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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 04 aprile 2025


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 293 del 24 marzo 2025

Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III. Recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e del Decreto MASAF n. 289235 del 28.6.2024 di attuazione nazionale delle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1468.

Note per la trasparenza

Il provvedimento individua le disposizioni regionali applicative per l’anno 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il regime di “Condizionalità Rafforzata”, istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I “Criteri di Gestione Obbligatori” (di seguito CGO) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.  

Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (di seguito BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Il regime di Condizionalità Rafforzata, in coerenza con quanto disposto dall’Allegato III e dalla Sezione 2 – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel dettare le regole di Condizionalità Rafforzata, elenca i tre Settori specifici in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA:

  • il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
  • la salute pubblica e delle piante;
  • il benessere degli animali.

I Settori richiamati sono a loro volta suddivisi in 7 temi: cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento); acqua; suolo (protezione e qualità); biodiversità e paesaggio (protezione e qualità); sicurezza alimentare; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

La Politica Agricola Comune 2023-2027 ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell’aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una “architettura verde”, quale strumento funzionale a massimizzare l’ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro.

La Condizionalità Rafforzata mantiene quindi il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di norme relative alle BCAA e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening, nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della PAC 2023-2027.

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri. Non sono più presenti i criteri di Identificazione e Registrazione e Malattie degli animali previsti nella passata programmazione; gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati. Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all’utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è stato il Requisito minimo sul benessere animale.

Con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione europea finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvando con esso anche i contenuti delle BCAA di Condizionalità Rafforzata, successivamente ripresi e formulati insieme ai CGO all’interno dello specifico Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) n. 147385 del 9.3.2023, approvato d’intesa con le Regioni nella seduta del 2.3.2023 e successivamente modificato ed integrato con Decreto MASAF n. 96279 del 27.2.2024 e con Decreto MASAF n. 101344 del 29.2.2024.

Le disposizioni normative nazionali contenute nel DM MASAF n. 147385 del 9.3.2023 sono state da ultimo modificate da successivo DM MASAF n. 289235 del 28.6.2024, a seguito degli adeguamenti normativi recati dal Regolamento (UE) n. 1468 del 14.5.2024 che ha introdotto, già a partire del 1° gennaio 2024, una serie di modifiche ai Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 relative alle norme BCAA, modificando taluni obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027.

Inoltre, il DM MASAF n. 289235/2024 ha trasposto nell’ordinamento nazionale, così come indicato dal Regolamento (UE) 2024/1468, alcune semplificazioni inerenti il sistema di controllo e sanzione della Condizionalità Rafforzata.

Tali semplificazioni della PAC, individuate a livello comunitario e nazionale, con validità a partire dal 1° gennaio 2024, sono state quindi recepite a livello regionale con l’approvazione della DGR n. 817 del 12.7.2024, che ha disposto, tra l’altro, le modifiche delle disposizioni regionali relative alla norma BCAA7 “Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse” e alla norma BCAA8 “Elementi caratteristici del paesaggio”.

Vale la pena evidenziare che relativamente agli obblighi previsti dalla BCAA7 la Commissione europea ha risposto affermativamente ad una specifica richiesta degli Uffici del MASAF in merito alla possibilità di consentire o meno l’adozione della diversificazione colturale già dal 2025 anche ai beneficiari che hanno intrapreso la rotazione biennale nel 2024 (e che avrebbero dovuto concluderla nel 2025). Pertanto, gli agricoltori sono liberi di scegliere di applicare la diversificazione delle colture nel 2025, indipendentemente dalla scelta colturale effettuata e dalla gestione adottata nel 2024.

Infine, si evidenzia che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs. n. 42 del 17.3.2023 e s.m.i., qualora una violazione non intenzionale non abbia conseguenze sul conseguimento dell'obiettivo della norma o del criterio di gestione interessati o qualora produca conseguenze irrilevanti, non si applicano le sanzioni; in tal caso i beneficiari sono informati dall’Organismo Pagatore AVEPA della violazione accertata e delle eventuali misure correttive da adottare e sono tenuti a ricorrere ai servizi di consulenza aziendale, di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2021/2115.

Per quanto argomentato, i vincoli e gli impegni di Condizionalità Rafforzata che devono trovare applicazione nell’anno 2025 sono dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento, che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun CGO e BCAA, il campo di applicazione, i criteri, le norme e le deroghe nella Regione del Veneto per l’anno 2025.

Considerato che le Regioni, nel recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, devono preventivamente sottoporre al MASAF il testo in bozza degli impegni CGO e BCAA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del sopra citato DM n. 147385/2023 e s.m.i., al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità Rafforzata con quelle del richiamato Decreto ministeriale, in data 25.2.2025 con nota del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria prot. n. 98809 è stato trasmesso al Ministero il testo del presente provvedimento in bozza. Successivamente, con nota n. 111444 del 11.3.2025 il MASAF ha comunicato parere favorevole al testo trasmesso.

Inoltre, sulla base dei contenuti del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i. e degli specifici recepimenti normativi regionali, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA coordinamento, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli – con propria Circolare, sentite le Regioni e le Province autonome, sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità Rafforzata per il 2025.

Sulla base della presente deliberazione, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO, e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2025, con riferimento alla relativa Circolare AGEA di controllo e al presente provvedimento. Il manuale operativo e le check-list di controllo saranno sottoposti a preventiva verifica da parte degli Uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Pertanto, si rende ora necessario procedere all’approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità Rafforzata per la campagna 2025, valevoli per il corrente anno solare, così come definite nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto dei richiamati CGO e BCAA, nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 e s.m.i. del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i. «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.5.2024 n. 1468 (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24.5.2024), entrato in vigore il 25.5.2024, recante la semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 289235 del 28.6.2024 di attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 12.7.2024, che attua le disposizioni approvate dal Regolamento (UE) n. 1468/2024 di semplificazione di determinate norme della PAC, a partire dal 1° gennaio 2024;

VISTO il Decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 79 del 16 marzo 2023 che fornisce indicazioni applicative regionali riguardo all’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA 4 di Condizionalità Rafforzata, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV;

VISTO il parere favorevole del MASAF del 11/03/2025 n. 111444, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità Rafforzata della Regione del Veneto per l’anno 2025;

VISTO l’art. 2, comma 2 della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di approvare, per quanto esposto in premessa, le disposizioni regionali applicative per l’anno 2025 in materia di Condizionalità Rafforzata, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027, in recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e del Decreto MASAF n. 289235 del 28.6.2024, così come individuate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  3. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell’azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri di Condizionalità Rafforzata sono quelle individuate ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 4 del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i.;

  4. di stabilire che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all’uso di fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale sono quelli definiti dall’Allegato 2 al Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell’applicazione regionale per l’anno 2025;

  5. di dare atto che l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO, e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2025, in applicazione della relativa Circolare AGEA di controllo e della presente deliberazione;

  6. di disporre, preventivamente alla diffusione, che il manuale operativo AVEPA delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi ed in loco nella campagna 2025 siano trasmessi alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;

  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;

  9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_293_25_AllegatoA_552466.pdf

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