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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1051 del 08 settembre 2025
Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 24. Deliberazione della Giunta regionale n. 89/CR del 29 luglio 2025.
Con il presente provvedimento si definiscono, a superamento di quanto disposto con precedente DGR n. 338/2018, le nuove modalità di compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera da parte delle persone dimesse dagli ex ospedali psichiatrici e dalle ex case di salute inserite in strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie, secondo i criteri previsti dall'art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2017.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 24 “Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute”, stabilisce che le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, qualora inserite in strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie, siano tenute alla compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri definiti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 ‘Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)’. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della medesima Legge regionale, i costi residui delle spese di ospitalità alberghiera dei medesimi soggetti sono invece posti a carico del Fondo sanitario regionale.
L’art. 3 della L.R. n. 24/2017 delega alla Giunta regionale la definizione, sentita la competente Commissione consiliare, delle modalità di compartecipazione di tali particolari utenti alle spese di ospitalità alberghiera, secondo i criteri previsti dall’art. 1.
In esecuzione di quanto previsto dalla suddetta norma, la Giunta regionale ha adottato la DGR 21 marzo 2018, n. 338 avente ad oggetto ‘Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge regionale 08 agosto 2017, n. 24. Deliberazione della Giunta regionale n. 13/CR del 20 febbraio 2018.’.
Con ricorso n. 1120/2024 è stato adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con richiesta di annullamento della nota della competente Azienda ULSS che aveva rigettato la richiesta di un ospite di integrazione alla spesa per il pagamento della retta alberghiera relativa alle annualità dal 2018 al 2024, in applicazione delle «disposizioni regionali emanate dalla Regione con valenza dall’anno 2018» e, conseguentemente, della DGR n. 338/2018, con la quale sono stati determinati i «criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici». All'esito del giudizio, è stata pronunciata la sentenza n. 512 dell’8 aprile 2025 che ha annullato i provvedimenti impugnati, «fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione con riferimento alle annualità per le quali l’istanza di compartecipazione non è stata tempestivamente proposta dal ricorrente anno per anno». Visto il contenuto di tale sentenza, si rende necessario, in sostituzione di quanto disposto con precedente DGR n. 338/2018, ridefinire con il presente atto i criteri per il calcolo della compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute.
In tale scenario, il presente provvedimento disciplina le modalità di compartecipazione esclusivamente per la specifica tipologia di utenza, ad esaurimento, costituita da persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute che siano ospiti di strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie (n. 195 casi rilevati al 30 maggio 2025 in tutto il territorio regionale). Tale specifica utenza, infatti, non è riconducibile ad altre tipologie di assistiti, tra cui, anche ed in particolare, quelle definite agli artt. 30 e 32 del DPCM 12 gennaio 2017 ‘Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza’.
Pertanto, il regime di compartecipazione introdotto in questa sede non potrà trovare, per effetto del presente atto, applicazione anche ad altre tipologie assistenziali tra cui quelle rivolte alle persone con disabilità o non autosufficienti.
Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si individua l’ISEE, così come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, quale strumento di calcolo della capacità contributiva delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute inseriti in regime residenziale, che deve essere utilizzato dalle Aziende ULSS per individuare le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate. Nello specifico, la capacità contributiva della persona dimessa da ex ospedale psichiatrico o ex casa di salute, riferita alle prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo (quota parte alberghiera), è determinata dal criterio unico del valore dell'ISEE per ogni assistito per l'anno di riferimento. La parte di retta alberghiera giornaliera eventualmente non coperta dal valore così ottenuto resta a carico del Fondo sanitario regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 24/2017.
La misura massima dell’intervento economico integrativo concesso dall’Azienda ULSS è determinato sulla base della differenza tra la retta alberghiera e la quota di compartecipazione sostenibile dall'assistito, sulla base del valore ISEE determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013.
La compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente sarà individuata utilizzando la seguente formula matematica:
ISEE utente x quota massima di compartecipazione alla spesa
Compartecipazione utente = _________________________________________________
ISEE finale
dove:
- per "compartecipazione utente" si intende il valore giornaliero sostenibile dall'assistito sulla base del proprio ISEE;
- per "ISEE utente" si intende il valore dell'ISEE dell'utente;
- per "quota massima di compartecipazione alla spesa" si intende il valore della quota giornaliera alberghiera;
- per "ISEE finale" (da determinarsi da parte dell’Azienda ULSS) si intende il valore finale oltre il quale l’utente, in presenza di un ISEE maggiore o uguale, deve farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa e che corrisponde al costo complessivo alberghiero annuale (il contesto applicativo della L.R. n. 24/2017 ha visto il coinvolgimento, per l’accoglimento di persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, di Unità di offerta con quote alberghiere differenziate).
Per valori ISEE inferiori a euro 3.000,00 non viene applicata alcuna compartecipazione. L’Azienda ULSS è chiamata a verificare quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 24/2017 in ordine alla conservazione della quota in disponibilità personale da parte dell’assistito.
Tale sistema di compartecipazione, in linea peraltro con l’orientamento giurisprudenziale, già garantisce, senza la necessità di ulteriori disposizioni aggiuntive, la conservazione della quota a favore dell’assistito contemplata dall’ultimo capoverso dell’art. 1 della L.R. n. 24/2017 che comunque va salvaguardata.
Al fine di fruire del concorso al pagamento delle spese di ospitalità alberghiera posto dall’art. 2 della L.R. n. 24/2017 a carico del Fondo sanitario regionale, ogni anno dovrà essere presentata tempestivamente all’Azienda ULSS competente apposita istanza, corredata dalla dichiarazione ISEE in vigore.
Per quando riguarda la dichiarazione ISEE, in linea con il pregresso regime disciplinato dalla DGR n. 338/2018, la stessa dovrà essere allegata all'istanza che, in sede di prima applicazione per il 2025, dovrà essere presentata dalla persona interessata all’Azienda ULSS competente entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento. A partire dal 2026, la medesima istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza indicata dalla normativa vigente in materia di ISEE.
Alla luce di quanto sopra esposto con il presente atto si propone di finanziare l’intervento di spesa in oggetto per l’esercizio corrente, con copertura a carico dei Finanziamenti della GSA dell’esercizio 2025, afferenti al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, per l’importo di euro 5.000.000,00 da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore delle Aziende ULSS come specificato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente atto. La previsione di riparto è stata definita sulla base del fabbisogno teorico massimo rappresentato da ciascuna Azienda ULSS, considerate le dichiarazioni ISEE acquisite dalle stesse Aziende e in relazione alle rette (parte alberghiera) delle strutture che accolgono gli assistiti.
Tale finanziamento verrà erogato alle Aziende ULSS per il tramite di Azienda Zero, responsabile della GSA ai sensi dell’art. 2 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, alla quale sono già state trasferite tutte le risorse relative ai finanziamenti della GSA 2025, con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 16 del 14 marzo 2025.
Considerato, tuttavia, che tra le linee di spesa GSA per l’anno 2025 di cui al Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 26/2025 non è stata prevista la linea di spesa per il finanziamento di quanto in oggetto, con il presente provvedimento si propone la seguente variazione di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA):
La Giunta regionale, con Deliberazione/CR n. 89/2025, ha approvato la proposta di determinazione delle nuove modalità di compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri previsti dall'art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2017, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.
La Quinta Commissione consiliare ha esaminato nella seduta n. 161 del 2 settembre 2025 la proposta di Deliberazione della Giunta regionale succitata ed ha espresso parere favorevole a maggioranza (parere n. 542 trasmesso con prot. reg. n. 427070 del 3 settembre 2025).
Infine si propone di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione dello stesso alle Aziende ULSS del Veneto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 724;
VISTO il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
VISTE la L.R. 8 agosto 2017, n. 24 e la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
VISTA la DGR 21 marzo 2018, n. 338;
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 26/2025;
VISTA la sentenza n. 512 dell’8 aprile 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;
VISTA la DGR n. 89/CR del 29 luglio 2025;
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 2 settembre 2025;
delibera
- per "quota maassima di compartecipazione alla spesa" si intende il valore della quota giornaliera alberghiera;
- per "ISEE finale" (da determinarsi da parte dell’azienda ULSS) si intende il valore finale oltre il quale l’utente, in presenza di un ISEE maggiore o uguale, deve farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa e che corrisponde al costo complessivo alberghiero annuale (il contesto applicativo della L.R. n. 24/2017 ha visto il coinvolgimento, per l’accoglimento di persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, di Unità di offerta con quote alberghiere differenziate);
(seguono allegati)
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