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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 143 del 24 ottobre 2025


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 settembre 2025

Autorizzazione alla deroga per cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 13 bis, comma 1, lett. f) della Legge regionale n. 28/2012, alla provenienza delle materie prime aziendali ottenute dall'allevamento di specie avicole e di suini, ai fini della somministrazione di pasti e spuntini da parte delle aziende agrituristiche.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza, ai sensi della Legge regionale n. 28/2012, art. 8 comma 3 e art. 13 bis, comma 1, lett. f), la deroga per causa di forza maggiore alla provenienza delle materie prime aziendali ottenute da specie avicole e da suini per la somministrazione di pasti e spuntini da parte delle aziende agrituristiche, dovuta alla presenza nella Regione del Veneto di epizoozie in grado di interessare tali specie e all’assunzione delle relative misure di biosicurezza.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L’influenza aviaria (IA) rappresenta una delle principali patologie infettive che colpiscono periodicamente l’avifauna domestica e selvatica.

La comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità comporta l’applicazione di misure sanitarie restrittive e rilevanti ripercussioni economiche per le aziende agricole coinvolte. Tali misure si applicano infatti, sia agli allevamenti direttamente interessati dal focolaio, prevedendo anche l’abbattimento degli animali e la distruzione del materiale contaminato, sia agli allevamenti ubicati nelle zone soggette a restrizione, per i quali si prevede comunque l’adozione di periodi di fermo produttivo, limitazioni alla movimentazione degli animali e altri vincoli di carattere sanitario.

I produttori del Veneto hanno subito conseguenze economiche significative derivanti dalle passate epidemie di influenza aviaria, in quanto il territorio regionale si configura come area ad alto rischio per tale patologia a causa della presenza di importanti rotte migratorie dell’avifauna selvatica – considerata serbatoio naturale del virus – e alla notevole concentrazione di allevamenti avicoli.

Particolarmente rilevante è, inoltre, la possibilità di trasmissione del virus dagli animali all’uomo. A tal proposito, con Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 25 gennaio 2021, è stato approvato il “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021– 2023)”, recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 640 del 20 maggio 2021, che si pone l’obiettivo di prevenire e contenere la diffusione dei virus influenzali tra la popolazione umana e animale.

Nel territorio regionale, al fine di contrastare le problematiche elencate in tema di influenza aviaria, sono stati adottati negli anni provvedimenti per la definizione delle attività di monitoraggio epidemiologico, misure di prevenzione e contenimento della malattia e la zonizzazione del territorio in funzione del rischio di diffusione della malattia stessa, in cui applicare in maniera modulata tali misure.

Con DGR n. 1076 del 15 settembre 2025, da ultimo, è stata individuata la zonizzazione del territorio regionale in relazione all’influenza aviaria e riportato l’elenco delle zone ad alto rischio di introduzione e diffusione (“Zona A”) e delle zone ad alto rischio di introduzione e di maggiore diffusione (“Zona B”).

Nel contempo a seguito del riscontro dei primi casi di Peste Suina Africana (PSA) nelle Regioni Piemonte e Liguria, è stata ravvisata la necessità di adottare misure urgenti e indifferibili finalizzate all’eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di salvaguardare la sanità animale e tutelare il patrimonio suinicolo nazionale e dell’Unione Europea, nonché di proteggere le esportazioni di prodotti di origine suina e l’intera filiera produttiva nazionale.

Per tali ragioni, con Decreto Legge n. 9 del 17 febbraio 2022, convertito con Legge n. 29 del 7 aprile 2022, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" è stato disposto, tra l’altro, che tutte le Regioni e le Province autonome adottino dei propri Piani di Interventi urgenti in materia.

Con successiva DGR n. 712 del 14 giugno 2022 la Regione del Veneto ha approvato il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana per il periodo 2022 – 2027, che divide il territorio regionale in zone omogenee rispetto al rischio epidemiologico, collegato alla diffusione del cinghiale - aree con presenza sporadica o assenza (“zona A”), aree a presenza consolidata (“Zona B”) e aree a maggiore densità (“Zona C”) - al fine di definire una priorità per gli interventi.

Tali disposizioni sono state successivamente aggiornate con la DGR n. 251 del 13 marzo 2024 recante l’”Approvazione dell'adeguamento del Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana con i contenuti del Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa). L. n. 157/1992; DGR n. 712/2022” e con la DGR n. 800 del 17 luglio 2024 recante l’“Approvazione della "Individuazione dei distretti suinicoli di maggiore rilevanza sul territorio del Veneto". Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). Anni 2023-2028”, che non è intervenuta nella individuazione delle zone omogenee di cui alla DGR n. 712/2022.    

Fra le numerose misure di prevenzione e controllo di tali malattie adottate dalla Regione al fine di fronteggiare le criticità sopra descritte, risulta sicuramente efficace l’implementazione di rigorose misure di biosicurezza per contenerne la diffusione negli allevamenti.

L’allevamento di animali, soprattutto avicoli e suini, è assai diffuso tra le aziende agrituristiche con servizio di ristorazione (rispettivamente il 76%  e il 70% delle aziende in base ai piani agrituristici presentati allevano tali specie) e ne caratterizzano i menù; tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, si tratta di allevamenti di piccole o piccolissime dimensioni funzionali alle esigenze del consumo per la ristorazione: più del 90%  degli allevamenti avicoli ha una consistenza inferiore ai 500 capi/anno e l’80% di quelli suinicoli ha una consistenza non superiore a 10 capi/anno.

Le misure di biosicurezza risultano quindi essere, per tali allevamenti di piccole dimensioni, particolarmente onerose. Si tratta quindi di contemperare l’esigenza di garantire la continuità dell’offerta da parte delle aziende agrituristiche e di limitare al massimo il pericolo di diffusione delle malattie sopracitate, in relazione al livello di rischio di diffusione nell’area ove ha sede l’allevamento dell’azienda agrituristica.

Le Organizzazioni professionali del settore agrituristico e più precisamente Terranostra Veneto, Turismo Verde Veneto, Agriturist Veneto e Agrivacanze Veneto, con nota trasmessa in data 30 aprile 2024 di cui al protocollo regionale n. 211440 del 02/05/2024, valutata l’evoluzione delle epizoozie e delle misure di contrasto adottate, hanno formulato una richiesta per ricomprendere tra i prodotti di origine aziendale destinati alla  somministrazione agrituristica anche i prodotti provenienti da contratti di soccida con aziende zootecniche che adottano le misure di biosicurezza previste per le specie avicole e i suini, aumentando quindi gli standard di sicurezza della produzione animale e riducendo quindi le probabilità di una diffusione delle epizoozie sopracitate.

In relazione a tale richiesta si richiama l’art. 8, comma 3 della Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 che individua le percentuali in termini di valore della provenienza dei prodotti usati per le attività di somministrazione di pasti e bevande da parte delle aziende agrituristiche e contestualmente prevede la possibilità di derogare a tali percentuali qualora “l’impresa agricola sia interessata da cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale”.

Inoltre l’art. 13 bis della medesima L.R. n. 28/2012 stabilisce che la Giunta regionale nella fattispecie rilasci l’autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali in relazione alle cause di forza maggiore sopra descritte.

Con riferimento alla richiesta delle Organizzazioni Professionali del Settore agrituristico come sopra riportata, valutata da parte della Direzione Agroalimentare l’evoluzione delle epizoozie e della disciplina dettata dai provvedimenti volti a limitare gli effetti derivanti dalle stesse, che hanno già individuato le misure di biosicurezza e le relative aree regionali interessate e la sussistenza delle condizioni per prevedere una deroga alla previsione di legge, si propone all’approvazione della Giunta regionale un provvedimento di autorizzazione temporanea alla deroga ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, lett. f) della L.R. n. 28/2012.

La deroga può permettere alle aziende agrituristiche di poter disporre dei quantitativi di materia prima derivante dall’allevamento di specie avicole e di suini, necessaria per dare continuità delle attività di somministrazione di pasti e spuntini, elevando contestualmente gli standard di sicurezza.

Lo strumento più consono che si propone di adottare è di permettere la stipula di contratti di soccida ai sensi degli artt. 2170 e seguenti del Codice civile, tra aziende agricole agrituristiche (soccidante) e aziende agricole zootecniche (soccidario), ottimizzando la gestione operativa degli allevamenti attraverso il coinvolgimento di aziende zootecniche soccidarie che adottino le adeguate misure di biosicurezza, riducendo quindi le probabilità di una diffusione delle patologie sopracitate. 

Ai sensi dell’art. 2173 del Codice civile la direzione dell'impresa di allevamento relativamente agli animali oggetto del contratto, spetta al soccidante (azienda agricola agrituristica), il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.

Inoltre al fine di mantenere gli standard dell’accoglienza, dei prodotti tipici e delle produzioni locali si prescrivono modalità di allevamento che dovranno rispecchiare le tipologie di allevamento tipicamente “rurali” che caratterizzano il settore agrituristico regionale, per cui gli allevamenti dovranno rispettare le norme tecniche minime previste per le diverse specie come definite nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nonché le previste misure di biosicurezza degli allevamenti..

Tali modalità di allevamento devono essere previste nel contratto di soccida stipulato fra azienda agricola agrituristica e azienda agricola zootecnica, in base alle normative vigenti.

Come sopra ricordato la deroga è finalizzata, in via precauzionale, a ridurre il rischio di diffusione nel territorio regionale delle suddette gravi epizoozie di influenza aviaria e peste suina africana, patologie in grado di compromettere la capacità produttiva per tali produzioni che rivestono una grande rilevanza a livello regionale. 

Si ritiene pertanto che tale deroga possa essere utilizzata esclusivamente per le aziende agrituristiche il cui allevamento è situato nella Zona A e Zona B di cui all’Allegato C della DGR n. 1076/2025 per le specie avicole e nella Zona B e Zona C di cui all’Allegato B della DGR n. 712/2022 per i suini.

Le zone interessate dall’applicazione della deroga dovranno essere adeguate qualora la Giunta regionale dovesse assumere ulteriori provvedimenti, comportanti modifiche alle zonizzazioni delle aree interessate dalle misure di prevenzione.

La volontà da parte dell’azienda agrituristica di avvalersi di produzioni in deroga a quanto stabilito dalla Legge regionale n. 28/2012 e la permanenza dei suddetti requisiti di prevalenza e connessione dovrà essere attestata attraverso una comunicazione integrativa al piano agrituristico aziendale, contenente una relazione tecnica redatta da un tecnico del settore agroforestale, sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda agrituristica e trasmessa tramite SUAP al Comune di competenza e alla Regione del Veneto, in cui vengono riportate le modalità di applicazione della deroga.

Per le nuove aziende agrituristiche la deroga potrà riguardare quantitativi di materia prima non superiore a 250 capi/anno di specie avicole (utilizzando come parametro quantitativo il peso medio riferito alla tipologia “polli medi” indicato nell’Allegato B punto 10 - Produzioni zootecniche, della DGR n. 1638/2023 o ai valori equivalenti indicati in tale scheda tecnica per le altre specie avicole) e a n. 10 capi/anno per i suini (utilizzando come parametro di riferimento un peso vivo medio per capo pari a 180 kg), valori di consistenza zootecnica che rappresentano, come precedentemente ricordato, la gran parte delle aziende agrituristiche con attività di somministrazione e che allevano specie avicole e suini.

Per le aziende agrituristiche in esercizio con attività di somministrazione di pasti e spuntini, la deroga potrà operare per i quantitativi previsti alla data di approvazione del presente provvedimento nel piano agrituristico aziendale e in caso di variazione del piano agrituristico, i quantitativi di materia prima ottenuti attraverso i contratti di soccida, non potranno essere superiori a quanto già riconosciuto o ai limiti previsti per le nuove aziende agrituristiche. 

Al fine inoltre di garantire un rapporto di connessione tra le attività agrituristiche e le attività agricole condotte dall’azienda agricola, la percentuale in valore delle materie prime per la preparazione di pasti e spuntini ottenute in deroga attraverso contratti di soccida, non potrà comunque essere prevalente rispetto al totale delle materie prime prodotte direttamente dall’azienda.

Il requisito della prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche dovrà essere comunque garantito, prevedendo una percentuale di impegno orario per il soccidante non superiore al 10% del totale delle ore lavoro previste per l’allevamento della specie interessata e utilizzando per tale calcolo gli indici ordinari di lavoro per le qualifiche in agricoltura di cui alla DGR n. 1450/2019 e ss.mm.ii.

La deroga ha carattere straordinario e temporaneo della durata pari a 3 anni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, fatto salvo il perdurare delle condizioni di rischio e pericolo legate alla diffusione della influenza aviaria e peste suina africana nel Veneto.

Al termine di durata della deroga verrà effettuata una valutazione circa il perdurare dei presupposti legati all’autorizzazione della stessa e alla necessità di ulteriori provvedimenti da parte della Giunta regionale.

Il controllo dell’applicazione del presente provvedimento rientra tra i controlli effettuati sull’attività agrituristica rispetto alla provenienza dei prodotti, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii.. 

La responsabilità del rispetto degli obblighi previsti per tale deroga è in capo al soccidante; i prodotti ottenuti in violazione alle presenti norme non potranno essere considerati facenti parte dei prodotti oggetto di deroga ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2012 e ss.mm.ii. e saranno quindi applicate le sanzioni previste dall’art. 28 nei confronti dell’azienda agrituristica soccidante.

Tutto ciò premesso, ai fini di poter garantire lo svolgimento delle attività di somministrazione di pasti e spuntini da parte delle aziende agrituristiche venete e nel contempo ridurre il rischio di diffusione nel territorio regionale delle suddette gravi epizoozie avicole e suinicole, si propone di approvare, quale misura straordinaria e temporanea, una deroga per cause di forza maggiore ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, lett. f) della L.R. n. 28/2012, alla provenienza delle materie prime aziendali ottenute dall’allevamento di specie avicole e di suini, ai fini della somministrazione di pasti e spuntini da parte delle aziende agrituristiche. 

Tale deroga opererà attraverso la stipula di contratti associativi di soccida ai sensi degli artt. 2170 e seguenti del Codice civile, tra aziende agricole agrituristiche (soccidante) e aziende agricole zootecniche (soccidario) di allevamento di specie avicole e di suini, la cui produzione sia realizzata in Veneto rispettando le norme generali e le norme tecniche minime di allevamento individuate in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le aziende agrituristiche con allevamenti attualmente situati nelle zone indicate nella Zona A e Zona B di cui all’Allegato C della DGR n. 1076/2025 per le specie avicole e nella Zona B e Zona C di cui all’Allegato B della DGR n. 712/2022 per i suini.

Si propone altresì di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Direttore della Direzione Agroalimentare.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 14 giugno 2022 n. 712 “Approvazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU) per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nei suini d'allevamento e nei cinghiali a vita libera”;

VISTA la DGR 15 settembre 2025 n. 1076 “Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell’influenza aviaria da attuare nel territorio regionale.”;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto dei provvedimenti emanati dalla Giunta regionale per il contenimento della diffusione dell’influenza aviaria e della Peste Suina Africana in particolare della DGR n. 640 del 20 maggio 2021 di recepimento del “Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021– 2023)”, della DGR n. 1076 del 15 settembre 2025 con cui è stata individuata la zonizzazione per influenza aviaria, della DGR n. 712 del 14 giugno 2022 che ha approvato il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana per il periodo 2022 – 2027 e successive integrazioni di cui alle DGR n. 251 del 13 marzo 2024 e DGR n. 800 del 17 luglio 2024;
  3. di prendere atto della richiesta formulata dalle Organizzazioni professionali del settore agrituristico Terranostra Veneto, Turismo Verde Veneto, Agriturist Veneto e Agrivacanze Veneto, con nota trasmessa in data 30 aprile 2024, di ricomprendere tra i prodotti di origine aziendale destinati alla somministrazione agrituristica anche i prodotti ottenuti dall’allevamento di specie avicole e di suini attraverso contratti di soccida con aziende zootecniche che adottano le misure di biosicurezza previste per tali specie;
  4. di autorizzare, in forza della sussistenza di cause di forza maggiore di cui al punto 2, la deroga straordinaria e temporanea, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 1, lett. f) della Legge regionale n. 28/2012, al requisito della percentuale dei prodotti aziendali ottenuti dall’allevamento di specie avicole e di suini, ai fini della somministrazione di pasti e spuntini da parte delle aziende agrituristiche con le modalità di cui al punto 5;
  5. di individuare, come indicato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le modalità mediante le quali esercitare la deroga straordinaria e temporanea di cui al punto 4 e più precisamente:
    1. la previsione della stipula di contratti associativi di soccida, ai sensi degli artt. 2170 e seguenti del Codice civile, tra aziende agricole agrituristiche e aziende agricole zootecniche in base alle norme generali e alle norme tecniche minime di allevamento degli animali previste;
    2. la previsione che, al fine di garantire un rapporto di connessione tra le attività agrituristiche e le attività agricole condotte dall’azienda agricola, la percentuale in valore delle materie prime per la preparazione di pasti e spuntini ottenute in deroga attraverso contratti di soccida, non potrà comunque essere prevalente rispetto al totale delle materie prime prodotte direttamente dall’azienda;
    3. l’obbligo che le produzioni derivanti dall’allevamento di specie avicole e di suini ottenute in deroga siano realizzate nel territorio della Regione del Veneto;
    4. la presentazione tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP al Comune di competenza e alla Regione del Veneto di una comunicazione integrativa al piano agrituristico aziendale in cui vengono riportate le modalità di applicazione della deroga, attraverso una relazione tecnica redatta da un tecnico del settore agroforestale, sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda agrituristica;
  6. di stabilire che la deroga di cui al punto 4 si applica a favore delle aziende agrituristiche che somministrano pasti e spuntini, i cui allevamenti sono attualmente situati nelle zone individuate nella Zona A e Zona B di cui all’Allegato C della DGR n. 1076/2025 per le specie avicole e nella Zona B e Zona C di cui all’Allegato B della DGR n. 712/2022 per i suini;
  7. di stabilire che le zone interessate dall’applicazione della deroga straordinaria e temporanea di cui al punto 4, dovranno essere adeguate qualora la Giunta regionale dovesse assumere ulteriori provvedimenti, comportanti modifiche alle zonizzazioni delle aree interessate dalle misure di prevenzione; 
  8. di stabilire che la deroga straordinaria e temporanea avrà durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, purché permangano le condizioni di rischio e pericolo legate alla diffusione della influenza aviaria e peste suina africana nel Veneto;
  9. di stabilire che allo scadere del termine di cui al punto 8 verrà effettuata una valutazione circa il perdurare dei presupposti legati all’autorizzazione della stessa e alla necessità di ulteriori provvedimenti da parte della Giunta regionale; 
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;
  12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1191_25_AllegatoA_567784.pdf

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