciatori del Veneto. In particolare, l’obbligo della compilazione di una scheda informatizzata, raggiungibile on line, con un elevato grado di accessibilità e disponibilità, e nella quale riportare gli abbattimenti già registrati nel tesserino venatorio a lettura ottica, consentendo una rendicontazione in tempo reale degli abbattimenti stessi, annulla di fatto il rischio del superamento del carniere stagionale.
Ad ulteriore garanzia di annullamento del rischio del superamento del carniere stagionale, la Struttura tecnica, così come per le passate stagioni 2023, 2024 e 2025, darà specifiche disposizioni al Direttore Unità Organizzativa Sistema informativo di Area affinché il programma di monitoraggio sopra richiamato preveda un alert e il conseguente "blocco" della caccia al Moriglione al raggiungimento di una soglia prudenziale dell'80% dei limiti massimi prelevabili. Ciò porta, di fatto, ad un carniere effettivamente prelevabile di 1.977 capi, ben inferiore ai 2.472 capi concessi alla Regione e approvati da ISPRA nel suo parere consultivo, e ciò a prescindere dalla possibilità che un cacciatore possa raggiungere il carniere stagionale di 10 Moriglioni.
Da ultimo si evidenzia che, anche per questa specie, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e puntualmente recepiti rispettivamente al punto 11 lettera f) e lettera g) del Calendario venatorio oggetto di approvazione.
Tutto ciò rappresentato, per la stagione venatoria 2026/2027, si ritiene ammissibile un periodo di caccia per la specie Moriglione compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 20 gennaio 2027.
PAVONCELLA
Sulla base della recente approvazione del Piano di gestione nazionale della Pavoncella (Vanellus vanellus), approvato con l’Accordo n. 168/CSR in data 2 ottobre 2025 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Amministrazione regionale ha deciso di reinserire tale specie nel Calendario venatorio per la stagione 2026-2027.
Il richiamato Piano di gestione prevede che il miglioramento e l’ampliamento dell’habitat ottimale per la specie Pavoncella costituiscano il presupposto fondamentale per poter prevedere un seppur modesto prelievo venatorio della specie Pavoncella. Ciò premesso, l’Amministrazione regionale, in ordine alle azioni finalizzate al miglioramento dell’habitat, si è soprattutto concretizzata nel mantenimento degli habitat prativi di pianura particolarmente adatti alla specie.
Nello specifico, sono evidenziati di seguito, relativamente agli habitat favorevoli alla specie (Erba medica, erbaio, pascolo arborato, pascolo polifita, prati permanenti naturali, prato in rotolo, prato polifita, prato pascolo, risaie) le superfici relative alle annualità 2024 e 2025, con particolare riguardo a quelle interessate da cotico erboso localizzate nei i Comuni del Veneto non montani, quindi situati ad una altitudine inferiore ai 600 metri o con pendenza inferiore al 30%:
Dai dati sopra riportati si evince, in particolare, che per l’anno 2025 si è registrato, rispetto all’anno 2024, un aumento significativo delle superfici a disposizione della specie pari a 910 ha, ampliando, pertanto, l’habitat potenziale della Pavoncella.
Aggiungasi che, in ossequio a quanto previsto dal Piano al Paragrafo 6.2. “Obiettivi specifici ed azioni” – Azione 2.3, viene fissato un carniere massimo giornaliero di 5 capi e un carniere stagionale di 20 capi per cacciatore, mentre il carniere massimo regionale è pari a 1.132 capi al 75% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati negli ultimi tra anni precedenti all’approvazione del piano, in cui la specie è stata cacciata, con esclusione delle stagioni in cui la specie è stata oggetto di sospensiva da parte del Tribunale Amministrativo Regionale (Azione 2.2 del richiamato Piano). Al riguardo l’Amministrazione regionale ha attuato un sistema di monitoraggio dei carnieri in tempo reale, tramite il suo Sistema Informativo Ittico Venatorio, che ha consentito e consente il monitoraggio e il controllo dei prelievi a carico di quelle specie interessate dai Piani di Gestione come il Moriglione, la Moretta, la Pavoncella e la Tortora (quest’ultima attualmente esclusa dal calendario venatorio).
Tale sistema di monitoraggio e controllo, annulla il rischio di superamento del carniere regionale pari a 1.132 capi e ciò a prescindere dal carniere giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 Pavoncelle giornaliere e 20 stagionali per cacciatore (carnieri stabiliti dal Piano Nazionale di gestione della Pavoncella), e dal numero potenziale di cacciatori praticanti la caccia alla specie in parola.
Ad ulteriore garanzia di annullamento del rischio del superamento del carniere stagionale, la Struttura tecnica ha dato disposizioni al Direttore Unità Organizzativa Sistema informativo di Area affinché il programma di monitoraggio sopra richiamato preveda un alert e il conseguente "blocco" della caccia alla Pavoncella al raggiungimento di una soglia prudenziale dell'80% dei limiti massimi prelevabili. Ciò porta, di fatto, ad un carniere effettivamente prelevabile di 905 capi quindi ben inferiore ai 1.132 capi.
Tutto ciò detto, si ritiene ammissibile un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 20 gennaio 2027, con limite di carniere rispettivamente pari a 5 Pavoncelle giornaliere e 20 stagionali per cacciatore.
TURDIDI
Si ritiene utile premettere quanto segue.
L’ISPRA nel suo parere, per quanto riguarda la data di chiusura ai Turdidi, così si esprime:
“[…] Per quanto concerne la data di chiusura, al fine di garantire una corretta gestione venatoria, occorre fissare il termine del prelievo in base al calendario migratorio delle specie che iniziano più precocemente la migrazione prenuziale. A seguito della recente revisione del KCD, l’inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nel tordo bottaccio (gennaio II), pertanto la stagione venatoria 2026/27 andrebbe chiusa al 10 gennaio 2027, come indicato nella proposta di calendario. Per il tordo sassello e la cesena, invece, il nuovo calendario KCD fissa la data di inizio della migrazione prenuziale alla decade successiva, per cui la stagione di caccia nei confronti di questi due passeriformi dovrebbe concludersi il 20 gennaio 2027 [...]”.
Tutto ciò premesso, il calendario oggetto del presente provvedimento prevede il prelievo di Cesena (Turdus pilaris) e di Tordo sassello (Turdus iliacus) dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027 e di Tordo bottaccio (Turdus philomelos) dal 20 settembre 2026 al 10 gennaio 2027.
A supporto delle scelte gestionali dell’Amministrazione regionale per quanto concerne la Cesena e il Tordo sassello, si evidenzia quanto segue.
L’ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post- riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”. Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall’art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Per quanto riguarda la previsione di prevedere la chiusura della caccia alla Cesena il 31 gennaio 2027, si evidenzia quanto segue:
Tutto ciò premesso, per la Cesena si fissa la data di chiusura della caccia al 31 gennaio 2027.
L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “…Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l’ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell’ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio”.
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Per quanto riguarda la previsione di prevedere la chiusura della caccia al Tordo sassello il 31 gennaio 2027 si evidenzia quanto segue:
Anche per il Tordo sassello si fissa la data di chiusura della caccia al 31 gennaio 2027.
L’ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: “Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 20 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° di ottobre”.
Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della Legge n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Tutto ciò premesso, con riguardo alla data di chiusura della caccia alla specie, l’ISPRA così si esprime: “[…] A seguito della recente revisione del KCD, l’inizio della migrazione prenuziale più anticipata si osserva nel tordo bottaccio (gennaio II), pertanto la stagione venatoria 2026/27 andrebbe chiusa al 10 gennaio 2027 […]”.
Il Calendario venatorio della Regione del Veneto oggetto del presente provvedimento, confermando quanto già previsto nel progetto di calendario sottoposto ai pareri di ISPRA e del CTFVN, prevede la chiusura della stagione venatoria del Tordo bottaccio al 10 gennaio 2027.
MORETTA
In riferimento alla specie Moretta (Aythya fuligula), l’Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale che prevede la possibilità di cacciare la specie in parola nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 20 gennaio 2027, con carnieri pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali. A tale riguardo si evidenzia come l’ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: “Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l’inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”. Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata… ed il problema del disturbo derivante dall’attività venatoria nelle zone umide; pertanto l’ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio”. Da quanto sopra esposto, appare del tutto evidente che, limitando il prelievo al solo periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 20 gennaio 2027 oltre a rispettare quanto contenuto nel documento Key Concepts, viene ridotto al minimo il rischio di confusione con altre specie di anatre ed in particolare con la Moretta tabaccata.
Si ricorda inoltre che l’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992, consente il prelievo venatorio dalla terza domenica di settembre fino alla fine di gennaio.
A quanto sopra esposto si aggiunge:
La Moretta tabaccata (Aythya Nyroca) è quindi in una situazione favorevole e non critica in tutto il suo areale, europeo, africano e nazionale. Per quanto concerne specificatamente la Moretta, si evidenzia che le valutazioni IUCN, aggiornate al 2019, classificano la specie “Least concern” sia in Europa, sia a livello globale, cioè quella riservata alle specie comuni e non a rischio, inoltre lo stesso accordo AEWA, assegna alla Moretta la categoria C1, ossia quella delle specie cacciabili senza particolari limiti in tutti gli stati firmatari, senza alcun piano di gestione.
Inoltre, per la specie Moretta, sono fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e puntualmente recepiti rispettivamente al punto 11, lettera d) e lettera g) del Calendario venatorio sottoposto a parere.
Ciò rappresentato, si evidenzia quanto segue.
ISPRA, a pagina 10 del proprio parere, ha ritenuto, in via sperimentale, ammissibile la caccia alla specie Moretta subordinandola al rispetto delle condizioni di cui al protocollo “Possibilità di inserimento della Moretta (Aythya filigula) nei calendari venatori delle regioni del Nord Italia”.
In realtà ISPRA si limita a raccomandare di subordinare la possibilità di prelievo della Moretta al recepimento delle indicazioni contenute nel report allegato al parere. Prima di tutto è necessario evidenziare che, trattandosi di una raccomandazione relativa al recepimento di indicazioni, non si possa (e non si debba) intendere, a priori, come una condizione vincolante per l’ammissibilità del prelievo venatorio della specie Moretta. Sono dieci le indicazioni (e, lo ripetiamo, indicazioni e non prescrizioni) che ISPRA riporta nell’allegato al richiamato parere. Pur ribadendo che trattasi di “raccomandazioni” e “indicazioni” di per sé non vincolanti, l’Amministrazione regionale, nel prevedere la possibilità di prelievo venatorio della specie Moretta per la stagione venatoria 2026-2027, terrà conto delle condizioni di cui al richiamato protocollo al pari di quanto già avvenuto nella stagione venatoria 2025-2026.
Nello specifico si evidenzia che:
La rilevazione degli esemplari di Moretta oggetto di prelievo verrà attuata attraverso una specifica modalità informatizzata, che consente il monitoraggio giornaliero dei prelievi stessi garantito dalla piattaforma software già ampiamente collaudata nel corso della precedente stagione venatoria 2025/2026 di cui al Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria n. 233/2025.
Ciò premesso si ritiene di poter prevedere il prelievo venatorio della specie Moretta nel periodo compreso tra il 1° novembre 2026 e il 20 gennaio 2027 con carnieri stagionali pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali per un totale di 95 capi quale carniere a livello regionale.
COTURNICE
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo specie Coturnice (Alectoris graeca), si rappresenta che il Calendario venatorio regionale stabilisce che la specie, in Veneto, è oggetto di caccia limitatamente ai mesi di ottobre e novembre (in particolare dal 1° ottobre al 30 novembre 2026), esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati in base ai risultati di specifici censimenti annuali ed in particolare vengono annualmente eseguiti monitoraggi primaverili al canto e monitoraggi estivi sulle covate, al fine di verificare il successo riproduttivo della specie.
Ciò premesso, la specie in parola è attualmente oggetto di un limitato prelievo nei soli territori provinciali di Belluno e Treviso; tali prelievi, data l’esiguità degli stessi, non possono che definirsi “residuali”.
L’Amministrazione provinciale di Belluno, attraverso il personale del Corpo di Polizia provinciale e il supporto volontaristico delle associazioni venatorie, come sopra già evidenziato, effettua monitoraggi annuali propedeutici alla definizione degli specifici piani di prelievo i quali, si sottolinea, vengono redatti adottando le misure di conservazione previste per le Zone speciali di conservazione e approvate dalla Regione del Veneto con Deliberazione di Giunta regionale oltreché sulla base di preliminare parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
È utile ricordare che tale approccio tecnico è utilizzato in tutti i settori oggetto di monitoraggio, e quindi anche al di fuori della Rete Natura 2000. Da ultimo, si evidenzia che per ciascun capo oggetto di prelievo viene compilata una scheda di rilievo dei dati biometrici utili per una prima valutazione dello status della popolazione. Anche nel caso del territorio ricadente in Provincia di Treviso vengono effettuati puntuali censimenti primaverili ed estivi alla coturnice.
All’uopo si ricorda che le sedi territoriali organizzano corsi formativi per l’effettuazione dei censimenti primaverili per valutare la consistenza dei galliformi alpini (Coturnice e Gallo forcello) nei territori di rispettiva competenza. La sede di Treviso, nel corso del 2019, ha autorizzato un corso formativo sul censimento primaverile di Coturnice e Gallo forcello in ossequio alle direttive nazionali previste dal Piano di gestione elaborato dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell’Ambiente (ISPRA). Tale corso è tenuto dal Dott. Angelo Lasagna, tecnico faunistico specializzato nella gestione dei galliformi alpini. Il corso si è tenuto a Vittorio Veneto dal 12 al 14 aprile 2019 e ha previsto una prova pratica di monitoraggio dei galliformi attraverso l'uso del playback.
In tali contesti provinciali, il prelievo venatorio della Coturnice è possibile solo se compatibile con la tutela della specie medesima e con la possibilità di adattare la gestione venatoria alle reali esigenze di conservazione, ciò che effettivamente avviene.
Nel restante territorio alpino, ricadente nelle Province di Vicenza e Verona, la Coturnice non è più oggetto di prelievo venatorio ormai da una decina di anni. Nell’ambito di tali Province la specie è presente, ancorché in modo sporadico sul Monte Baldo e nella Lessinia veronese. In Provincia di Vicenza è ancora segnalata, con esigue popolazioni naturali, solo nel Comprensorio alpino n. 7 “Sinistra Brenta” e segnatamente nei Comuni di Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario e nell'AFV Cismon del Grappa (Valbrenta e Monte Grappa); le popolazioni presenti sono tutte all'interno del SIC/ZPS IT3230022 “Massiccio del Grappa”.
Per ciò che riguarda eventuali interventi a salvaguardia dell’habitat tipico della specie, sino ad un recente passato, tali interventi erano circoscritti ad operazioni di sfalcio e contenimento della vegetazione arbustiva effettuati dai singoli Comprensori alpini limitatamente alle zone in cui la Coturnice era segnalata e, soprattutto, orientati a ricreare un ambiente idoneo alla nidificazione e al successivo allevamento delle covate e, di conseguenza favorire la conservazione e l’incremento delle popolazioni del galliforme alpino.
Per quanto riguarda la formazione delle figure previste per la gestione dei tetraonidi attraverso specifici percorsi abilitativi, si rappresenta che i monitoraggi vengono effettuati da personale volontario opportunamente formato attraverso corsi abilitativi organizzati a livello provinciale e coordinati da personale appartenente ai Corpi di Polizia provinciale.
Per quanto concerne la suddivisione del territorio interessato dalla specie in parola, ad oggi l’Amministrazione regionale non ha ancora preso in considerazione la suddivisione del territorio in distretti alpini ciò anche in considerazione della tradizionale ripartizione del territorio medesimo in Comprensori e Riserve alpine che, da sempre, dimostrano un approccio gestionale rispettoso dell’ambiente e dei contingenti faunistici che lo caratterizzano.
Da ultimo, per quanto riguarda eventuali fenomeni di ibridazione con esemplari di Alectoris rufa, si evidenzia che in Veneto non si conoscono dati certi di popolazione, anche di piccole dimensioni, autoriproducentesi da parte della specie in parola e non esistono nuclei di popolazione allo stato libero. Si ricorda, da ultimo, che gli esemplari di pernice rossa immessi esclusivamente all’interno di Aziende agri- turistico-venatorie, sono soggetti di allevamento e quindi con una “fitness” estremamente bassa. Il destino di detta forma di allevamento, per niente ambientata in termini naturali e quindi incapace di sottrarsi alla cerca “inesorabile” degli ausiliari e di conseguenza all’abbattimento.
MAMMIFERI
Lepre comune e Coniglio selvatico
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo della specie Lepre comune (Lepus europaus) e del Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), l’ISPRA espone quanto segue: “la stagione venatoria non dovrebbe essere consentita prima dell’inizio di ottobre, per non interferire con il termine della stagione riproduttiva. Molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento alla terza domenica di settembre e le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre; oltre a ciò, va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Come per il coniglio selvatico, inoltre, il prelievo dovrebbe essere pianificato sulla base dei risultati di stime d’abbondanza e/o analisi dei carnieri stabilite in dettaglio forme di caccia sostenibile; a tal fine dovrebbero essere predisposti piani di abbattimento da attuare in singoli istituti di gestione o loro porzioni.”.
Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall’art. 18 della L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre) tenuto conto:
Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.
Volpe
Premesso il parere favorevole espresso dal CTFVN in riferimento al prelievo della specie Volpe (Vulpes vulpes), l’ISPRA si limita a prevedere che la caccia in forma vagante nei confronti di questa specie dovrebbe essere autorizzata a partire dal 1° ottobre 2026.
Si ritiene di mantenere l’arco temporale previsto dall’art. 18, comma 1 della L. n. 157/1992 (dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027), senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio, in quanto:
Lepre bianca
Per quanto concerne la specie Lepre bianca (Lepus timidus) in Veneto viene prelevata esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati a partire da censimenti specifici. Gli unici territori provinciali ancora interessati dal prelievo sono Belluno e Vicenza. Per quanto riguarda la gestione faunistico-venatoria effettuata in queste due Province, si evidenzia quanto segue.
Belluno
In Provincia di Belluno il limite di distribuzione più meridionale della lepre bianca è rappresentato dai monti di Lamon, le Dolomiti Bellunesi ed i rilievi dell’Alpago. La specie è presente nel resto del territorio provinciale, escludendo la Val Belluna ed i fondivalle, con una distribuzione più continua nella parte nord della provincia, mentre nella parte sud appare più frammentata (Bon et al. 1995; Borgo 2017).
Il Calendario venatorio integrativo Zona Alpi che la Provincia approva annualmente, previo parere ISPRA, prevede che la lepre bianca sia cacciabile “esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici”.
Il Regolamento provinciale, per la disciplina della caccia nelle Riserve Alpine della Provincia di Belluno, dispone che il piano di abbattimento sia formulato secondo i principi del disciplinare tecnico. Può esercitare la caccia alla lepre bianca solo chi è in possesso di relativo permesso rilasciato dal Presidente della Riserva di appartenenza od ospitante in conformità alla pianificazione adottata dall'Assemblea. Il permesso è fornito dall’Amministrazione provinciale alle Riserve e riporta le seguenti indicazioni: Riserva, specie cacciabile ed eventualmente nome del cacciatore. Il medesimo Regolamento stabilisce inoltre che è obbligo del cacciatore mettere a disposizione i capi abbattuti secondo le disposizioni impartite dalla Provincia di Belluno.
Infine, nella bacheca ufficiale, strumento di informazione della Riserva, devono essere esposte le schede di abbattimento; al Presidente della Riserva, o suo delegato, è fatto obbligo di aggiornarle entro le ore 22.00 (detto termine è posticipato alle ore 22.45 nei mesi di Agosto e Settembre).
Il Disciplinare tecnico previsto dal Regolamento sopra citato contiene i “Criteri per la stesura e definizione dei piani di abbattimento e gli indirizzi gestionali per i prelievi venatori”. Nello specifico esso prevede che i censimenti alla lepre bianca siano effettuati dalle Riserve e dalle Aziende Faunistico- Venatorie (AFV) con frequenza annuale e che trasmettano i dati all’Amministrazione provinciale unitamente alla proposta del piano di prelievo, rispettando le percentuali massime di seguito esposte:
Sempre il Disciplinare prevede che per ogni Riserva/AFV venga approvato il piano di abbattimento con riportato il numero totale dei capi concessi per il prelievo.
Con determinazione dirigenziale, annualmente, vengono approvati le stime di popolazione e i piani di abbattimento della Lepre bianca di ogni Riserva/AFV. Inoltre, nel rispetto del richiamato Disciplinare, viene disposto che i capi abbattuti siano tenuti a disposizione degli Agenti di vigilanza della Provincia, previa comunicazione agli stessi dell'avvenuto abbattimento e secondo le disposizioni da questi impartite, al fine di effettuare eventuali rilevazioni biometriche.
A partire dalla stagione venatoria 2023/24 viene inoltre raccolto anche il dato relativo al sesso dei capi abbattuti.
Da ultimo, si fa presente che la Provincia di Belluno nel 2022 ha collaborato con l’Unità di Genomica della Conservazione della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, mettendo a disposizione i campioni di tessuto (pelle, fegato e muscolo) di alcuni esemplari di lepre bianca abbattuti, per un progetto di ricerca riguardante le capacità di adattamento della specie a nuove condizioni ambientali dovute ai cambiamenti climatici e lo studio di genetica di popolazione.
Vicenza
Nel territorio provinciale di Vicenza, la Lepre bianca è oggetto di monitoraggio annuale e prelievo nel solo Comprensorio Alpino VI10 (Asiago), dove la specie è presente nei settori più settentrionali che si possono circoscrivere alla zona di Cima Larici, Monte Pallone, Cima XII, Monte Ortigara, Cima Caldiera e Fossetta, con una superficie vocata alla specie complessiva di circa 1200 ettari e una quota media superiore ai 1800 metri s.l.m.
GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE
Il calendario prevede la possibilità di due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell’art. 18, comma 6 della L. n. 157/1992 e dell’art. 16, comma 2, lettera b della L.R. n. 50/1993) tenuto conto di quanto segue:
Inoltre, in relazione ai fattori di carattere quantitativo, che supportano la decisione di concedere le due giornate integrative, si richiamano le risultanze di cui all’elaborazione denominata “Documentazione a supporto del progetto di calendario per le giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre - Stagione venatoria 2026-2028” relativa all’incidenza specie per specie del prelievo ascrivibile alle due giornate aggiuntive. Tale documento è finalizzato a dimostrare che a livello regionale, per le stagioni venatorie 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, i due indicatori relativi alla pressione venatoria e all’incidenza del prelievo venatorio complessivo, incidono limitatamente sulle due giornate integrative (fatta eccezione per il prelievo dei Turdidi nel territorio provinciale di Vicenza), e ciò a ulteriore supporto della scelta di prevederle per l’avifauna migratoria nei soli mesi di ottobre e novembre.
A quanto sopra rappresentato, si ritiene importante evidenziare quanto segue.
La previsione di cui al Calendario venatorio di interesse di prevedere anche per la Provincia di Vicenza una giornata integrativa di caccia alla migratoria nei mesi di ottobre e novembre trova ragione, oltre che nelle motivazioni sopra riportate, sulla circostanza oggettiva e incontrovertibile di un costante e oramai inarrestabile calo dei cacciatori (e quindi dei praticanti la caccia da appostamento) non solo in Italia ma anche nel Veneto, con particolare riguardo alla Provincia di Vicenza, storicamente e tradizionalmente la più interessata a questa forma di caccia, come evidenziato dalla tabella sottostante relativa alla predetta provincia.
Il recente dato sul numero di tesserini venatori consegnati per la stagione 2025/2026, pari a 10.796, conferma l’inesorabile trend in diminuzione dei cacciatori a Vicenza e, per estensione, in tutto il territorio regionale. Nello specifico, nell’arco temporale compreso tra il 2010 e il 2025, il numero di tesserini rilasciati (e quindi di cacciatori) è diminuito di ben 7.391 unità, pari a circa il 40,6%.
È altrettanto chiara la tendenza alla diminuzione dei cacciatori complessivi, nel periodo compreso fra la stagione venatoria 2021/22 e la stagione venatoria 2025/26, passando da 38.009 a 32.546, con un calo numerico di 5.463 unità, corrispondente a circa il 14,4%.
A ciò si aggiunge che negli anni precedenti, lo stesso ISPRA aveva espresso parere favorevole all’autorizzazione, anche per la Provincia di Vicenza, di almeno una giornata integrativa, pur in presenza di un numero significativamente maggiore di appostamenti e di cacciatori.
Da tre anni, invece, e in assenza di qualsiasi motivazione di natura tecnico-scientifica — e ancor meno normativa —, nonostante dati sensibilmente più favorevoli e puntuali, come rappresentati dalla Regione, viene espresso parere negativo anche per una sola giornata integrativa, peraltro limitata al solo appostamento fisso nella Provincia di Vicenza.
In tale contesto, non si comprende come possa assumere rilievo l’aspetto tecnico-scientifico del parere ISPRA, laddove, a fronte di condizioni migliorative, il parere reso risulti più restrittivo rispetto agli anni precedenti, nei quali si registravano dati ben più critici.
In altri termini, appare incongruente che ISPRA, a fronte di una significativa diminuzione del numero di cacciatori e considerato il favorevole stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo, esprima un parere completamente negativo.
Ne deriva come il parere reso sulle giornate integrative sia carente di motivazione, poiché rendendo anno per anno il parere sulla medesima materia l’ISPRA dovrebbe anche motivare gli scostamenti dalle linee tenute negli anni precedenti: è evidente, infatti, che applicando i medesimi criteri degli anni precedenti l’ISPRA avrebbe dovuto confermare il parere degli anni scorsi se non addirittura valutare di poter rendere parere positivo anche per una sola giornata integrativa di caccia anche a Vicenza e non solo nelle altre province venete.
Da ultimo, con riguardo alla specie Allodola (Alauda arvensis), si evidenzia che l’incidenza delle due giornate aggiuntive per i mesi di ottobre e novembre sui prelievi complessivi si attesta su grandezze frazionali.
PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI
Premesso che la data di inizio per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/1993), si evidenzia come il Calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l’allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali (oggi Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria). Al riguardo, si evidenzia che dette Strutture hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/1993), le zone ed i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all’allenamento/addestramento per così dire “libero” ai sensi dell’art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/1993. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l’opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art. 18. Ad ogni buon conto, si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell’ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell’inizio dell’attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17 ottobre 2007 ha disposto il divieto dell’addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 11, lettera e) dal Calendario venatorio oggetto di approvazione.
Ciò detto si ritiene opportuno evidenziare che l’attività in parola è limitata alle aree aperte all'esercizio venatorio, ma con espressa esclusione dei terreni con colture in attualità di coltivazione e in presenza di colture specializzate. Tali aree agricole sono particolarmente estese nel comparto planiziale e offrono quindi ampie zone di rifugio alla fauna selvatica, mentre, nel restante territorio collinare e montano sono le condizioni di rifugio naturale ad essere ampiamente diffuse.
VALICHI MONTANI
La Regione del Veneto, subito dopo la promulgazione della L. n. 157/1992, e sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’ex Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS, oggi ISPRA) tramite la nota n. 1598/T-A50 del 16 marzo 1993, ha già ottemperato formalmente a quanto disposto dall’art. 21, comma 3 della medesima L. n. 157/1992, inerente i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna.
Ciò detto, per quanto disposto dall’art. 21, comma 3 della L. n. 157/1992 e per quanto previsto dal Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 che ricomprende i valichi montani nelle zone di protezione, la caccia sui valichi montani rappresentati dal “Monte Pizzoc” e dal “Passo Monte Croce Comelico” è vietata. Si evidenzia inoltre che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico- venatoria, così come concordato in occasione del tavolo tecnico sui valichi montani del 24.2.2026, ha trasmesso formale nota (prot. n. 0143269 del 02 marzo 2026) al MASE, al MASAF, all’ISPRA e al CTFVN, con cui sono state inviate informazioni inerenti all’argomento in parola ed in particolare sono stati evidenziati i valichi previsti all’interno del Piano Faunistico Venatorio Regionale vigente. A tal riguardo, per completezza di informazione, per quanto riguarda i valichi montani esistenti nel territorio di questa Regione, si riporta il link dal quale è possibile scaricare i file vettoriali di interesse: https://sharing.regione.veneto.it/index.php/s/4jxs3sbJtZB5E5e
PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE
In ordine all'inserimento della specie cacciabile Pernice rossa (Alectoris rufa), taxon alloctono per il Veneto, l’ISPRA afferma che “[…] mancano i presupposti per consentirne l’immissione in natura, sia pure esclusivamente all’interno delle Aziende agri-turistico-venatorie […]”.
Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell’ISPRA non siano condivisibili.
Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé in quanto abbattuti o predati, essendo dotati di una fitness bassissima. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non esistono nuclei di popolazione allo stato libero.
Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna introduzione in natura di specie alloctona, vietata tra l’altro dal D.P.R. n. 357/1997, e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento e liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti o predati.
Si ritiene inoltre opportuno ricordare che le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (Alectoris graeca), con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree prealpine il cui areale si colloca al di sopra degli 800-1000 metri di altitudine).
Da ultimo, si considera che gli esemplari immessi sono soggetti obbligatoriamente di allevamento e con una “fitness” molto bassa già al momento dell’immissione (non è prevista alcuna forma di ambientamento), che non possono quindi dare origine a popolazioni stabili in tale contesto ambientale e gestionale. Si ricorda che anche il TAR Veneto ha già vagliato e ritenuto legittime in passato tali immissioni nella Sentenza Sez. I, 16.12.2020 n. 1263.
Quaglie d’allevamento
L’Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le allora Province e Città Metropolitana di Venezia (oggi Sedi territoriali dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria), che sul territorio garantiscono l’assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all’indirizzo formulato dall’ISPRA, tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali “superstiti” praticamente nulla.
Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l’incontro e l’eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (Coturnix coturnix japonica) e Quaglie comuni (Coturnix coturnix coturnix) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.
I soggetti di quaglia immessi, destinati essenzialmente all’addestramento venatorio dei cani da caccia (anche a fini di riporto), già al momento dell’immissione presentano una “fitness” molto bassa (non è prevista alcuna forma di ambientamento), tanto che hanno perso anche il comportamento migratorio. Si ritiene quindi che in tali contesti gestionali (Aziende agri-turistico venatorie istituite in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica) le quaglie immesse non riescano a sopravvivere all’attività venatoria, a superare l’inverno e a dare origine a popolazioni stabili in grado di ibridarsi con le popolazioni naturali della specie.
Parimenti, come già evidenziato per la Pernice rossa, anche per la sottospecie japonica del genere Coturnix, non si realizza alcuna “introduzione in natura di specie alloctona” (che è vietata dal D.P.R. n. 357/1997), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro- turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.
CONTAMINAZIONE DA PIOMBO
Le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/57, che vietano l’uso di munizioni spezzate contenenti piombo all’interno o in prossimità di zone umide nel territorio dell’Unione Europea, sono recepite al punto 12, lettera g) del Calendario venatorio oggetto di approvazione.
In particolare, si evidenzia che al fine di consentire l’individuazione delle zone umide stesse, sul Geoportale regionale, al link di seguito riportato, è stata implementata la cartografia relativa alle zone umide in cui vige il divieto in parola (https://idt2.regione.veneto.it/idt/webgis/viewer?webgisId=99).
Tutto ciò premesso, con il presente atto, si dispone l’approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2026/2027, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale Allegato C.
L’eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (Sus scrofa) verrà realizzata e regolamentata, anche per la stagione venatoria 2026-2027, dalla Sede territoriale di Verona dell’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico- venatoria, secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 03 agosto 2010 e ss.mm.ii.. In riferimento alla problematica rappresentata dalla Peste Suina Africana (PSA) si ricorda che con DGR n. 251 del 13 marzo 2024 l’Amministrazione regionale ha provveduto, così come disposto dal Commissario straordinario alla PSA, all'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa).
Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell’approvazione del Calendario venatorio già a partire dalla stagione 2012- 2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:
Quanto all’inclusione tra le specie cacciabili di numerose specie di uccelli classificati dall’ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva “Uccelli” di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che tali specie non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l’avifauna. Tra queste specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono solo quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.
Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva “Uccelli” (paragrafo 2, punto 4, punto 24/29) anche l’approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell’attività venatoria. Tanto è vero che l’ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.
Quanto infine ai periodi di durata del Calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione prenuziale e di completamento dell’accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato nei paragrafi precedenti, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell’ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell’attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della L. n. 157/1992.
Per concludere, si ritiene opportuno ricordare che, come per la passata stagione venatoria, anche per la stagione venatoria 2026-2027, trova applicazione la modifica al comma 4 dell’art. 8 della L. n. 157/1992 che prevede nel caso di contenzioso: “…Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato”.
Infine, si incarica la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il parere consultivo reso dal CTFVN - Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale acquisito con prot. MASAF n. n. 0142572 del 25 marzo 2026 (Allegato A);
VISTO il parere consultivo reso dall’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale acquisito con prot. n. 190690 del 27 marzo 2026 (Allegato B);
RICHIAMATA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, allegata al richiamato parere ISPRA;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, così come modificata dall’art. 42 della legge comunitaria 2009;
Visto l’art. 16 della L.R. n. 50/1993;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 85 del 1° agosto 2023 recante “Piano Faunistico- Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 18.07.2023. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993". (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66).”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024 “Aggiornamento del Piano faunistico venatorio regionale 2022-2027 a seguito del parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica, comprensivo di Valutazione di Incidenza, n. 42 del 20/03/2024. Art. 8, comma 6, L.R. n. 50/1993, art. 3, L.R. n. 2/2022. Deliberazione/CR n. 114 del 30/10/2023.”;
VISTA la nota prot. n. 253313 del 21 maggio 2025 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;
RICHIAMATA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici” prodotta dalla Commissione Europea;
VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, fatto particolare riferimento alle norme di cui all’articolo 11- quaterdecies, comma 5;
VISTA la DGR n. 1079 del 30.07.2019;
VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”; VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;
delibera
(seguono allegati)
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