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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 30 dicembre 2025
Recepimento del Protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni e Province Autonome e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), volto a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l'attuazione della condizionalità sociale in agricoltura.
Con il presente provvedimento si intende recepire il Protocollo d’intesa, già sottoscritto in data 18 novembre 2025 tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute, le Regioni e Province autonome e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), volto a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116.
L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.
La Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta una politica condivisa da tutti i paesi dell’Unione Europea, gestita dalla Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione europea, che si propone di sostenere e tutelare gli agricoltori, di migliorare la produttività agricola attraverso un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili, di promuovere l’agricoltura sostenibile e di preservare le aree rurali, attraverso finanziamenti diretti agli agricoltori e altre misure di mercato (primo pilastro), aiuti allo sviluppo rurale (secondo pilastro) e le nuove forme di condizionalità sociale (ovvero il vincolo che subordina la concessione dei pagamenti diretti al rispetto di norme relative alle condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori agricoli, inclusa la salute e la sicurezza sul lavoro, considerata da alcuni il nuovo terzo pilastro). La PAC, già varata nel 1962, trova base giuridica nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ed è disciplinata attraverso Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, tradotti a livello nazionale in Piani strategici in cui confluiscono i finanziamenti per il sostegno al reddito, lo sviluppo rurale e le misure di mercato. A tal riguardo, si evidenza che la PAC è finanziata tramite due specifici fondi nell’ambito del bilancio dell’UE, in particolare: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che fornisce sostegno diretto agli agricoltori e finanzia misure di sostegno del mercato, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che finanzia invece lo sviluppo rurale.
Nell’ambito della PAC 2023-2027, entrata in vigore il 1º gennaio 2023, sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio il Regolamento (UE) 2021/2115, recante norme sul sostegno ai piani strategici nazionali della PAC, il Regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC e il Regolamento (UE) 2021/2117, che modifica alcuni Regolamenti precedenti. Uno degli elementi di maggiore novità della nuova politica è rappresentato dal concetto di “condizionalità sociale”, che può essere definito come quell’istituto volto a garantire il rispetto delle regole sociali e della normativa in materia di salute pubblica, animale e vegetale, di sicurezza sul lavoro e di ambiente attraverso un meccanismo di carattere sanzionatorio che prevede la riduzione dei finanziamenti diretti e degli aiuti a favore degli agricoltori in caso di accertata violazione dei requisiti previsti nel Regolamento (UE) 2021/2115, Allegato IV.
In coerenza con l’art. 14 del Regolamento (UE) 2021/2115 sul concetto di condizionalità sociale, il Regolamento (UE) 2021/2116 ha disciplinato il meccanismo sanzionatorio e ha imposto agli Stati membri di istituire un sistema che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative ai beneficiari che non abbiano rispettato le norme relative alla condizionalità sociale elencate all’allegato IV dello stesso Regolamento. Stabilisce, infatti, che “gli Stati membri sfruttano i rispettivi sistemi vigenti di controllo e attuazione nell’ambito della legislazione sociale e in materia di occupazione e delle norme applicabili in materia di lavoro per assicurare che i beneficiari dell’aiuto […] osservino gli obblighi di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115” (art. 87) e, in caso di accertamento dell’inosservanza, irrogano la sanzione amministrativa mediante notifica della violazione all’Organismo pagatore al fine dell’applicazione della “riduzione o esclusione dell’importo totale dei pagamenti elencati all’articolo 83, paragrafo 1, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che lo stesso ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile in cui è accertata l’inosservanza” (art. 89).
A dicembre 2022 la Commissione europea ha approvato il Piano Strategico della PAC (PSP) dell’Italia per la programmazione 2023-2027, che introduce nel panorama nazionale il meccanismo della condizionalità sociale rivolto ai beneficiari dei pagamenti diretti e ai beneficiari dei pagamenti annuali a sostegno degli interventi per lo sviluppo rurale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115. In tale contesto, è stato emanato il Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro della Salute, concernente la “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116” che, in particolare:
Si precisa che l’art. 3 del citato Decreto Interministeriale individua quali Autorità competenti a livello nazionale, responsabili dell’applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle Direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE; il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alla Direttiva 89/391/CE; il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome (per il tramite delle Aziende Sanitarie Locali), con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle Direttive 89/391/CE e 2009/104/CE.
Il citato Regolamento (UE) 2021/2116 è stato attuato a livello nazionale con il D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42, che disciplina specificamente il meccanismo sanzionatorio in caso di violazione delle regole stabilite nel Piano Strategico PAC per il percepimento dei pagamenti unionali di cui al Regolamento (UE) 2021/2115, l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, i criteri di calcolo delle riduzione dei finanziamenti comunitari e demanda a un Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, successivamente adottato in data 28 giugno 2023, la determinazione delle disposizioni attuative e i criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili.
Inoltre, con Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 4 agosto 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità” è stata data attuazione all’art. 4 del citato Decreto Interministeriale prevedendo all’art. 3, comma 5 che AGEA, in qualità di Organismo pagatore, proceda alla stipula di “convenzioni con le Autorità competenti per l’interscambio delle informazioni necessarie ad alimentare il fascicolo aziendale dell’agricoltore ai fini di assolvere le verifiche inerenti della condizionalità sociale”.
Per disciplinare il flusso informativo sotteso al funzionamento della condizionalità sociale è stato necessario un lungo processo di approfondimento e di coordinamento tra il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA e le Autorità nazionali competenti, trattandosi di un meccanismo introdotto ex novo e per il quale non vi erano esperienze attuative. Nell’ambito di tale processo AGEA Coordinamento ha avviato un iter per la definizione degli aspetti tecnici e convenzionali, al fine di pervenire ad uno schema di convenzione che tenga conto della complessità e frammentazione delle strutture interessate e delle loro rispettive competenze (centrali e territoriali) e garantisca la connettività dei diversi sistemi informativi esistenti, nell’intento di superare le perplessità sollevate dalle Autorità su alcuni aspetti sensibili, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali.
All’esito dei numerosi incontri, si è ritenuto di procedere alla stipula di convenzioni distinte tra AGEA e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, data la univocità delle parti contraenti, demandando invece ad un apposito Protocollo d’intesa la disciplina dei rapporti tra AGEA e le altre Autorità competenti, ossia il Ministero della Salute e le Aziende Sanitarie Locali, per il tramite delle Regioni e Province autonome, stante l’eterogeneità dei sistemi regionali. Lo schema di Protocollo d’intesa, stilato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, è stato condiviso dapprima con il Ministero della Salute, ottenendone l’assenso per la formalizzazione del relativo concerto, ed è stato successivamente sottoposto al vaglio della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per acquisire la prevista intesa ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, in quanto materia di interesse comune ed applicativa della normativa europea.
Alla luce di alcune criticità legate al trattamento di dati personali sotteso alle procedure di interscambio delle informazioni ai fini dell’attuazione della condizionalità sociale, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha trasmesso lo schema di Protocollo d’intesa al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere il relativo parere. Con Provvedimento n. 470 del 4 agosto 2025 il Garante si è espresso favorevolmente sullo schema di Protocollo d’intesa, precisando tuttavia che “il richiamato quadro giuridico di riferimento, che presenta idonei connotati di definitezza ai fini dell’espressione del parere positivo del Garante, debba opportunamente essere integrato intervenendo sull’attuale “Disciplina del regime di condizionalità sociale” allo specifico fine di regolare, ove dovessero emergere, i profili essenziali del trattamento (liceità, correttezza e trasparenza del trattamento; finalità dello stesso per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; il ruolo dei soggetti coinvolti nel trattamento; categorie particolari di dati personali; dati personali relativi a condanne penali e reati)”.
Tenuto conto del parere del Garante, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha nuovamente sottoposto lo schema di Protocollo d’intesa alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per ottenere la prevista intesa, successivamente approvata in data 2 ottobre 2025 (Rep. Atti n. 172/CSR del 2 ottobre 2025). Acquisita l’intesa, pertanto, è stato dato avvio alla fase di sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della salute e le Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura”, conclusosi con l’ultima firma in data 18 novembre 2025. Si precisa che, per conto delle Regione e Province autonome, il citato Protocollo d’intesa è stato sottoscritto dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Fa parte integrante del Protocollo d’intesa il documento “Allegato tecnico per l’interscambio di informazioni sulla condizionalità sociale” che fornisce una descrizione delle informazioni che le Autorità competenti devono inviare ad AGEA Coordinamento per poter applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle regole sulla condizionalità sociale, nonché delle modalità con cui sarà realizzata l’interoperabilità dei sistemi informativi.
Con nota prot. n. 7527/C7SAN/C10AGR/CSR del 1° dicembre 2025 del Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è stato trasmesso il Protocollo d’intesa sottoscritto dalle parti contraenti, affinché si provvedesse, ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Protocollo stesso, all’adozione degli atti di recepimento entro il termine di 30 giorni, raccomandando a tal fine un adeguato coordinamento tra gli Assessorati competenti in materia di Agricoltura, Salute e i Responsabili per la protezione dei dati (DPO).
Pertanto, posto che è stato tempestivamente e adeguatamente coinvolto il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) regionale ai sensi dell’art. 38 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ed è stata informata la struttura competente dell'Assessorato regionale all'agricoltura, si propone alla Giunta regionale di recepire il “Protocollo d’intesa tra Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Ministero della salute e le Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura finalizzato a favorire le procedure di interscambio delle informazioni necessarie per l’attuazione della condizionalità sociale in agricoltura”, sottoscritto in data 18 novembre 2025, quale Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Si propone di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, UO Prevenzione - Sanità Pubblica di supervisionare e monitorare la tempestiva trasmissione dei dati - in ottemperanza alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali - che rimarrà competenza di ciascuna Azienda ULSS in quanto Autorità competente e titolare dei dati trattati.
Si propone infine di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, UO Prevenzione - Sanità Pubblica dell’esecuzione del presente atto, nonché di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Protocollo d’Intesa che che a sua volta provvederà ad informare il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, il Ministero della Salute e AGEA Coordinamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679;
VISTI il Regolamento (UE) 2021/2115, il Regolamento (UE) 2021/2116, il Regolamento (UE) 2022/1172, il Regolamento (UE) 2022/1173;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
VISTO D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74;
VISTO D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42 e il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 188;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell’Interno, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministro della Salute;
VISTI i Decreti 28 giugno 2023 e 31 gennaio 2024 del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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