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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 114 del 19 agosto 2025


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 849 del 29 luglio 2025

Interventi di Bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale. Disciplina attuativa dell'articolo 242-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le “Linee Guida” che disciplinano la realizzazione di interventi e opere, così come individuati dall’articolo 242-ter al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, da realizzarsi nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale. Vengono contestualmente approvati i modelli per le comunicazioni o per le istanze previste dalle “Linee Guida” che il proponente deve trasmettere all'Ente Procedente e, nei casi, all’Ente Competente.

L'Assessore Roberto Marcato, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale) stabilisce le procedure tecnico - amministrative da seguire per la bonifica dei siti contaminati (Parte Quarta Titolo V, articoli da 239 a 253). Nell'ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati, la Regione del Veneto, con la Legge regionale n. 19 del 23 luglio 2013, ha individuato il Bacino scolante nella Laguna di Venezia quale ambito territoriale di propria competenza per l'approvazione di progetti di bonifica ambientale, permanendo tale competenza in capo ai comuni nel resto del territorio regionale.

A seguito dell'entrata in vigore dell’art. 242-ter “Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica” (introdotto dall'articolo 52, comma 1 della Legge n. 120 del 2020, poi modificato dall'art. 37, comma 1, lettera c) della Legge n. 108 del 2021), è stata inserita una disciplina specifica per la realizzazione di interventi e opere all'interno di siti oggetto di procedimenti di bonifica, inclusi quelli di interesse nazionale (SIN). Questo articolo permette infatti di realizzare una serie di interventi e opere che, pur non essendo direttamente legati al procedimento di bonifica in corso, sono necessari per altri scopi, come la sicurezza dei luoghi di lavoro, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, o per progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il medesimo art. 242-ter al comma 3 specifica che, per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis, nonché per quelli di cui all’ art. 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell’Ambiente, con proprio decreto per le aree SIN, e le Regioni, per le restanti aree, provvedano all’individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione delle interferenze da parte dell’Autorità Competente dei procedimenti di bonifica ai sensi del Titolo V, Parte quarta dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e, qualora necessario, definiscano i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo.

In base a tale disposizione normativa, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il D.M. del 23 gennaio 2023, n. 45, ha in effetti disciplinato, relativamente alle aree SIN di propria pertinenza, le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione di interferenza con il procedimento di bonifica in corso, nonché i criteri e le procedure per tale valutazione e le relative modalità di controllo. In sintesi, il Decreto n. 45/2023 ha stabilito quali tipi di interventi in siti contaminati possono essere eseguiti senza una specifica valutazione da parte dello stesso Ministero dell'Ambiente e quali invece richiedano tale valutazione, in modo tale da determinare una semplificazione ed una accelerazione negli iter amministrativi anche in rispetto alla tempistica prevista da alcuni progetti finanziati con il PNRR.

Per quanto attiene all'ambito territoriale esterno al Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1688 del 30 dicembre 2022, la modulistica unificata, semplificata e standardizzata per istanze e comunicazioni relative alla progettazione ed esecuzione degli interventi di bonifica di siti contaminati nel territorio regionale, comprendendo la possibilità di utilizzare la suddetta modulistica anche per le istanze riconducibili alla disciplina prevista dall'art. 242-ter, senza tuttavia definire una specifica regolamentazione, come previsto dallo stesso art. 242-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

A seguito di un’approfondita analisi critica del D.M. n. 45/2023 la Direzione Progetti speciali per Venezia e la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica hanno quindi predisposto ed elaborato delle proprie “Linee Guida” da seguire per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica per le aree fuori dai SIN, mantenendo volutamente lo schema costruttivo del D.M. n. 45/2023 ed elencando con maggiore dettaglio le attività che possono ricadere nell’ambito di applicazione dell’art. 242-ter. Tali “Linee Guida” inoltre precisano quali siano i contenuti delle relazioni asseverate, chiarendo il grado e le modalità di coinvolgimento dell’ARPAV nei procedimenti che non necessitano di valutazione delle interferenze e, per i casi previsti, definendo i criteri per la valutazione delle interferenze da parte dei Soggetti Competenti quali la Regione, per le aree comprese all’interno del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia, e i Comuni per le aree esterne al Bacino Scolante.

L’approvazione di tali “Linee Guida” risulta di fondamentale importanza per la corretta gestione delle pratiche amministrative di opere o interventi che dovessero essere richiesti in siti oggetto di procedimenti di bonifica, in modo che l’Autorità Procedente, cioè quella deputata, per legge, al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo o, nel caso, titolare della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), abbia gli strumenti per valutare se l’intervento proposto interferisca o non interferisca sulle matrici ambientali e, nel caso, le modalità di coinvolgimento dell’Autorità Competente del procedimento di bonifica quando e qualora l’interferenza si determini.

La mancanza, sino ad oggi, di un simile strumento ha determinato un grado di incertezza da parte delle Autorità Procedenti nell’individuare il corretto iter amministrativo da applicare agli interventi e alle opere da realizzare in aree oggetto di procedimento di bonifica, spesso oggetto di richieste di chiarimenti da parte degli Enti Locali che, nell’indeterminazione, si sono rivolti alla Regione per delle precisazioni con conseguente rallentamento nei procedimenti.

La pubblicazione delle presenti “Linee Guida” viene accompagnata anche da specifici modelli, come volutamente richiamati dagli articoli e dai commi delle medesime, in modo tale che la presentazione di istanze e relative comunicazioni sia standardizzata nei contenuti a livello regionale per agevolare le PP.AA., le imprese e i liberi professionisti in fase di produzione della documentazione, nonché gli Enti Procedenti e nei casi previsti gli Enti Competenti per un rapido esame sulla completezza di ciò che viene presentato a tutto vantaggio della celerità del procedimento amministrativo.

Tale standardizzazione, oltre che essere uno degli obiettivi del PNRR, è in linea con le modalità operative dettate dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii., che sistematizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

Le “Linee Guida” e la nuova modulistica sono state inoltre sviluppate anche con la fattiva collaborazione della Direzione Semplificazione normativa e procedimentale per l'attuazione del PNRR in ambito regionale, nonché degli altri Enti coinvolti nei procedimenti, in particolare ARPAV, Città metropolitana di Venezia e Province (per il tramite di UPI), Comuni (per il tramite di ANCI), nonché di UNIONCAMERE e CONFINDUSTRIA Veneto, che hanno fornito i propri contributi tecnici volti ad ottimizzare e uniformare i procedimenti amministrativi di bonifica dei siti contaminati, anche sulla base della propria esperienza acquisita.

Con il presente provvedimento si propone, quindi, l’approvazione delle “Linee Guida” per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, ai sensi dell’art. 242-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché i modelli di presentazione delle comunicazioni e delle istanze ai sensi delle medesime “Linee Guida”, tutti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, come di seguito riportate:

  • Allegato A - “Linee Guida” per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, ai sensi dell’art. 242-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
  • Allegato B - Comunicazione per interventi ed opere da realizzare in via d’urgenza in siti oggetto di procedimento di bonifica - art. 4, comma 3 delle “Linee Guida”;
  • Allegato C - Comunicazione da trasmettere per interventi ed opere da realizzare in siti oggetto di procedimento di bonifica - art. 5, comma 3 delle “Linee Guida”;
  • Allegato D - Comunicazione per interventi ed opere da realizzare in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (MISO) - art. 6, comma 1 delle “Linee Guida”;
  • Allegato E - Comunicazione da trasmettere per interventi ed opere da realizzare in siti oggetto di procedimento di bonifica - art. 7, comma 6 delle “Linee Guida”;
  • Allegato F - Istanza di valutazione delle interferenze per interventi ed opere da realizzare in siti oggetto di procedimento di bonifica - artt. 8 e 9 delle “Linee Guida”.

Si incarica il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, di concerto con il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie sia alle “Linee Guida”, Allegato A, sia ai modelli contenuti negli Allegati B, C, D, E e F.

Da ultimo si precisa che la disciplina introdotta con la presente deliberazione diverrà efficace e si applicherà esclusivamente alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento al Titolo V, Parte IV, recante la disciplina per la bonifica dei siti contaminati, e precisamente, gli artt. 242, 242-bis, 242-ter, 244, 245 e 249; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con legge dell’11 settembre 2020 n. 120; 

VISTI altresì gli art. 12 e 13 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recanti “Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 26 gennaio 2023, n. 45; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo; 

VISTI i Decreti ministeriali con cui sono state perimetrate le aree dei siti di interesse nazionale (SIN), Decreto del Ministro dell’Ambiente 23 febbraio 2000 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera), Decreto del Ministro dell’Ambiente 24 aprile 2013, n. 144 (Riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera) e Decreto del Ministro dell’Ambiente 22 dicembre 2016, n. 386 (Ridefinizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera); 

VISTA la Legge regionale n. 17 del 27 febbraio 1990; 

VISTA la Legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000; 

VISTA la Legge regionale n. 19 del 23 luglio 2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1688 del 30 dicembre 2022; 

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dare atto della necessità di definire le procedure amministrative per la realizzazione di interventi di bonifica di siti contaminati ricadenti nel territorio regionale;
  3. di approvare le “Linee Guida” per la realizzazione di interventi e opere nei siti oggetto di procedimento di bonifica della Regione del Veneto non ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, ai sensi dell’articolo 242-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, come predisposte dalla Direzione Progetti speciali per Venezia e dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di approvare il Modello di comunicazione per interventi ed opere da realizzare in via d’urgenza in siti oggetto di procedimento di bonifica - art. 4, comma 3 delle “Linee Guida”, come riportato nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  5. di approvare il Modello di comunicazione da trasmettere per interventi ed opere da realizzare in siti oggetto di procedimento di bonifica - art. 5, comma 3 delle “Linee Guida”, come riportato nell’Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  6. di approvare il Modello di comunicazione per interventi ed opere da realizzare in presenza di attività di messa in sicurezza operativa (MISO) - art. 6, comma 1 delle “Linee Guida”, come riportato nell’Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  7. di approvare il Modello di comunicazione da trasmettere per interventi ed opere da realizzare in siti oggetto di procedimento di bonifica - art. 7, comma 6 delle “Linee Guida”, come riportato nell’Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  8. di approvare il Modello di istanza di valutazione delle interferenze per interventi ed opere da realizzare in siti oggetto di procedimento di bonifica - artt. 8 e 9 delle “Linee Guida”, come riportato nell’Allegato F, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  9. di stabilire che la disciplina introdotta con la presente deliberazione diverrà efficace e si applicherà esclusivamente alle istanze presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
  10. di stabilire che le precedenti istanze di valutazione degli interventi e delle opere da realizzarsi nei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche presentate secondo le modalità approvate con DGR n. 1688 del 30/12/2022, proseguiranno l'iter istruttorio in accordo con le disposizioni di cui all'art. 242-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di incaricare il Direttore della Direzione Progetti Speciali per Venezia, di concerto con il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie sia alle “Linee Guida”, sia alla modulistica elencata ai precedenti punti 4, 5, 6, 7 e 8;
  13. di incaricare la Direzione Progetti Speciali per Venezia dell'esecuzione del presente atto;
  14. di trasmettere il presente provvedimento alla Città metropolitana di Venezia, alle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona, all'ARPAV, ad ANCI, a UPI e ai Comuni della Regione del Veneto;
  15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

Dgr_849_25_AllegatoA_562593.pdf
Dgr_849_25_AllegatoB_562593.pdf
Dgr_849_25_AllegatoC_562593.pdf
Dgr_849_25_AllegatoD_562593.pdf
Dgr_849_25_AllegatoE_562593.pdf
Dgr_849_25_AllegatoF_562593.pdf

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