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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 28 aprile 2026
Misura di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna 2026. Approvazione della convenzione con AVEPA e del Programma Operativo di intervento a favore delle aziende agricole bieticolo-saccarifere mediante la concessione di un aiuto "de minimis". Regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i.. L.R. n. 40/2003, art. 35.
Il provvedimento reca disposizioni applicative relativamente ad aiuti regionali per il sostegno alla coltivazione delle barbabietole da zucchero per l’anno 2026, nel settore della produzione dei prodotti agricoli, attraverso specifica convenzione con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA, ed approvandone il relativo Programma Operativo di intervento a favore delle aziende agricole bieticolo-saccarifere mediante la concessione di un aiuto “de minimis”.
L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.
Con la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” la Regione del Veneto ha inteso approvare un intervento normativo al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli.
In particolare, l’art. 35 “Interventi nel settore agroambientale” prevede, al fine di favorire l'applicazione di metodi di produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, un programma di interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l’introduzione di pratiche agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.
La barbabietola da zucchero è una coltura importante per il mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi del Veneto. La possibilità di praticare adeguate diversificazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell’avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l’insorgere di problematiche fitosanitarie.
Al fine di garantire le necessarie diversificazioni agronomiche degli ordinamenti colturali seminativi e sostenere al contempo il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 rappresenta in Veneto lo strumento mediante il quale la Regione, per la campagna 2026, può concedere aiuti “de minimis” alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell’adozione di tecniche di produzione che prevedano adeguate diversificazioni negli avvicendamenti colturali.
Si ritiene, infatti, opportuno provvedere alla concessione di un contributo per ettaro di superficie agricola seminata a barbabietola da zucchero, corrisposto alle aziende agricole bieticolo-saccarifere del Veneto per la campagna agraria 2026, che rispettino l’impegno agroambientale di coltivare la barbabietola da zucchero su terreni aziendali ricadenti nel territorio regionale, conservandone il metodo di produzione praticato e diversificando le produzioni seminative, utilizzando, a tal fine, le opportunità offerte dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 e dal successivo Regolamento (UE) n. 2024/3118, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea inerente gli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
In proposito, allo scopo di evitare la sovrapposizione degli aiuti in parola, è necessario precludere l’accesso al regime “de minimis” di cui al presente provvedimento, alle superfici che nel 2026 risultino beneficiare di aiuti ad ettaro recati dagli Interventi a superficie SRA del CSR del Veneto 2023-2027.
La Legge n. 234/2012 e s.m.i. reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. In particolare l’art. 52, comma 1 della predetta L. n. 234/2012 e s.m.i. prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della Legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”.
Inoltre, il comma 5 del medesimo art. 52 prevede, tra l’altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, sia assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell’agricoltura e della pesca.
Pertanto, per garantire maggiore efficacia all’aiuto, trasparenza e economicità dell’azione amministrativa, è opportuno prevedere che l’intervento sia gestito attraverso la presentazione ad AVEPA di una apposita richiesta.
Al riguardo, infatti, si ricorda che già in data 26 settembre 2008 il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha adottato il Decreto che ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per tutti gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR.
La Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 all’art. 2, comma 3 prevede che possa essere affidata ad AVEPA, tramite convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Veneto; pertanto, si considera opportuno affidare ad AVEPA anche la funzione di esecuzione dei pagamenti “de minimis” in argomento nel settore della produzione dei prodotti agricoli, come previsti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013, modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 e dal successivo Regolamento (UE) n. 2024/3118, nonché di quella autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli.
Risulta, di conseguenza, opportuno confermare in capo ad AVEPA, in forza dell’art. 2, comma 3 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione del beneficio oggetto della presente deliberazione, con le medesime modalità già messe a punto nelle campagne 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, previste per la presentazione della Domanda Unificata.
Nella definizione della misura del sostegno in oggetto, va peraltro valutato il combinato disposto dei citati Regolamenti (UE) n. 1408/2013, n. 2019/316 e n. 2024/3118 sugli aiuti “de minimis”, in cui si prevede espressamente:
Il “settore di prodotti” cui sono indirizzate le risorse previste dal richiamato regime di aiuti è classificato “zucchero” ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e s.m.i.. Al riguardo, si richiama quanto specificato all’Allegato II del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 e dal Regolamento (UE) n. 2024/3118, secondo cui, per i regimi di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, l’importo complessivo totale concesso nell’arco di tre anni solari non può superare il limite settoriale, che corrisponde al 50% dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi per lo Stato italiano.
Alla luce di tali limiti, è stato, in via preventiva verificato il rispetto dei massimali nazionali, regionali e settoriali, sulla base delle procedure stabilite dalle “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” e dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5591 del 19 maggio 2020.
Per quanto argomentato, la Giunta regionale, con il presente provvedimento, propone l’approvazione di un’apposita convenzione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) (Allegato B) per l’affidamento della funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’aiuto in oggetto, nonché della funzione autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli. Tale attività verrà realizzata dall’Agenzia in ragione di quanto definito dal Programma Operativo regionale di intervento (Allegato A), in cui sono definite le modalità di presentazione delle domande, di concessione e di liquidazione degli aiuti, le procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso alla concessione di un aiuto “de minimis” a favore delle aziende bieticolo-saccarifere.
Si propone, pertanto, di conferire in capo ad AVEPA, in forza dell’art. 2, comma 3 della Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, l’attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto per la campagna agraria 2026 che attiveranno gli impegni previsti dal Programma Operativo in oggetto.
Al fine di individuare le modalità più efficaci di attivazione dell’intervento, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha preventivamente concordato con AVEPA l’iter procedimentale e la gestione delle procedure operative da affidare, che costituiscono il quadro di riferimento per disciplinare il rapporto convenzionale con AVEPA e dettare le disposizioni per l’accesso agli aiuti in argomento.
Al fine di procedere all’apertura del Bando per la presentazione delle istanze aziendali in oggetto, è stata resa disponibile la somma di Euro 600.000,00, per l’esercizio 2026, sul Capitolo 103518 – “Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola da zucchero” (art. 35 della Legge regionale n. 40 del 12.12.2003) del Bilancio di previsione 2026-2028, potenzialmente soggetta a successivi rimpinguamenti in fase di assestamento del Bilancio regionale.
Si prevede che il trasferimento delle risorse impegnate avvenga, su richiesta di AVEPA, successivamente alla definizione dell’elenco delle domande ricevibili e alla quantificazione delle superfici per le quali è richiesto l’aiuto delle istanze presentate e ricevibili, secondo le specifiche contenute nell’Allegato B.
Si autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria a provvedere all’adozione di eventuali precisazioni e adeguamenti tecnici delle condizioni riportate negli Allegati A e B al presente provvedimento e, altresì, ad apportare allo schema di convenzione di cui all'Allegato B eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.
Si incarica inoltre il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione di tutti gli adempimenti necessari relativi al presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura”;
VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352 del 24.12.2013) e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 316 del 21 febbraio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
VISTO il Regolamento (UE) n. 3118 del 10 dicembre 2024, che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 5591 del 19 maggio 2020 e dalle “Linee guida sull’utilizzo del Registro aiuti di Stato SIAN” relativamente alle modalità di controllo del rispetto dei massimali nazionale, regionale e settoriale, oltre di quello individuale per singola impresa agricola;
VISTA la Legge 24.12.2012, n. 234 e s.m.i. recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea;
VISTO il Decreto MiSE 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, del 28 luglio 2017;
VISTA la Legge regionale n. 16 dell’11 maggio 2018, modificata dalla Legge regionale n. 5 del 20 aprile 2021, per quanto attiene le disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento di sostegno pubblico di competenza regionale;
VISTA la nota del 3 aprile 2026 n. 204406 della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, con la quale si chiede ad AVEPA la disponibilità a collaborare all’attuazione dell’intervento in questione, con le modalità già messe a punto nelle precedenti campagne 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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