Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 62 del 15/05/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 62 del 15/05/2026
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 15 maggio 2026


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 13 maggio 2026

Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura: funzioni di Avvocato coordinatore. Art. 5 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii. Avvio dell'iter preordinato alla nomina.

Note per la trasparenza

Si provvede, quale adempimento connesso all’avvio della XII Legislatura, a dare l’autorizzazione alla pubblicazione dell’avviso esplorativo per il conferimento dell’incarico di Avvocato coordinatore, ruolo previsto dall’art. 5, comma 1 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.

L'Assessore Filippo Giacinti riferisce quanto segue.

In relazione agli adempimenti organizzativi connessi all’avvio della XII Legislatura, si rende necessario dare corso alla procedura preordinata alla nomina dell’Avvocato coordinatore, ruolo previsto dall’art. 5, comma 1 della Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.

Nello specifico all'Avvocatura regionale, ai sensi della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., competono le seguenti funzioni:

  • rappresenta assiste e difende l'Amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
  • patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;
  • previa convenzione con la Regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione;
  • assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
  • esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
  • propone l'affidamento di incarichi all'Avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

La figura di vertice dell’Avvocatura regionale è individuata nell’Avvocato coordinatore che, nel quadro delle funzioni previste dall’art. 1 della citata L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. e fatta salva ogni ulteriore attività di competenza attribuita dalla Giunta regionale, riveste un ruolo strategico, provvedendo tra l’altro, ai sensi di legge, a:

  1. assegnare agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina l’attività;
  2. esprimere il parere alla Giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all’instaurazione di liti attive e passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
  3. riferire semestralmente al Presidente della Giunta regionale sull’attività svolta dall’Avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso interessante l’Amministrazione e sulle necessità di adeguamento della legislazione regionale;
  4. provvedere direttamente alla gestione del personale assegnato alla Struttura, esercitare i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

L’incarico di Avvocato coordinatore, proprio in quanto massima figura di vertice dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale in campo legale, viene conferito dalla Giunta regionale su base fiduciaria, ferma restando la imprescindibile documentata esperienza professionale.

In ragione della sussistenza di tali presupposti altamente fiduciari alla base della nomina, la durata dell’incarico in argomento è direttamente collegata all’organo amministrativo che ne dispone la nomina stessa, disponendo all’art. 5, comma 2 della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., che l’incarico è “risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della Legislatura”, anche qualora anticipata rispetto alla naturale scadenza.

In relazione ai primi adempimenti connessi all’avvio della XII Legislatura, si rende necessario avviare l’iter preordinato al conferimento dell’incarico di Avvocato coordinatore, ferma restando l’iscrizione all’Albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori, tra il personale dipendente in possesso della qualifica dirigenziale ovvero fra avvocati esterni all’Amministrazione regionale, con documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo.

Quanto alle modalità di individuazione, tenuto conto che la copertura della posizione in argomento prevede requisiti di particolare rilievo, risulta opportuno allargare anche ad avvocati esterni all’Amministrazione la rosa dei possibili candidati, come consentito dalla normativa summenzionata, dando corso alla pubblicazione di apposito avviso esplorativo sul sito istituzionale, ferma restando la possibilità di effettuare, oltre alla valutazione dei curricula presentati, un eventuale colloquio con uno o più dei candidati, considerata la natura altamente fiduciaria nell’individuazione dell’incaricato per le motivazioni testé rappresentate.

Ciò premesso, si ritiene opportuno autorizzare la competente Direzione Organizzazione e Personale a pubblicare apposito avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Avvocato coordinatore, demandando alla stessa Struttura ogni successivo connesso adempimento istruttorio, al fine di raccogliere anche candidature di avvocati estranei all’Amministrazione regionale, in possesso di idonea qualificazione e documentata esperienza professionale, al fine di allargare la rosa dei possibili candidati oltre ai dirigenti avvocati, già dipendenti interni, aventi il prescritto titolo di patrocinanti presso le magistrature superiori.

L’avviso non rivestirà carattere vincolante e avrà scadenza, stante l’urgenza di individuare e nominare il nuovo Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Resta impregiudicata la facoltà, stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina, di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda alla luce dell’avviso di cui trattasi, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum vitae di cui sarà disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Si propone, infine, di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare la competente Direzione Organizzazione e Personale a pubblicare apposito avviso esplorativo per manifestazioni di interesse a ricoprire l’incarico di Avvocato coordinatore, demandando alla stessa Struttura ogni successivo connesso adempimento istruttorio, al fine di raccogliere anche candidature di avvocati estranei all’Amministrazione regionale, in possesso di idonea qualificazione e documentata esperienza professionale;
  3. di dare atto che l’avviso sarà rivolto ai dirigenti a tempo indeterminato della Regione e degli Enti regionali, nonché, stante la specificità della Struttura, anche ad altri soggetti esterni muniti dei requisiti di cui alla Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24 e ss.mm.ii., alla Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii. e al Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii., al fine di raccogliere anche candidature di avvocati estranei all’Amministrazione regionale in possesso di idonea qualificazione e documentata esperienza professionale;
  4. di dare atto che l’avviso non riveste carattere vincolante e avrà scadenza, stante l’urgenza di individuare e nominare il nuovo Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, restando comunque impregiudicata la facoltà, stante il rapporto altamente fiduciario a base della nomina, di individuare l’incaricato anche tra coloro che non presentino domanda, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti e la documentata esperienza professionale comprovata dal relativo curriculum vitae di cui sarà disposta la pubblicazione, unitamente al provvedimento di nomina, nel Bollettino ufficiale della Regione;
  5. di dare atto che resta ferma la possibilità di effettuare, oltre alla valutazione dei curricula presentati, un eventuale colloquio con uno o più dei candidati;
  6. di dare atto che l’efficacia della nomina è condizionata all’acquisizione e verifica delle prescritte dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente;
  7. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento fanno carico e rientrano nei limiti delle somme impegnate sugli stanziamenti della spesa del personale del bilancio di previsione 2026-2028;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna indietro