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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 03 ottobre 2025


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1123 del 22 settembre 2025

Somministrazione vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 nell'ambito della campagna vaccinale 2025-2026 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate. Determinazioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in applicazione della DGR n. 1020/2022 di recepimento del Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm 28 luglio 2022 per la somministrazione di vaccini anti Covid-19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e con riferimento, da ultimo, alla DGR n. 1131 del 1° ottobre 2024, si disciplinano, relativamente alla campagna vaccinale 2025-2026, le modalità di erogazione di detto servizio da parte delle farmacie di comunità. 

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 2, comma 8-bis del Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, ha novellato il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009 n. 153, introducendo all’art. 1, comma 2 la lettera e-quater che disciplina in via ordinaria le attività riconducibili alla cd. “Farmacia dei servizi” di somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e antinfluenzali nonché la somministrazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo.

Con riferimento a tali attività, in data 28 luglio 2022 è stato siglato apposito Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni/Province autonome e le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate.

Detto Protocollo d’Intesa nazionale, recepito dalla Regione del Veneto con DGR n. 1020 del 16 agosto 2022, in particolare, determina in euro 6,16 il compenso spettante alle farmacie per l’atto professionale riferito al singolo inoculo di vaccino (anti Covid-19 e antinfluenzale), demandando ad appositi accordi con le Regioni/Province autonome il riconoscimento alle farmacie di eventuali ulteriori oneri relativi al rimborso di dispositivi di protezione individuale e materiale di consumo e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali.

La Regione del Veneto già in occasione delle precedenti campagne vaccinali riguardanti sia le vaccinazioni antinfluenzali che anti Covid-19 ha inteso avvalersi dell’apporto delle farmacie di comunità, a beneficio della cittadinanza in termini di accesso alla vaccinazione, stante la presenza capillare delle stesse nel territorio regionale nonché in termini di counselling, il quale, tenendo doverosamente conto delle evidenze scientifiche e della buona pratica vaccinale, costituisce un importante strumento per una efficace e corretta informazione agli utenti e quindi per una maggiore risposta partecipativa di quest’ultimi.

Alla luce proprio delle reciproche e proficue esperienze già maturate, l’Area Sanità e Sociale, attraverso la competente Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, ha avviato il confronto con le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie di comunità al fine di condividere e definire termini e modalità di erogazione del servizio di somministrazione di vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a favore dei Soggetti eleggibili in relazione anche alla campagna vaccinale 2025-2026.

In particolare, la campagna stagionale antinfluenzale e anti Covid-19 presso tutte le sedi erogative della Regione del Veneto, secondo le raccomandazioni per la prevenzione e il controllo dell’influenza per la stagione 2025-2026 già diramate dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria a tutti gli attori coinvolti – Associazione di Categoria rappresentative delle farmacie di comunità comprese – avrà inizio il 1° ottobre 2025, compatibilmente con le tempistiche di consegna dei vaccini.

Dette raccomandazioni regionali prevedono che tutti gli attori coinvolti nell’attività di vaccinazione partecipino alla prevista campagna di informazione avente l’obiettivo di favorire nella popolazione la scelta consapevole alla vaccinazione e all’uso di misure di prevenzione delle patologie a trasmissione respiratoria e ai due “Vax Day” regionali dedicati alle sedute vaccinali che si terranno il 25 ottobre e il 29 novembre 2025, fatte salve eventuali diverse determinazioni.

Tutto ciò premesso, si propone di confermare, sentita la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria per gli aspetti di propria competenza, quanto già stabilito dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1131 del 1° ottobre 2024 in occasione della precedente campagna vaccinale 2024-2025 sotto il profilo operativo-procedurale.

Con riferimento al profilo remunerativo, si propone di riconoscere le seguenti spettanze per l’attività di somministrazione effettuata per tipologia di vaccino:

vaccini antinfluenzali

  • compenso per singolo inoculo, euro 6,66, comprensivo di euro 6,16 per l’atto professionale e di euro 0,50 a ristoro delle spese sostenute, tenuto conto anche degli oneri inerenti la distribuzione intermedia; 
     
  • compenso forfettario una tantum al raggiungimento dei seguenti target vaccinali riferiti alla campagna antinfluenzale 2025-2026:
    • per le farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 450.000,00 e le farmacie urbane/rurali non sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 300.000,00: a fronte di almeno 40 somministrazioni a carico SSN, euro 200,00 alle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna ed euro 100,00 alle farmacie che hanno aderito alla precedente campagna 2024-2025; a fronte di almeno 90 somministrazioni a carico SSN, euro 400,00 alle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna ed euro 150,00 alle farmacie che hanno aderito alla precedente campagna 2024-2025;
    • per tutte le altre farmacie: a fronte di almeno 100 somministrazioni a carico SSN, euro 200,00 alle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna ed euro 100,00 alle farmacie che hanno aderito alla precedente campagna 2024-2025 e a fronte di almeno 130 somministrazioni, euro 300,00 alle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna ed euro 150,00 alle farmacie che hanno aderito alla precedente campagna 2024-2025. 

Rispetto a quanto già definito sotto tale profilo dalla DGR n. 1131/2024 relativamente alla precedente campagna vaccinale 2024-2025, si ritiene, pur confermando i compensi attribuiti al singolo inoculo, di incrementare i compensi forfettari una tantum, diversificandoli maggiormente sulla base di target vaccinali. Ciò al fine di favorire una maggiore adesione delle farmacie, specie nelle aree più disagiate, e di migliorare conseguentemente le coperture vaccinali regionali che rappresentano un elemento strategico per la prevenzione della diffusione e il contrasto dell’influenza nella popolazione;

vaccini anti Covid-19

  • compenso per singolo inoculo, euro 10,66, comprensivi di euro 6,16 per l’atto professionale e di euro 4,50 a ristoro delle spese sostenute, tenuto conto anche degli oneri inerenti la distribuzione intermedia oltre che della complessità che la gestione del vaccino richiede nel suo complesso, incluso l’allestimento in dose unitaria;
     
  • compenso forfettario una tantum di euro 200,00 a favore delle farmacie che non hanno già raggiunto in precedenza il target di almeno n. 200 somministrazioni.

Sotto tale profilo, non sono intervenute modifiche rispetto a quanto già stabilito dalla DGR n. 1131/2024 relativamente alla precedente campagna vaccinale 2024-2025.

Per quanto riguarda la popolazione eleggibile, ovvero la popolazione alla quale somministrare la vaccinazione senza oneri per il cittadino, si precisa quanto segue con riferimento alla tipologia di vaccino:

vaccini antinfluenzali

  • in farmacia, possono essere vaccinati a carico del SSN i soggetti di età pari o superiore a 60 anni, nonché i seguenti soggetti di età compresa tra i 18 e 59 anni compiuti, specificamente individuati nella Tabella 3 della Circolare del Ministero della salute del 25.7.2025, prot. n. 669-25/07/2025-Dgeme-Dgeme-P: donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo “postpartum”, soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze, familiari o contatti di persone ad alto rischio di complicanze (es. conviventi, familiari, caregiver, ecc.), addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e altre categorie, soggetti che per motivi di lavoro sono a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani, donatori di sangue;

vaccini anti Covid-19

  • le farmacie, in continuità con l’attuale sistema di comunicazione, vengono informate dalla Regione, per il tramite delle Associazioni di Categoria, circa la popolazione target a cui raccomandare l’offerta di vaccinazione, tenuto conto delle disposizioni statali e/o della pianificazione regionale della campagna vaccinale qualora lo richieda.

Fermo restando quanto sopra riportato e fatte salve eventuali nuove disposizioni statali e/o regionali in materia di prevenzione, allo stato, in nessun caso, né a carico del SSN né a carico del cittadino, possono essere vaccinati in farmacia, i soggetti aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: età inferiore ad anni 18, non aver ricevuto in passato analoghe tipologie di vaccino, avere avuto una pregressa reazione allergica/anafilattica ad una vaccinazione o ad altre sostanze (es. farmaci o alimenti), presentare una controindicazione o una precauzione alla vaccinazione rilevata al triage pre-vaccinale, essere, limitatamente al vaccino anti Covid-19, soggetti estremamente vulnerabili, puntualmente declinati nella Tabella 1 del documento “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19” del 10.3.2021, allegato al Decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021.

Per quanto riguarda l’organizzazione della gestione dei vaccini, distribuzione compresa, si evidenzia che la stessa, secondo le determinazioni regionali a riguardo già assunte, è affidata ad Azienda Zero-UOC Logistica. Inoltre, compete ad Azienda Zero-Sistemi Informativi la gestione delle funzionalità informatiche che consentono la registrazione delle somministrazioni effettuate nel Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale -WebApp di SIAVr.

Sotto il profilo economico-finanziario, si precisa che le attività previste dal presente provvedimento di somministrazione di vaccini antinfluenzali e di vaccini anti-Covid 19 a carico del SSN da parte delle farmacie di comunità trovano copertura nell’ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale assegnato alle Aziende ULSS, fatta salva la possibilità con successivo provvedimento di utilizzare, ai fini di un totale o parziale ristoro alle Aziende stesse, eventuali finanziamenti statali disponibili, qualora dovessero rendersi disponibili per tale finalità.

Da ultimo, si precisa altresì che le modalità, i termini e le condizioni per l’esecuzione dell’attività di somministrazione dei vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 nell’ambito della campagna vaccinale 2025-2026, sono state concordate, come da documentazione agli atti della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, con le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la Disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private entrato in vigore il 6 marzo 2025, di cui si richiamano in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 3, comma 3.

Infine si incarica la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 11 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1020 del 16 agosto 2022 “Recepimento Protocollo d’Intesa nazionale per la somministrazione di vaccini anti-Covid 19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, presso le farmacie pubbliche e private convenzionate”;

VISTA la DGR n. 1166 del 28 settembre 2023 “Approvazione dello schema del Protocollo d'Intesa regionale, integrativo del Protocollo d'Intesa nazionale 28.7.2022 per la somministrazione di vaccini antinfluenzali nell'ambito della campagna antinfluenzale 2023/2024 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e proroga annuale al 31.12.2024 del Protocollo d'Intesa regionale integrativo per la somministrazione dei vaccini anti-Covid 19. DGR n. 1020/2022”;

VISTA la DGR n. 1131 del 1° ottobre 2024 “Somministrazione vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 nell'ambito della campagna vaccinale 2024-2025 presso le farmacie pubbliche e private convenzionate. Determinazioni.”;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private ai sensi dell’art.8, comma 2 del D.Lgs n. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. del 6 marzo 2025 (G.U. n. 65 del 19.3.2025);

VISTA la nota della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici prot. n. 389856 dell’8 agosto 2025;

VISTA la nota di Federfarma Veneto prot. 285/2025 del 13 agosto 2025;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disciplinare la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid-19 2025-2026 e le relative modalità di erogazione da parte delle farmacie di comunità, in applicazione della DGR n. 1020/2022 di recepimento del Protocollo d’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm 28 luglio 2022 per la somministrazione di vaccini anti Covid-19, vaccini antinfluenzali e test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo presso le farmacie pubbliche e private convenzionate e con riferimento, da ultimo, alla DGR n. 1131 del 1° ottobre 2024;

3. di dare atto che le farmacie di comunità che concorrono all’attività di somministrazione di vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 nell’ambito della campagna stagionale 2025-2026 costituiscono parte integrante della Rete regionale di offerta vaccinale; 

4. di confermare, per la campagna vaccinale di cui al punto 3, le determinazioni di cui alla DGR n. 1131 del 1° ottobre 2024 circa i termini e le modalità operative inerenti all’attività di somministrazione dei vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 da parte delle farmacie di comunità;

5. di stabilire la seguente remunerazione per la somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali:

  • compenso per singolo inoculo, euro 6,66, comprensivo di euro 6,16 per l’atto professionale e di euro 0,50 a ristoro delle spese sostenute, tenuto conto anche degli oneri inerenti alla distribuzione intermedia; 
     
  • compenso forfettario una tantum al raggiungimento dei seguenti target vaccinali riferiti alla campagna antinfluenzale 2025-2026:
    • per le farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 450.000,00 e le farmacie urbane/rurali non sussidiate con fatturato SSN ≤ euro 300.000,00: a fronte di almeno 40 somministrazioni a carico SSN, euro 200,00 alle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna ed euro 100,00 alle farmacie che hanno aderito alla precedente campagna 2024-2025 e a fronte di almeno 90 somministrazioni a carico SSN, euro 400,00 alle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna ed euro 150,00 alle farmacie che hanno aderito alla precedente campagna 2024-2025;
    • per tutte le altre farmacie: a fronte di almeno 100 somministrazioni a carico SSN, euro 200,00 alle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna ed euro 100,00 alle farmacie che hanno aderito alla precedente campagna 2024-2025 e a fronte di almeno 130 somministrazioni, euro 300,00 alle farmacie che aderiscono per la prima volta alla campagna ed euro 150,00 alle farmacie che hanno aderito alla precedente campagna 2024-2025;

6. di stabilire la seguente remunerazione per la somministrazione in farmacia dei vaccini anti Covid-19:

  • compenso per singolo inoculo, euro 10,66, comprensivi di euro 6,16 per l’atto professionale e di euro 4,50 a ristoro delle spese sostenute, tenuto conto anche degli oneri inerenti alla distribuzione intermedia oltre che della complessità che la gestione del vaccino richiede nel suo complesso, incluso l’allestimento in dose unitaria;
     
  • compenso forfettario una tantum di euro 200,00 a favore delle farmacie che non abbiamo già raggiunto in precedenza il target di almeno n. 200 somministrazioni; 

7. di dare atto che Azienda Zero è incaricata dell’organizzazione logistica dei vaccini antinfluenzali e anti Covid-19 da destinare alle farmacie di comunità e della gestione tecnico informatica correlata allo svolgimento dell’attività di vaccinazione; 

8. di dare atto che il presente provvedimento trova copertura nell’ambito del riparto del fondo sanitario indistinto annuale, assegnato alle Aziende ULSS, fatta salva la possibilità con successivo provvedimento di utilizzare, ai fini di un totale o parziale ristoro alle Aziende stesse, eventuali finanziamenti statali disponibili, qualora dovessero rendersi disponibili per tale finalità; 

9. di incaricare le Aziende ULSS dell’attuazione del presente atto per quanto di competenza; 

10. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici dell’esecuzione del presente atto; 

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33; 

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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