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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 142 del 21 ottobre 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1257 del 14 ottobre 2025

Istituzione dell'Elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 e s.m.i.. Deliberazione/CR n. 116 del 15/09/2025.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva l'istituzione dell'Elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto e si determinano altresì i requisiti e le modalità per ottenerne l’iscrizione. Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 e s.m.i.. Deliberazione/CR n. 116 del 15/09/2025.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, riconoscendo la validità della disciplina introdotta dalla Legge regionale n. 3 del 3 gennaio 2005 e s.m.i, che approva le "Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)" promuove la conoscenza, lo studio e l'utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico - terapeutiche quali la terapia del gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali.

Per terapia del gioco e del sorriso si intende la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche. Gli esiti dei progetti di ricerca hanno confermato che l’impiego degli animali in diversi ambiti terapeutici migliora la risposta del paziente, concorre alla riduzione dell’uso dei farmaci e al miglioramento della qualità della vita.

Per pet therapy si intendono le attività che utilizzano l'impiego di animali in affiancamento alle terapie della medicina tradizionale nella fase terapeutica, quale strumento di promozione della riabilitazione nei confronti della disabilità fisica, psichica, psichiatrica e di socializzazione con particolare riferimento ai bambini in situazione di disagio, vittime di maltrattamenti, abbandono e abusi e agli anziani autosufficienti e non.

La Legge regionale n. 28 del 9 dicembre 2022 e la Legge regionale n. 20 del 9 agosto 2024 hanno introdotto delle novellazioni alla L.R. n. 3/2005, quali:

  • l'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento a tutte le iniziative di animazione a favore dei reparti di pediatria delle strutture ospedaliere della Regione del Veneto, quale supporto e integrazione delle cure clinico-terapeutiche, al fine di promuovere il benessere fisico, emotivo, relazionale, psicologico e spirituale del bambino ricoverato;
  • l'istituzione dell’Elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto;
  • la definizione dei requisiti e delle modalità per ottenere l’iscrizione nell’Elenco di cui sopra, sentita la Commissione consiliare.

L'art. 2 bis della L.R. n. 3/2005, prevede che la Giunta regionale istituisca infatti l’Elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto e che, sentita la Commissione consiliare, determini i requisiti e le modalità per ottenere l’iscrizione nell’Elenco.

Pertanto ai fini dell'iscrizione delle associazioni a detto Elenco per lo svolgimento dell'attività di terapia del gioco e del sorriso in un reparto pediatrico ospedaliero, si richiede il possesso di una serie di requisiti che garantiscano la sicurezza dei pazienti e la professionalità del servizio, quali:

  • l'associazione deve essere legalmente costituita, ai sensi della normativa vigente (iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile), con uno statuto che ne definisca scopi, attività, organi direttivi e modalità di funzionamento;
  • l'associazione deve essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto in possesso di un codice fiscale;
  • deve essere prevista un'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017,  per i propri volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle eventuali successive convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;
  • l'associazione deve garantire un'adeguata preparazione dei propri volontari in base all'attività che andranno a svolgere nel reparto pediatrico nonchè idonea conoscenza  delle norme igieniche e dei protocolli ospedalieri per muoversi in un ambiente sanitario in modo sicuro e non invasivo;
  • l'associazione deve prevedere un sistema di continua supervisione e aggiornamento periodico, se necessario, per i volontari.

Per i requisiti relativi alle attività di pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, è opportuno richiamare la DGR n. 170 del 23.02.2016 che ha recepito l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante le “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, rep. Atti n. 60/CSR del 25 marzo 2015, che ha stabilito che per ciascuna figura professionale coinvolta negli IAA siano previsti specifici percorsi formativi differenziati per le distinte figure di responsabile di progetto, di referente d’intervento, di medico veterinario e di coadiutore dell’animale.

Ai sensi delle sopracitate linee guida si richiede il possesso dei seguenti requisiti:

  • l'associazione deve essere legalmente costituita, ai sensi della normativa vigente (iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile), con uno statuto che ne definisca scopi, attività, organi direttivi e modalità di funzionamento;
  • l'associazione deve essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto in possesso di un codice fiscale;
  • deve essere prevista un'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017,  per i propri volontari  contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle eventuali successive convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;
  • l'attività e i percorsi formativi del personale coinvolto deve conformarsi alle Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) recepite con DGR  n. 170/2016.

Le modalità di richiesta di iscrizione all'Elenco delle associazioni prevede la presentazione dell'istanza, trasmessa via pec, all'Azienda Ulss territorialmente di riferimento con evidenza del possesso dei requisiti di cui sopra. L'Azienda Ulss effettuerà l'istruttoria comunicando alla Direzione Programmazione Sanitaria della Regione del Veneto l'esito e la richiesta di inserimento nell'Elenco, nonchè l'eventuale richiesta di cancellazione di una struttura non più in possesso dei requisiti richiesti.

La Giunta regionale, con DGR/CR n. 116 del 15 settembre 2025 ha approvato la proposta di istituzione dell'elenco delle Associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

La Quinta Commissione consiliare ha esaminato nella seduta n. 164 del 30 settembre 2025 la proposta di deliberazione della Giunta regionale succitata ed ha espresso favorevole all’unanimità (Pagr n. 557-116 CR/2025 trasmesso con nota protocollo n. 13085 del 1/10/2025).

Si propone, quindi, di istituire l'Elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto.

Si propone, altresì, di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'approvazione con proprio provvedimento dell'Elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto e del suo aggiornamento annuale con pubblicazione nel portale della Sanità della Regione del Veneto.

Infine, si incarica il Direttore della Direzione Programmazione dell'esecuzione del presente provvedimento, ivi inclusi gli adempimenti amministrativi per i quali provvederà con proprio decreto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale del 3 gennaio 2005, n. 3 “Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del
gioco e del sorriso e della pet therapy o interventi assistiti con gli animali)” e in particolare l'art. 2 bis;

VISTA la Legge regionale del 9 dicembre 2022, n. 28 "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3
"Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy)";

VISTA la Legge regionale del 9 agosto 2024, n. 9 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2024 in materia di politiche sanitarie e politiche sociali.";

VISTA la DGR n. 170/2016, “Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida sugli Interventi Assistiti con gli Animali";

VISTO il parere della Quinta Commissione Consiliare pagr. n. 557, rilasciato in data 30 settembre 2025;

VISTA la Deliberazione/CR n. 116 del 15 settembre 2025;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di istituire, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 della Legge regionale n. 3 del 3 gennaio 2005 e s.m.i., l'Elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto;
  3. di stabilire, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3 della L.R. n. 3/2005 e s.m.i., che i requisiti previsti per lo svolgimento dell' attività di terapia del gioco e del sorriso in un reparto pediatrico ospedaliero, sono i seguenti:
  • l'associazione deve essere legalmente costituita, ai sensi della normativa vigente (iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile), con uno statuto che ne definisca scopi, attività, organi direttivi e modalità di funzionamento;
  • l'associazione deve essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto in possesso di un codice fiscale;
  • deve essere prevista un'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017,  per i propri volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle eventuali successive convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;
  • l'associazione deve garantire un'adeguata preparazione dei propri volontari in base all'attività che andranno a svolgere nel reparto pediatrico nonchè idonea conoscenza  delle norme igieniche e dei protocolli ospedalieri per muoversi in un ambiente sanitario in modo sicuro e non invasivo;
  • l'associazione deve prevedere un sistema di continua supervisione e aggiornamento periodico, se necessario, per i volontari;
  1. di stabilire, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3 della L.R. n. 3/2005 e s.m.i., che i requisiti previsti per le attività di pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto, sono i seguenti:
  • l'associazione deve essere legalmente costituita, ai sensi della normativa vigente (iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile), con uno statuto che ne definisca scopi, attività, organi direttivi e modalità di funzionamento;
  • l'associazione deve essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate e pertanto in possesso di un codice fiscale;
  • deve essere prevista un'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017,  per i propri volontari  contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle eventuali successive convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;
  • l'attività e i percorsi formativi del personale coinvolto deve conformarsi alle Linee Guida nazionali per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) recepite con DGR  n. 170/2016;
  1. di stabilire che le modalità di richiesta di iscrizione all'Elenco delle associazioni prevedono la presentazione dell'istanza, trasmessa via pec, all'Azienda Ulss territorialmente di riferimento con evidenza del possesso dei requisiti di cui sopra. L'Azienda Ulss effettuerà l'istruttoria comunicando alla Direzione Programmazione Sanitaria della Regione del Veneto l'esito e la richiesta di inserimento nell'Elenco, nonché l'eventuale richiesta di cancellazione di una struttura non più in possesso dei requisiti richiesti;
  2. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria dell'approvazione con proprio provvedimento dell'Elenco delle associazioni che forniscono la terapia del gioco e del sorriso e la pet therapy o interventi assistiti con gli animali presso i reparti di pediatria delle strutture ospedaliere del Veneto e del suo aggiornamento annuale con pubblicazione nel portale della Sanità della Regione del Veneto;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione dell'esecuzione del presente provvedimento, inclusi gli adempimenti amministrativi per i quali provvederà con proprio decreto;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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