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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 24 marzo 2026
Istituzione di un dispensario farmaceutico nel Comune di Casalserugo (PD) - Frazione di Ronchi del Volo. L. n. 221/1968, art. 1.
Con il presente provvedimento si provvede, in accoglimento della proposta del Comune di Casalserugo (PD) formalizzata con Delibera della Giunta comunale n. 15 del 13 febbraio 2026, ad istituire, ai sensi dell’art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221 e s.m.i. e nelle more dell’apertura della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Casalserugo (PD) – Frazione di Ronchi Nuova, coincidente con il toponimo di Ronchi del Volo, a tutt’oggi vacante, un dispensario farmaceutico. Tale presidio farmaceutico è volto ad assicurare, seppur in via supplettiva rispetto alla farmacia, un agevole accesso ai farmaci alla popolazione ivi residente.
L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.
L’art. 14 della Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 attribuisce la competenza alla Giunta regionale in ordine alla costituzione di dispensari farmaceutici e stabilisce, altresì, che la Giunta regionale adotti i relativi provvedimenti sentiti i Comuni, le Aziende ULSS e gli Ordini dei farmacisti competenti per Provincia.
I commi 3 e 4 dell’art. 1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, come sostituiti dal comma 1 dell’art. 6 della Legge 8 novembre 1991, n. 362, consentono l’istituzione di un dispensario farmaceutico in quei Comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ai sensi del comma 1, lett. b) della medesima L. n. 221/1968, ove non risulti ancora aperta la farmacia prevista nella pianta organica.
Detta disposizione di legge stabilisce altresì che la gestione del dispensario venga affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia pubblica o privata della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina ovvero al Comune in caso di rinuncia da parte dei titolari di farmacia; stabilisce altresì che i dispensari farmaceutici siano dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso già confezionati.
Rientra nella fattispecie di cui al sopra citato art. 1 della L. n. 221/1968 e s.m.i. la situazione ad oggi presente nella Frazione di Ronchi Nuova, coincidente con il toponimo di Ronchi del Volo, del Comune di Casalserugo (PD), ove la prevista sede farmaceutica n. 2, a suo tempo istituita dal Comune stesso con Delibera della Giunta comunale n. 31 del 18 aprile 2012 ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., risulta a tutt’oggi vacante.
Il Comune di Casalserugo, pertanto, con Delibera della Giunta comunale n. 15 del 13 febbraio 2026 acquisita al protocollo regionale in data 18 febbraio 2026, ha chiesto espressamente l’istituzione di un dispensario farmaceutico in modo da assicurare, nelle more dell’apertura della prevista farmacia, l’erogazione del servizio farmaceutico agli abitanti della Frazione di Ronchi del Volo, distante circa tre chilometri dal capoluogo e priva di trasporto pubblico di collegamento sia con l’unica farmacia operante nel Comune che con altre farmacie ubicate in centri abitati limitrofi. Rappresenta, altresì, che tale circostanza penalizza fortemente la popolazione della Frazione di Ronchi del Volo (n. 1.164 abitanti) in quanto costituita per lo più da persone anziane e in generale da soggetti affetti da patologie croniche che richiedono frequenti accessi all’esercizio farmaceutico.
Tutto ciò premesso, in considerazione anche dei pareri favorevoli espressi dalla Azienda ULSS n. 6 Euganea competente per territorio e dall’Ordine dei farmacisti della Provincia di Padova, agli atti della competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, si propone di accogliere la proposta del Comune di Casalserugo e di istituire pertanto, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 221/1968 e s.m.i., nelle more dell’apertura della sede farmaceutica vacante n. 2, un dispensario farmaceutico nella Frazione di Ronchi del Volo del Comune di Casalserugo (PD).
L’eventuale successiva apertura della farmacia di cui trattasi comporterà la contestuale chiusura del dispensario farmaceutico per il venire meno dei presupposti di legge che ne hanno legittimato l’istituzione.
Si propone, pertanto, di incaricare:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 8 marzo 1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali” con particolare riferimento all’art. 1 come modificato dall’art. 6 della Legge 8 novembre 1991, n. 362;
VISTA la Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 31 maggio1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”;
VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
VISTA la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 16 “Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie”;
VISTA la Delibera della Giunta comunale del Comune di Casalserugo (PD) n. 15 del 13 febbraio 2026 "Proposta di istituzione di un dispensario farmaceutico nalla Frazione di Ronchi del Volo nelle more dell'apertura della prevista farmacia";
VISTO il parere dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea del 10 marzo 2026, prot. n. 37979;
VISTO il parere dell’Ordine dei farmacisti della Provincia di Padova del 9 marzo 2026, prot. n. 202600230/CF;
VISTO l’art. 2, co. 2, lettera o) della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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