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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 165 del 12 dicembre 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1492 del 20 novembre 2025

Determinazioni in materia di assistenza sanitaria a favore di minori, cittadini appartenenti all'Unione Europea.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si forniscono indicazioni in merito all’iscrizione obbligatoria al S.S.N. dei minori, cittadini appartenenti all’Unione Europea, presenti sul territorio nazionale non accompagnati ovvero privi di copertura sanitaria in Italia o nel proprio paese, figli di genitori ENI, privi di TEAM nonché indicazioni in merito alla modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie in esenzione a favore delle predette categorie di cittadini stranieri.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176, all’art. 2 non ammette alcuna possibile distinzione tra i minorenni in base alla loro origine nazionale o con riferimento alla loro condizione amministrativa di irregolarità di soggiorno.

L’art. 24 della Convenzione contempla il diritto alla salute, disponendo che gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, garantendo l’attuazione integrale del summenzionato diritto nonché adottando ogni adeguato provvedimento per assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione alle cure primarie e preventive.

A livello nazionale, il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.” all’art. 63, comma 4 stabilisce che “I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno sono iscritti al Servizio sanitario nazionale ed usufruiscono dell’assistenza sanitaria in condizioni di parità con i cittadini italiani.”.

Inoltre, la L. 7 aprile 2017, n. 47 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” prevede l’iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N. dei minori stranieri, cittadini non appartenenti all’Unione Europea, non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il ritrovamento nel territorio nazionale.

Sulla base di tali disposizioni, il D.P.C.M. 1° giugno 2022 recante “Istituzione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).” all’Allegato E “Tipologie di assistenza” ha riepilogato la tipologia di assistenza prevista per ciascuna categoria di cittadino prevedendo, tra l’altro, l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.):

  • a titolo obbligatorio a favore dei:
    1. minori stranieri, cittadini non appartenenti all’Unione Europea, presenti sul territorio a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno;
    2. minori stranieri, cittadini appartenenti all’Unione Europea, non accompagnati o affidati a istituti o famiglie;
  • a titolo volontario a favore dei cittadini dell’Unione Europea con soggiorno superiore a tre mesi privi di copertura sanitaria a carico dello Stato di provenienza (inclusi gli Europei Non Iscritti) o privi dei requisiti per l’iscrizione obbligatoria.

Al fine di garantire un’applicazione uniforme e conforme all’assetto normativo vigente in materia sul territorio regionale, con DGR n. 753 del 4 giugno 2019 sono state approvate le “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari”, contenenti le indicazioni operative per le Aziende Ulss del Veneto in materia.

Con la menzionata DGR n. 753/2019 si è pertanto disposto:

  1. l’iscrizione obbligatoria al S.S.N. a favore dei minori cittadini appartenenti all’Unione Europea presenti sul territorio e affidati a famiglie o istituti;
  2. l’iscrizione obbligatoria al S.S.N. dei minori stranieri non appartenenti all’Unione Europea, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.

Inoltre, ai minori stranieri non in regola con le norme sull’ingresso e il soggiorno è stata garantita la tutela della salute e l’assistenza sanitaria tramite l’accesso alla rete dei Consultori familiari presenti in ambito distrettuale, in attesa di specifiche indicazioni ministeriali necessarie a rendere operativa l’iscrizione al S.S.N. ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

Successivamente, a seguito di disposizioni ministeriali dirette a fornire indicazioni operative per l’iscrizione al S.S.N. dei minori, cittadini non appartenenti all’Unione Europea, con DGR n. 1712 del 30 dicembre 2022 è stata disposta l’iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N., con possibilità di scelta del Pediatra di Libera Scelta (PLS) e/o del Medico di Assistenza Primaria (MAP):

  • dei minori stranieri non appartenenti all’Unione Europea non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, presenti nel territorio regionale;
  • dei minori stranieri non appartenenti all’Unione Europea non accompagnati.

Da ultimo, con riferimento ai minori cittadini appartenenti all’Unione Europea con Decreto del Ministro della Salute del 14 maggio 2025 “Aggiornamento dell’allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, recante: “Istituzione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti /ANA)””, è stato aggiornato l’Allegato E del D.P.C.M. 1° giugno 2022, relativo all’istituzione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), introducendo specifiche misure in materia di assistenza sanitaria a favore dei minori, cittadini appartenenti all’Unione Europea presenti sul territorio, stabilendo l’iscrizione obbligatoria al S.S.N. dei minori non accompagnati, e dei minori privi di copertura sanitaria in Italia o nel proprio paese, figli di genitori Europei Non Iscritti (ENI), privi di Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM), e confermando altresì l’iscrizione obbligatoria al S.S.N., già prevista, dei minori affidati a istituti o famiglie.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2025 e della conseguente entrata in vigore del citato Decreto del Ministro della Salute del 14 maggio 2025, si rende necessario recepire le disposizioni in esso contenute.

A tal fine, a seguito della valutazione effettuata dalla U.O. Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, si propone alla Giunta regionale di modificare l’Allegato A della DGR n. 753 del 4 giugno 2019 sostituendo integralmente il paragrafo 2.6.3 “Minori” con le nuove disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Salute del 14 maggio 2025 e contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponendo l’iscrizione obbligatoria al S.S.N:

  1. dei minori, cittadini appartenenti all’Unione Europea, presenti sul territorio affidati a istituti o famiglie ai quali è garantita l’assegnazione del PLS e/o del MAP;
  2. dei minori, cittadini appartenenti all’Unione Europea, presenti sul territorio non accompagnati, ai quali è garantita l’assegnazione del PLS e/o del MAP, con erogazione delle prestazioni sanitarie specialistiche senza quota di partecipazione alla spesa, con assegnazione del codice di esenzione X24, la cui validità cesserà al compimento dei 18 anni;
  3. dei minori, cittadini appartenenti all’Unione Europea, presenti sul territorio privi di copertura sanitaria in Italia o nel Paese di provenienza, figli di genitori ENI e non in possesso di tessera TEAM, ai quali è garantita l'assegnazione del PLS e/o del MAP con erogazione delle prestazioni senza partecipazione alla spesa mediante attribuzione del codice di esenzione X23, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valido dal momento dell’iscrizione fino al compimento dei 6 anni, salvo eventuali variazioni delle condizioni. Resta esclusa l’assistenza sanitaria all’estero ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009.

Al fine di dare applicazione a tali disposizioni e di garantirne un’applicazione uniforme, si propone di incaricare l’U.O. Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la notifica dello stesso alle Aziende Ulss del Veneto e ad Azienda Zero per i seguiti di rispettiva competenza, trasmettendo altresì le necessarie indicazioni operative che saranno predisposte dall’U.O. Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo resa esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176;

VISTI i Regolamenti di sicurezza sociale (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 e n. 987 del 16 settembre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;

VISTO il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTA la L. 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;

VISTO il D.P.C.M. 1° giugno 2022 “Istituzione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 14 maggio 2025 “Aggiornamento dell’allegato E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 2022, recante: “Istituzione dell’Anagrafe nazionale degli assistiti /ANA)”;

VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali rispettivamente della Medicina Generale e della Pediatria di Libera Scelta vigenti;

VISTA la L.R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di dare atto che con DGR n. 753 del 4 giugno 2019 sono state approvate le “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari”, contenenti le indicazioni operative per le Aziende Ulss del Veneto in materia;
  3. di prendere atto che con Decreto del Ministro della Salute del 14 maggio 2025 sono state introdotte specifiche misure in materia di assistenza sanitaria a favore dei minori, cittadini appartenenti all’Unione Europea presenti sul territorio, stabilendo l’iscrizione obbligatoria al S.S.N. dei minori non accompagnati, e dei minori privi di copertura sanitaria in Italia o nel proprio paese, figli di genitori Europei Non Iscritti (ENI), privi di Tessera Europea Assicurazione Malattia (TEAM);
  4. di disporre, in attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 14 maggio 2025, l’iscrizione obbligatoria al S.S.N:
    1. dei minori, cittadini appartenenti all’Unione Europea, presenti sul territorio affidati a istituti o famiglie ai quali è garantita l’assegnazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) e/o del Medico di Assistenza Primaria (MAP);
    2. dei minori, cittadini appartenenti all’Unione Europea, presenti sul territorio non accompagnati, ai quali è garantita l’assegnazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) e/o del Medico di Assistenza Primaria (MAP), con erogazione delle prestazioni sanitarie specialistiche senza quota di partecipazione alla spesa, con assegnazione del codice di esenzione X24, la cui validità cesserà al compimento dei 18 anni;
    3. dei minori, cittadini appartenenti all’Unione Europea, presenti sul territorio privi di copertura sanitaria in Italia o nel Paese di provenienza, figli di genitori ENI e non in possesso di tessera TEAM, ai quali è garantita l'assegnazione del Pediatra di Libera Scelta (PLS) e/o del Medico di Assistenza Primaria (MAP), con erogazione delle prestazioni senza partecipazione alla spesa mediante attribuzione del codice di esenzione X23, dietro presentazione di dichiarazione di indigenza, valido dal momento dell’iscrizione fino al compimento dei 6 anni, salvo eventuali variazioni delle condizioni. Resta esclusa l’assistenza sanitaria all’estero ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009;
  5. di modificare conseguentemente l’Allegato A della DGR n. 753 del 4 giugno 2019 sostituendo integralmente il paragrafo 2.6.3 “Minori” con le nuove disposizioni di cui al Decreto del Ministro della Salute del 14 maggio 2025 e contenute nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  6. di incaricare l’U.O. Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la notifica alle Aziende Ulss del Veneto e ad Azienda Zero per i seguiti di rispettiva competenza, trasmettendo altresì le necessarie indicazioni operative che saranno predisposte dall’U.O. Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1492_25_AllegatoA_572193.pdf

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