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Bur n. 35 del 24 marzo 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 165 del 17 marzo 2026

Disciplina per l'accesso al contributo a favore delle farmacie rurali. L.R. n. 7/2016, art. 22. DGR n. 375/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si provvede a revisionare la disciplina di cui alla DGR n. 375 del 28 marzo 2017 recante i criteri, le modalità e i termini per l’accesso al contributo ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 a favore delle farmacie rurali. Ciò, al fine di allineare detta disciplina, nel rispetto della citata norma di legge regionale, alle indicazioni introdotte dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale regolante i rapporti con le farmacie pubbliche e private relativamente alle farmacie rurali disagiate e alle farmacie a basso fatturato IVA e ad uniformare le procedure d’accesso alle agevolazioni previste a favore delle farmacie di comunità.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, al fine di agevolare la capillarità dell’assistenza farmaceutica territoriale, specie nelle zone particolarmente disagiate del territorio regionale dove la farmacia di comunità rappresenta il primo presidio sanitario di prossimità, già nel 2014 era intervenuta in sede di approvazione della Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (Legge finanziaria per l’anno 2014) prevedendo all’art. 22 degli interventi a favore delle farmacie rurali sussidiate.

Detta norma in seguito, al fine di preservare in maniera ancora più incisiva la capillarità dell’assistenza farmaceutica alla luce anche delle nuove disposizioni statali nel frattempo intervenute in materia di “Farmacia dei Servizi”, è stata novellata dall’art. 22 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilità 2016). Con tale ultima norma, infatti, si è provveduto ad incrementare le risorse finanziarie (euro 400.000,00 in luogo di euro 300.000,00), ad estendere il beneficio a tutte le farmacie rurali - non più quindi alle sole farmacie rurali sussidiate - ed infine ad introdurre il criterio del fatturato annuo valido ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito fatturato IVA), maggiormente indicativo di situazioni di evidente sofferenza, in luogo del fatturato SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

La Giunta regionale, di conseguenza, con Deliberazione n. 375 del 28 marzo 2017 ha provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della L.R. n. 7/2016, a ridefinire i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze da parte dei titolari di farmacia interessati e a rideterminare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo di legge, in euro 500.000,00 il limite massimo di fatturato IVA.

Tuttavia, si ritiene opportuno, fermo restando il predetto limite massimo di fatturato, allineare tale ultima disciplina regionale alle indicazioni introdotte dal recente Accordo Collettivo Nazionale regolante i rapporti con le farmacie pubbliche e private (di seguito ACN) di cui all’Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 marzo 2025 - Rep. Atti n. 35/CSR (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 65 del 19.3.2025 - Suppl. Ordinario n. 7), sottoscritto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riguardo al fatturato annuo complessivo ai fini IVA; parametro, quest’ultimo, di riferimento per il riconoscimento del contributo regionale ai sensi del comma 2 del succitato art. 22 della L.R. n. 7/2016.

Si richiamano, in particolare, gli artt. 17 “Indennità di residenza per le farmacie” e 23 “Fondo di solidarietà per le farmacie a basso fatturato” che, in relazione al criterio del fatturato IVA realizzato dalla singola farmacia, fanno riferimento, diversamente da quanto stabilito dalla succitata DGR n. 375/2017, al fatturato maturato nell’anno d’imposta precedente a quello di presentazione delle relative istanze. Tale circostanza impone, peraltro, di individuare la data del 31 maggio di ogni anno quale termine ultimo per l’inoltro delle istanze in luogo dell’attuale scadenza del 31 marzo, in quanto non coerente con il termine previsto per la presentazione delle Dichiarazioni IVA.

Inoltre, con la nuova disciplina di cui si propone l’approvazione, si intende, da una parte, uniformare le procedure per l’accesso alle agevolazioni, ivi incluse quelle previste dall’ACN in un’ottica di semplificazione e dall’altra assicurare, fatte salve le attuali modalità di calcolo e attribuzione dei contributi, l’utilizzo dell’intero finanziamento disponibile per tale finalità. Ciò, sempre nella prospettiva di preservare un’adeguata assistenza territoriale nelle aree maggiormente disagiate attraverso la rete capillare delle farmacie di comunità, quali presidi sanitari di prossimità, come definite dal Decreto del Ministro della salute n. 77 del 23 maggio 2022.

Tutto ciò premesso si propone, pertanto, di rivedere le modalità definite con la DGR n. 375/2017 e di approvare una nuova procedura di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante, ai sensi dell’art. 22, comma 3 della L.R. n. 7/2016, i nuovi criteri, modalità e termini per le richieste di contributo da parte delle farmacie rurali, comprensivo del Modulo di domanda.

La competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 7/2016, ha preventivamente trasmesso la proposta della nuova procedura tramite comunicazione del 5 febbraio 2026 alle Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate che non hanno a riguardo sollevato obiezioni.

Per quanto riguarda il profilo finanziario, si dà atto, a conferma di quanto già stabilito con DGR n. 375/2017, che i contributi oggetto del presente provvedimento fanno riferimento alla linea di spesa GSA denominata “Azioni regionali a favore delle farmacie rurali - trasferimenti correnti (art. 22, l.r. 23/02/2016, n.7)” afferente al capitolo del bilancio regionale n. 102645, per la quale la DGR n. 1078 del 15 settembre 2025 prevede un finanziamento di euro 400.000,00 per l’esercizio 2026.

Si propone, inoltre, di incaricare:

  • le Aziende ULSS di dare applicazione, per quanto di competenza, alla nuova disciplina regionale;
  • il Direttore della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi incluse l’adozione del provvedimento di definizione del riparto dei fondi sulla base degli esiti prodotti dalle Aziende ULSS a conclusione dell’istruttoria delle domande acquisite agli atti, con individuati gli importi spettanti a ciascuna farmacia beneficiaria, e l’eventuale modifica/integrazione non sostanziale dello stesso Allegato A, qualora si rendesse necessario nell’interesse dell’Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 375 del 28 marzo 2017 “Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste -art. 22, lr n. 7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014”;

VISTA la DGR n. 1078 del 15 settembre 2025 “Autorizzazione all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2026 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2, comma 4”;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. del 6 marzo 2025 (G.U. n. 65 del 19.3.2025);

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto dell’esigenza di revisionare la disciplina di cui alla DGR n. 375 del 28 marzo 2017 recante i criteri, le modalità e i termini per l’accesso al contributo ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 a favore delle farmacie rurali, al fine di rendere la stessa, nel rispetto della medesima norma di legge regionale, coerente con le indicazioni introdotte dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, entrato in vigore il 6 marzo 2025 e ad uniformare le procedure d’accesso alle agevolazioni previste a favore delle farmacie di comunità;
  3. di approvare la nuova disciplina di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante i nuovi criteri, modalità e termini per l’accesso al contributo ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 a favore delle farmacie rurali che sostituisce integralmente la DGR n. 375 del 28 marzo 2017;
  4. di incaricare le Aziende ULSS dell’applicazione, per quanto di competenza, della nuova disciplina di cui al punto 3;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Farmaceutico-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto, ivi incluse l’adozione del provvedimento di definizione del riparto dei fondi sulla base degli esiti istruttori prodotti dalle Aziende ULSS, con individuati gli importi spettanti a ciascuna farmacia beneficiaria, e l’eventuale modifica/integrazione non sostanziale dello stesso Allegato A, qualora si rendesse necessario nell’interesse dell’Amministrazione regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_165_26_AllegatoA_579079.pdf

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