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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 309 del 30 aprile 2026
Ulteriori disposizioni inerenti alla cattura delle specie ittiche alloctone da parte di pescatori professionisti nei corsi d'acqua principali della Zona B e nelle acque di Zona C ad integrazione della DGR n. 88 del 25 febbraio 2026.
La Giunta regionale, con il presente provvedimento, dispone che in relazione alla DGR n. 88/2026 ad oggetto “Approvazione delle deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, per alcuni corpi idrici del territorio della Regione del Veneto, nei quali è già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, in attuazione dell'art. 40, comma 2 quater della L. n. 154/2016, come modificato dalla L. n. 16/2026”, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 in tema di cattura di specie ittiche alloctone, come individuate all’Allegato G - Piano di gestione Acque dolci della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall’Allegato B della DGR n. 819/2024.
L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.
La Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 recante “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”, stabilisce, all’art. 5, comma 3 che “la Carta ittica regionale … contiene:
… c) l’elenco delle specie ittiche alloctone invasive già presenti sul territorio regionale di cui è proibita l’introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua dopo la cattura e le conseguenti metodologie di riduzione o eradicazione”.
Al fine di contenere il proliferare delle specie ittiche alloctone, l’art. 12, comma 7 della citata Legge regionale prevede che “É fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari”.
In attuazione di tale assetto normativo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1747 del 30 dicembre 2022 è stata approvata la Carta ittica regionale unitamente ai relativi allegati, tra cui il Piano di gestione delle acque dolci, contenuto nell’Allegato G, in cui al paragrafo 1.2 viene riportato l’elenco delle specie ittiche d’acqua dolce alloctone del Veneto, al paragrafo 1.3 vengono definite le specie alloctone invasive ed al paragrafo 1.4 si definiscono le specie alloctone di importanza sportiva.
Successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 819 del 12 luglio 2024 è stata approvata la prima variante alla Carta ittica regionale, mediante aggiornamento dei testi e della cartografia anche del Piano di gestione delle acque dolci – Zone A e B (Allegato B della DGR n. 819/2024 che costituisce variante dell’Allegato G della DGR n. 1747/2022) che non hanno però interessato i paragrafi 1.2, 1.3 ed 1.4 relativi alle specie alloctone.
Le disposizioni della Regione del Veneto in merito alle specie alloctone invasive (altrimenti dette specie esotiche invasive) risultano coerenti con quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive e dal Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, di adeguamento della normativa nazionale in materia.
In particolare, l'art. 19, comma 3, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 230/2017, prevede che "le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti gestori delle aree protette nazionali:
a) applicano le misure di eradicazione rapida, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere le attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati;
b) assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente".
In tale contesto si inseriscono le novità normative disposte dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16 recante “Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026 entrata in vigore il 25 febbraio 2026. La Legge n. 16/2026, all’art. 1, comma 1, lett. b) introduce la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con propri provvedimenti - in ordine ai laghi non inclusi nell’Allegato 1 e agli altri corpi idrici nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale - deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l’uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, limitatamente alla pesca delle specie eurialine e dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes) nel rispetto e con le modalità previsti dalla vigente normativa dell’Unione europea.
Con DGR n. 88 del 25 febbraio 2026 ad oggetto “Approvazione delle deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, per alcuni corpi idrici del territorio della Regione del Veneto, nei quali è già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, in attuazione dell'art. 40, comma 2 quater della L. n. 154/2016, come modificato dalla L. n. 16/2026”, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno prevedere un’apposita deroga regionale per le acque dolci interne vocate per la pesca professionale individuando nel dettaglio i tratti di corsi d’acqua classificati quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale, in virtù di quanto previsto dalla L. n. 16/2026.
E' necessario rilevare che l'art. 40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154, così come novellato dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16, nulla dispone in ordine alle specie alloctone in quanto tale quadro normativo mira a tutelare la popolazione ittica autoctona delle acque interne, primariamente introducendo dei divieti in capo alla pesca professionale e consentendo alle Regioni e alle Province autonome l’eventuale introduzione di specifiche deroghe.
Le specie alloctone infatti, per loro natura, interagiscono in maniera negativa rispetto alla tutela delle popolazioni ittiche delle acque interne e quindi l’eventuale assimilazione delle tipologie di specie ittiche (autoctone e alloctone) contrasterebbe con le finalità della norma medesima.
D'altro canto risulta palese che le disposizioni dell'art. 40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154, così come novellato dalla Legge 22 gennaio 2026, n. 16, debbano necessariamente trovare applicazione mantenendo piena coerenza con quanto disposto dal Regolamento UE n. 1143/2014 e dal D.Lgs. n. 230/2017.
Per tale motivo continuano quindi a trovare applicazione le norme regionali in tema di pesca concernenti le specie alloctone invasive, come individuate nella vigente Carta Ittica Regionale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 e dell’art. 12, comma 7 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, in relazione a tutti i corsi d’acqua già definiti quali acque dolci interne vocate per la pesca professionale e individuati nel dettaglio quali acque principali di Zona B sfruttabili anche ai fini della pesca professionale dalla DGR n. 88 del 25 febbraio 2026, nonché in tutte le acque di Zona C.
Si precisa che il presente provvedimento riguarda le specie ittiche alloctone invasive individuate come previsto alla lettera c), comma 3 dell’art. 5 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, al punto 1.3 “Le specie alloctone invasive”, con esclusione delle specie indicate nel punto 1.4 “Le specie alloctone di importanza sportiva”, dell’Allegato G - Piano di gestione Acque dolci della DGR n. 1747/2022, così come modificato dall’Allegato B della DGR n. 819/2024.
In virtù di tali disposizioni si precisa altresì che le eventuali specie alloctone invasive pescate da un pescatore professionista possono essere avviate alla commercializzazione.
Si propone di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto nonché del coordinamento delle attività di vigilanza poste in essere dai Comandi delle Polizie Locali delle Province e della Città metropolitana di Venezia.
Si incarica infine la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della trasmissione del presente atto al Comando Regione Carabinieri Forestale Veneto, al Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, al Comando della Direzione Marittima di Venezia, al Comando della Capitaneria di Porto di Chioggia, ai Comandanti dei Servizi di Polizia Locale delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della Città metropolitana di Venezia nonché ai Rappresentanti regionali delle Organizzazioni professionali dei settori della pesca e dell’acquacoltura ed ai Presidenti della Associazioni di pesca dilettantistico sportive del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54;
VISTO l’art. 10 del Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;
VISTO l’art. 40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154;
VISTA la Legge 22 gennaio 2026, n. 16 “Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne”;
VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto”;
VISTO il Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1 “Regolamento regionale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 “Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto””;
VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 “Approvazione della Carta Ittica Regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19”;
VISTA la DGR n. 819 del 12 luglio 2024 “Approvazione della Prima Variante della Carta Ittica regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, a seguito dell'acquisizione del parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 545 del 9 maggio 2022”;
VISTA la DGR n. 88 del 25 febbraio 2026 “Approvazione delle deroghe al divieto di esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività, per alcuni corpi idrici del territorio della Regione del Veneto, nei quali è già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa o tradizionale, in attuazione dell'art. 40, comma 2 quater della L. n. 154/2016, come modificato dalla L. n. 16/2026”.
delibera
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