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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 279 del 24 marzo 2025
Piano Regionale dell'Attività di Cava (PRAC), L.R. n. 13/2018. Aggiornamento e modifica dello strumento di programmazione approvato con DCR n. 32 del 27.03.2018 a conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA). Deliberazione/CR n.8 del 27.01.2025.
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva i documenti di aggiornamento e modifica del Piano regionale dell’Attività di Cava, adeguati al parere motivato di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) n. 270 del 07.11.2024 e al previsto parere della Commissione consiliare competente n. 476 del 27.02.2025.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Il Piano regionale dell’Attività di Cava (PRAC), approvato ai sensi della L.R. 16.03.2018 n. 13 con Deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 27.03.2018, disciplina l’attività di cava nel territorio regionale e determina il dimensionamento dei materiali inerti da autorizzare per l’attività estrattiva con la finalità di garantire i fabbisogni al settore edilizio, perseguendo contestualmente, per tutti i tipi di cava, obiettivi di tutela ambientale, valorizzando nel contempo le risorse minerarie di II cat. di cui al RD n. 1443/1927 e salvaguardando le esigenze di carattere socio-economico dei settori produttivi legate alle attività estrattive.
Il Piano vigente, in linea con le disposizioni della norma regionale di settore (art. 7 della L.R. n. 13/2018), ha formulato una previsione decennale degli aspetti quantitativi per le autorizzazioni di cave di inerti. Lo strumento di pianificazione è efficace a tempo indeterminato ma deve essere comunque sottoposto a revisione periodica, almeno quinquennale, ovvero qualora se ne manifesti la necessità.
Per tale motivo le norme tecniche di attuazione del PRAC stabiliscono la necessità di un monitoraggio periodico per la verifica degli effetti dello strumento di programmazione (art. 5 delle Norme Tecniche) che consiste nella rilevazione annuale delle cave produttive e autorizzate, dei volumi di materiale estratto e delle relative destinazioni di utilizzo, nonché nel controllo degli impatti significativi sull'ambiente.
Il monitoraggio, pur riscontrando una tendenziale convergenza dell’attività estrattiva agli obiettivi del piano, ha evidenziato alcune criticità riguardo al raggiungimento di alcuni obiettivi strategici (economici e ambientali) che hanno richiesto pertanto un approfondimento per valutare consoni interventi correttivi, come la struttura dinamica del piano stesso impone.
Il rapporto di monitoraggio del Piano Regionale per l'Attività di Cava, riferito ai dati statistici 2020, è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare con nota prot. n. 599692 del 23.12.2021, come stabilito dall’art. 20 della L.R. n. 13/2018 per lo strumento di programmazione, unitamente alle valutazioni sullo stato di attuazione della norma, come previsto dall’art. 34 della medesima L.R. n. 13/2018.
Sulla scorta del rapporto trasmesso in Consiglio regionale e delle osservazioni inviate sul tema delle attività estrattive dalle associazioni di categoria, la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 29 settembre 2022 ha preso atto dell’attività di rendicontazione n. 66 sul “Rapporto di monitoraggio del Piano regionale dell’attività di cava (PRAC) e relazione sulle modalità di applicazione della legge regionale n. 13/2018”, formulando alcune osservazioni specifiche, trasmesse con nota prot. n. 452691 del 03.10.2022, al fine di valutare le opportune azioni correttive, ferma restando la coerenza complessiva del PRAC con le valutazioni condotte nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Quanto rilevato ha reso opportuna un'azione correttiva dello strumento di programmazione per riallinearlo agli obiettivi economici n. 1 “valorizzare la risorsa disponibile in rapporto ai prevedibili fabbisogni”, n. 2 “conseguire il progressivo riequilibrio, almeno a livello territoriale, tra la domanda dei materiali inerti e la disponibilità di risorse”, n. 3 “ridurre le tensioni sui costi dei materiali inerti derivanti dal trasporto a lungo raggio” e all’obiettivo ambientale specifico n. 8 “favorire l’utilizzo di materiali alternativi e di terre e rocce da scavo”, incrementando i volumi di calcare per costruzione e di detrito autorizzabili negli ambiti estrattivi previsti.
Con riferimento alla procedura di aggiornamento e revisione del Piano, la L.R. n. 13/2018 all'art. 7, commi 4 e 5 stabilisce che “Le modifiche al PRAC che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali, sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento delle proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere. 5. Costituiscono criteri informatori e caratteristiche essenziali del PRAC il dimensionamento dei fabbisogni e gli ambiti estrattivi, oggetto della valutazione ambientale strategica”.
A tale riguardo l’attività di aggiornamento dello strumento di pianificazione ha richiesto un percorso partecipato con le autorità in materia ambientale allo scopo di valutare, rispetto agli scenari elaborati e alle azioni individuate dallo strumento vigente, la necessità di opportune misure correttive.
Tale percorso è stato condotto nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla parte II del D.Lgs. n. 152 del 2006 in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA), sottoponendo la proposta di aggiornamento alla procedura della verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006.
La Giunta regionale con DGR n. 1190 del 05.10.2023, prendendo atto dei dati contenuti nel “Rapporto statistico annuale sull’attività di cava – anno 2021”, ha avviato l’iter per l’aggiornamento dello strumento di pianificazione vigente (DCR n. 32 del 27.03.2018) con il supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale (ARPAV), prevedendo approfondimenti specifici, funzionali alla revisione del documento di programmazione.
Con successiva DGR n. 640 del 10.06.2024 è stata adottata la proposta di aggiornamento e modifica di Piano, costituita da una “Relazione Tecnica” (Allegato A), un “Rapporto ambientale preliminare” (Allegato B) e dallo “Screening per la valutazione di incidenza ambientale di livello 1” (Allegato C).
La Direzione Difesa del Suolo e della Costa, in qualità di autorità procedente, per dare seguito alle procedure previste dalla DGR n. 545 del 09.02.2022 e dall’art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, ha trasmesso, con nota prot. n. 288313 del 14.06.2024, la documentazione agli uffici a supporto della Commissione Regionale per la VAS, per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità.
Considerata la rilevanza del documento in esame e allo scopo di garantire un percorso ampio e partecipato, parallelamente alla consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale svolta dall’Autorità Competente nel contesto della suddetta procedura, è stata avviata la fase di consultazione pubblica per dare la possibilità a chiunque di presentare osservazioni pertinenti, anche di carattere ambientale, sui documenti adottati, per un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione della DGR n. 640 del 10.06.2024 sul Bollettino ufficiale della Regione.
In relazione alle procedure previste è stato quindi pubblicato sul BUR Veneto n. 79 del 14/06/2024, nella sezione “avvisi” del sito istituzionale della Regione del Veneto e sulla pagina web “Georisorse”, l’avviso pubblico di adozione della documentazione di aggiornamento e modifica del PRAC, con termine per la presentazione di osservazioni il 13/08/2024.
Al riguardo sono pervenute nei termini n. 148 osservazioni da parte di 12 soggetti e 10 osservazioni fuori termine da parte di un soggetto. Tutte le osservazioni sono state valutate, anche da punto di vista ambientale, accogliendo n. 11 osservazioni di cui n. 8 parzialmente.
Terminata la fase di consultazione pubblica, recepiti i pareri formulati da 7 autorità competenti in materia ambientale e valutate le osservazioni pervenute, con nota prot. n. 480055 del 18.09.2024 e nota prot. 545000 del 23.10.2024 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici ha inviato all’Autorità competente per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS le controdeduzioni tecniche e ambientali e le conseguenti proposte di modifica dell’aggiornamento di Piano con relativo parere di coerenza del soggetto valutatore.
La Commissione Regionale VAS ha espresso, in data 07.11.2024, il parere motivato n. 270 di non assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica per l’aggiornamento del PRAC, previo rispetto di puntuali raccomandazioni.
Alla luce di tale parere e delle relative raccomandazioni impartite, con il supporto di ARPAV sono stati adeguati gli elaborati della proposta di aggiornamento del PRAC costituiti dalla Relazione Tecnica, dal Rapporto Ambientale Preliminare e dallo Screening per la valutazione di incidenza ambientale di livello 1.
Conclusa quindi la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS prevista dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale, allo scopo di consentire l’espressione del parere alla competente Commissione consiliare previsto dall’art. 7, comma 4 della Legge regionale 16 marzo 2018, n. 13, la Giunta regionale con provvedimento DGR/CR n. 8 del 27.01.2025 ha adottato la proposta di aggiornamento dello strumento di pianificazione adeguata all’esito delle osservazioni acquisite e delle valutazioni della procedura di screening VAS.
La Seconda Commissione consiliare ha esaminato il provvedimento in oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell’art. 51 del Regolamento e comma 4 dell’art. 7 della Legge regionale 16 marzo 2018, n.13 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza n. 476 del 27.02.2025 con le seguenti indicazioni: - stralciare dal comma 12 dell’articolo 17 delle Norme tecniche attuative il riferimento alla Tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 operando un riferimento alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 152/2006; - riformulare il comma 7 dell’articolo 18 delle Norme tecniche attuative nel modo seguente: “Nel caso in cui il livello di massima escursione della falda sia ad una distanza inferiore a 5 metri dal fondo scavo si deve provvedere, a lavori di estrazione conclusi con una soluzione progettuale che garantisca la protezione della falda, o al riporto sul fondo cava di uno strato dello spessore di almeno 1 metro di materiale argilloso limoso sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 m/s risultante dalla selezione e prima lavorazione di materiale di cava, e di un successivo strato dello spessore di almeno 0,5 metri costituito da terreno agrario precedentemente accantonato.
Inoltre la Giunta regionale è stata invitata:
- a provvedere, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 della legge regionale n. 13/2018, ad un aggiornamento dei valori unitari del contributo da versare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 19;
- ad individuare ulteriori soluzioni tecnico-giuridiche volte a perseguire obiettivi di autosufficienza provinciale dell’approvvigionamento in rapporto ai prevedibili fabbisogni;
- ad avviare fin da subito la nuova pianificazione di settore, adeguandola alle richieste di mercato e allineata alla programmazione delle infrastrutture del territorio.
La Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici ha valutato positivamente e ha accolto le modifiche proposte dalla Seconda Commissione consiliare in quanto non incidenti sugli aspetti ambientali valutati nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), modificando di conseguenza gli allegati posti in approvazione.
Per quanto attiene invece l'invito rivolto alla Giunta regionale da parte della Seconda Commissione consiliare si ritiene di rinviare l'avvio della procedura per una nuova pianificazione di settore alla luce degli esiti delle attività di monitoraggio del presente aggiornamento dello strumento di pianificazione.
Infine non è allegata al presente provvedimento la documentazione oggetto della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ovvero le “Osservazioni all’aggiornamento, controdeduzioni e proposte di modifica” e il “Parere motivato della Commissione regionale VAS n. 270 del 7 novembre 2024”, rispettivamente Allegato D e Allegato E della DGR/CR n. 8 del 27.01.2025 oggetto di parere da parte della Seconda Commissione consiliare, in quanto non costituenti documenti tecnici della pianificazione.
Si conclude pertanto con il presente atto il procedimento di aggiornamento dello strumento di pianificazione vigente secondo le procedure previste dall’art. 7 della L.R. n. 13/2018 e dalla Parte II, Titolo II del Codice Ambientale, sottoponendo all’approvazione della Giunta regionale la documentazione costituita da “Relazione Tecnica” (Allegato A), “Rapporto Ambientale Preliminare” (Allegato B), lo “Screening per la valutazione di incidenza ambientale di livello 1” (Allegato C) e "Norme Tecniche Attuative" (Allegato A1), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
VISTA la L.R. 18.10.1996, n. 32;
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale 27.03.2018, n. 32;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 09.02.2022, n. 545;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 05.10.2023, n. 1190;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 10.06.2024, n. 640;
VISTO il parere della Commissione regionale VAS n. 270 del 07.11.2024;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale/CR del 27.01.2025, n.8;
VISTO il parere della Seconda Commissione consiliare n. 476 del 27.02.2025;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 31.12.2012, n. 54.
delibera
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiornamento del Piano Regionale dell’Attività di Cava (PRAC), ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 13/2018, costituita dai seguenti documenti, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
3. di rinviare ad una prossima attività di monitoraggio degli effetti del Piano Regionale dell'Attività di Cava ogni valutazione in merito all'avvio della procedura per una nuova pianificazione di settore;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa dell’esecuzione del presente atto;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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