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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 137 del 10 ottobre 2025


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1227 del 07 ottobre 2025

Riconoscimento del "Cammino Alta Via Grande Guerra". DGR n. 1261/2020. Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 "Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene riconosciuto il “Cammino Alta Via Grande Guerra” ai sensi della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4, e secondo quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1261 del 1° settembre 2020. Viene altresì disposta l’iscrizione del Cammino nel Registro della Rete dei Cammini Veneti.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con la Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti” la Regione del Veneto, nell’ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali che lo caratterizzano, ha inteso favorire la diversificazione dell’offerta turistica, anche mediante lo sviluppo di nuove forme di offerta di turismo ecosostenibile, quali i cammini, intesi come percorsi fruibili a piedi, in regime di pratica di attività escursionistica o di attività ricreativa ed all’aria aperta.

Per il conseguimento delle finalità della legge, la Regione definisce ed individua la Rete dei Cammini Veneti, di seguito denominata RCV, prevedendo che la stessa sia costituita da itinerari, da percorrere a piedi, che collegano fra loro luoghi accomunati da significativi e documentati fatti storici o da tradizioni storicamente consolidate, di interesse storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico.

In particolare, la RCV ricomprende, secondo i criteri definiti dall’art. 2 della L.R. n. 4/2020:

a. itinerari culturali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa, ivi compresi quelli per i quali è in corso la  valutazione per il riconoscimento di itinerario culturale;

b. cammini interregionali, riconosciuti dal Ministero competente in materia di beni e attività culturali e di turismo in accordo con le Regioni interessate;

c. cammini interregionali riconosciuti a seguito di intese con altre Regioni o accordi con Enti Locali;

d. cammini riconosciuti dalla Regione quali cammini locali di interesse regionale, ai sensi dell’art. 4.

Alla Giunta regionale compete il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale. L’art. 4 della L.R. n.4/2020 dispone infatti che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisca le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale e riconosca i cammini stessi, individuando tra l’altro:

a. il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;

b. le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico fra i luoghi interessati nel cammino;

c. gli elementi utili a garantire la fruibilità dei cammini, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

Inoltre, l’art. 3 “Gestione della RCV” della L.R. n. 4/2020 ha individuato le seguenti tipologie di soggetti gestori dei cammini, cui competono gli interventi di ricognizione ed individuazione dei cammini, di segnalazione e manutenzione, nonché di promozione, informazione e animazione turistica ai fini della fruizione in sicurezza dei cammini stessi:

a. Enti Locali, Enti gestori delle aree naturali protette regionali, Enti Parco Regionali e Nazionali, Associazioni Pro Loco di cui alla Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro loco” e successive modificazioni, gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;

b. associazioni rappresentative del settore turistico e culturale ed enti religiosi;

c. organizzazioni di gestione della destinazione di cui all’art. 9 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”;

d. consorzi di gestione, su base volontaria, fra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) e c).

Ciò premesso, con la DGR n. 1261 del 1° settembre 2020 sono state definite:

- le procedure e le modalità per il riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale;

- le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei soggetti gestori/consorzi di gestione dei cammini.

La DGR n. 1261/2020 in particolare stabilisce che i cammini devono soddisfare alcuni requisiti tecnici che li rendano idonei a conseguire le finalità per cui vengono istituiti, con particolare riguardo alla fruizione turistica e ai necessari servizi correlati. In relazione a ciò, ai fini del riconoscimento, i cammini locali di interesse regionale devono possedere e/o prevedere i seguenti requisiti:

- il cammino deve favorire il transito su strade secondarie e a bassa percorrenza, prevedere tratti pubblici o privati in cui sia garantita la percorribilità a piedi in sicurezza, con tratti stradali asfaltati che non devono essere superiori al 40% del percorso totale di ciascuna tappa;

- il percorso fisico deve essere preferibilmente lineare punto-punto anche se non è esclusa la possibilità di un percorso ad anello;

- il percorso deve essere articolato in tappe, la cui lunghezza deve essere percorribile nell’arco massimo di una giornata;

- si deve prevedere la presenza di segnaletica (orizzontale e/o verticale) per ogni tappa e devono essere evidenziati i collegamenti con altri cammini ed eventuali varianti per persone disabili o con mobilità ridotta;

- devono essere individuabili i servizi di supporto ai camminatori in corrispondenza di ogni tappa ed in particolare i servizi di alloggio e ristoro, che devono essere situati a una distanza massima fra loro di 20 km lungo il percorso e ricadere nelle fasce laterali di rispetto entro 3000 metri per lato;

- il cammino deve essere georeferenziato e la traccia deve essere disponibile sul sito del cammino;

- il cammino deve essere dotato di un organo di gestione che: 

- garantisca la vigilanza e la manutenzione del percorso; 

- istituisca, promuova e aggiorni in maniera costante lo specifico sito del Cammino; 

- sia di stimolo nel coinvolgimento delle imprese di servizi funzionali al target di pubblico in oggetto;

- approcci il cammino secondo una logica multi-motivazionale, segnalando e integrando contenuti ed esperienze presenti lungo l’itinerario con l’obiettivo di agevolare il turista nella fruizione dei territori interessati;

- promuova misure per favorire la fruibilità del cammino da parte delle persone con disabilità.

Sotto il profilo procedurale, ai fini del riconoscimento, la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che si propone quale ente gestore del cammino, deve essere trasmessa alla Direzione Turismo e Marketing Territoriale, cui compete l’istruttoria della richiesta, ai fini della successiva approvazione da parte della Giunta regionale. 

L’istanza, previa istruttoria di ammissibilità formale, è sottoposta all’esame di una Commissione tecnica di valutazione, così costituita: Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale (o suo delegato), con funzioni di presidente; Direttore della Direzione Beni Culturali e Sport (o suo delegato); un ulteriore componente per ciascuna delle due Direzioni; un eventuale ulteriore componente in rappresentanza delle altre Direzioni di volta in volta interessate in relazione alle specificità del cammino (naturalistiche, enogastronomiche, ecc.).

A seguito di esito favorevole dell’istruttoria della Commissione di valutazione, la Giunta regionale riconosce con propria deliberazione il cammino, individuando con lo stesso provvedimento:

a. il soggetto gestore del cammino ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 4/2020;

b. il tracciato del cammino di cui si chiede il riconoscimento e la relativa cartografia;

c. le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico fra i luoghi interessati dal cammino;

d. gli elementi utili a garantire la fruibilità del cammino, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti.

Tutto ciò premesso, con nota prot. n. 390824 dell’11 agosto 2025, la Provincia di Vicenza ha presentato – sulla base del modello approvato con Decreto del Direttore della Direzione Turismo e Marketing Territoriale n. 379 del 20 settembre 2021 - istanza di riconoscimento, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, del “Cammino Alta Via Grande Guerra” quale cammino di interesse regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 4/2020, unitamente alla documentazione prevista dalla DGR n. 1261/2020, ed in particolare:

a) tracciato del Cammino e relativa cartografia, comprese le intersezioni con altri cammini e le sue varianti, rappresentato tramite geo-referenziazione (traccia GPS) e cartografia;

b) relazione tecnica riportante:

- informazioni necessarie ad evidenziare, da un lato, il legame storico fra i luoghi interessati dal Cammino e, dall’altro, le motivazioni di carattere storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale e paesaggistico che ne determinano l’interesse e l’attrattività turistica;

- caratteristiche descrittive del Cammino – con riguardo alle tappe che lo compongono – ivi compresa la percentuale di strada asfaltata sul totale del percorso, nonchè degli elementi che ne garantiscono l’accessibilità e la fruibilità;

- servizi di supporto ai camminatori in corrispondenza di ogni tappa ed in particolare i servizi di alloggio e ristoro;

c) logo unico identificativo del Cammino registrato secondo la normativa nazionale in materia e libero da vincoli per l’uso pubblico.

La Direzione Turismo e Marketing Territoriale ha successivamente provveduto all’effettuazione dell’istruttoria di carattere tecnico-amministrativo della domanda, nonché all’individuazione, con Decreto del Direttore n. 314 del 3 settembre 2025, dei componenti della Commissione tecnica di valutazione dell’istanza di riconoscimento del “Cammino Alta Via Grande Guerra”, secondo le procedure previste dalla DGR n. 1261/2020.

La Commissione, riunitasi nella seduta del 9 settembre 2025, ha esaminato la documentazione presentata ai fini della verifica delle caratteristiche e dei requisiti tecnico-amministrativi previsti dall’Allegato A della DGR n. 1261 del 1° settembre 2020 per i cammini locali di interesse regionale, esprimendo parere positivo relativamente all’istanza di riconoscimento del “Cammino Alta Via Grande Guerra” con riguardo al rispetto dei requisiti e delle prescrizioni previste dalla L.R. n. 4/2020 e dalla DGR n. 1261/2020, come risulta dal verbale della seduta agli atti della Direzione Turismo e Marketing Territoriale. 

In particolare, il “Cammino Alta Via Grande Guerra”, il cui tracciato cartografico è riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, presenta una lunghezza complessiva di km 198,2, sviluppandosi secondo un percorso lineare, con inizio da Bocchetta Campiglia, articolato nelle seguenti 16 tappe, percorribili ciascuna entro la durata massima di una giornata:

- Prima tappa: da Bocchetta Campiglia (1216 m) a Rifugio Papa (1928 m) – km 5,9;

- Seconda tappa: da Rifugio Papa (1928 m) a Ossario del Pasubio (1217 m) – km 12,4; 

- Terza tappa: da Ossario del Pasubio (1217 m) a Bocchetta Campiglia (1216 m) – km 9,8; 

- Quarta tappa: da Bocchetta Campiglia (1216 m) a bivio per Malga Campedello (1509 m) - km 10,6;

- Quinta tappa: da bivio Malga Campedello (1509 m) a Castana (438 m) – km 11,2;

- Sesta tappa: da Castana (438 m) a Tonezza del Cimone (991 m) – km 14,5;

- Settima tappa: da Tonezza del Cimone (991 m) a Piazzale Principe di Piemonte – km 15,2;

- Ottava tappa: da Piazzale Principe di Piemonte (1100 m) a Sacrario di Asiago (1058 m) – km 16,6;

- Nona tappa: da Asiago (1058 m) a Monte Zebio (1717 m) – km 12,3;

- Decima tappa: da Monte Zebio (1717 m) a Monte Ortigara (2106 m) – km 18,7;

- Undicesima tappa: da Monte Ortigara (2106 m) a Rifugio Adriana (1727 m) – km 5,6;

- Dodicesima tappa: da Rifugio Adriana (1727 m) a Malga Slapeur (1727 m) – km 14,7;

- Tredicesima tappa: da Malga Slapeur (1727 m) a Foza (1083 m) – km 10,9;

- Quattordicesima tappa: da Foza (1083 m) a Valstagna (157 m) – km 19,8;

- Quindicesima tappa: da Valstagna (157 m) a Col Moschin (1279 m)km 6,5;

- Sedicesima tappa: da Col Moschin (1279 m) a Ossario Monte Grappa (1776 m) – km 13,5.

Per quanto riguarda il legame storico fra i luoghi interessati dal Cammino e le motivazioni che ne determinano l’interesse e l’attrattività turistica, la relazione presentata identifica chiaramente tali legami e tali motivazioni sotto il profilo storico, culturale, naturalistico, ambientale e paesaggistico. Tali elementi sono sinteticamente riportati nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Pertanto, sulla base della procedura prevista dalla DGR n. 1261/2020, si propone con la presente deliberazione di approvare il riconoscimento del “Cammino Alta Via Grande Guerra”, attribuendo allo stesso, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017, che ha adottato il “Manuale grafico della segnaletica turistica”, il codice alfanumerico T5.

Viene inoltre individuato il soggetto gestore dello stesso, identificato nella Provincia di Vicenza, con sede in via Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza.

Viene altresì disposta l’iscrizione del “Cammino Alta Via Grande Guerra” nel Registro della Rete dei Cammini Veneti, istituito con DGR n. 962 del 14 luglio 2020.

Si propone di incaricare la Direzione Turismo e Marketing Territoriale dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4;

VISTA la DGR n. 962 del 14 luglio 2020;

VISTA la DGR n. 1261 del 1° settembre 2020;

VISTO del parere positivo espresso in data 9 settembre 2025 dalla Commissione tecnica di valutazione costituita con DDR n. 314 del 3 settembre 2025 secondo le procedure previste dalla DGR n. 1261/2020;

VISTA la DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017 e il successivo Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 42 del 7 marzo 2018, che approvano il Manuale grafico della segnaletica turistica;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di riconoscere il “Cammino Alta Via Grande Guerra” quale cammino di interesse regionale ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge regionale 30 gennaio 2020, n. 4 “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”, sulla base dei criteri e delle procedure stabilite dalla DGR n. 1261 del 1° settembre 2020;

3. di attribuire al “Cammino Alta Via Grande Guerra”, ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 1704 del 24 ottobre 2017, il codice alfanumerico T5;

4. di disporre l’iscrizione del “Cammino Alta Via Grande Guerra” nel Registro della Rete dei Cammini Veneti, istituito con DGR n. 962 del 14 luglio 2020; 

5. di individuare quale soggetto gestore del “Cammino Alta Via Grande Guerra”, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 4/2020, la Provincia di Vicenza, con sede in via Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza;

6. di stabilire che il soggetto gestore del “Cammino Alta Via Grande Guerra”, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 4/2020 e dalla DGR n. 1261/2020, in conformità alle indicazioni fornite dalla Commissione tecnica di valutazione, ha la responsabilità di seguito riportate:

  • di svolgere l’attività di manutenzione del Cammino al fine della sua messa in sicurezza;
  • di garantire la transitabilità del percorso, anche mediante la definizione e il rispetto di eventuali accordi con gli enti pubblici su cui insiste l’intero cammino e con i privati interessati, tenuto anche conto di eventuali tratti che i Comuni interessati dal tracciato riconoscono come strade vicinali ad uso pubblico, previste dall’art. 2,  comma 6, lett. d) ultimo periodo e dall'art. 3, comma 1, n. 52 del D.Lgs. n. 285/1992 "Codice della strada"; 
  • di provvedere ad apporre la segnaletica, acquisendo i necessari nulla osta ed autorizzazioni dai Comuni interessati;
  • di realizzare, in coerenza con le strategie regionali per lo sviluppo turistico dei cammini, attività di promozione, informazione e animazione turistica;

7. di individuare, secondo quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 4/2020 e dalla DGR n. 1261/2020: 

  • nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il tracciato cartografico del “Cammino Alta Via della Grande Guerra” oggetto di riconoscimento; 
  • nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente provvedimento:
    • le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico, culturale, religioso, naturalistico, ambientale, paesaggistico ed enogastronomico fra i luoghi interessati dal Cammino;
    • gli elementi utili a garantire la fruibilità del Cammino, quali le indicazioni delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo il percorso e i tempi medi di percorrenza, per categorie di utenti; 

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

9. di incaricare la Direzione Turismo e Marketing Territoriale dell’esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1227_25_AllegatoA_566835.pdf
Dgr_1227_25_AllegatoB_566835.pdf

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