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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1537 del 30 dicembre 2024
Convenzione tra Regione del Veneto, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) ed Unioncamere del Veneto per l'attuazione dell'articolo 11 della Legge regionale 19 agosto 1996 n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi freschi e conservati".
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare lo schema di convenzione triennale fra Amministrazione regionale, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e Unioncamere del Veneto, per l'attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 23/1996 riguardante il riconoscimento dei soggetti idonei alla identificazione delle specie fungine da commercializzare.
L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
Con L.R. 19 agosto 1996, n. 23 la Regione del Veneto ha disciplinato la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati, in attuazione della Legge 23 agosto 1993, n. 352 che fissa i principi fondamentali in materia e al Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376: "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
L'art. 11 della citata L.R. n. 23/1996 prevede che, per ottenere l'autorizzazione alla vendita dei funghi epigei freschi spontanei, l'esercente deve essere riconosciuto idoneo all'identificazione delle specie fungine commercializzate "dai competenti servizi territoriali della Regione", individuati dalla Giunta regionale; a tal riguardo ai candidati riconosciuti idonei sono rilasciati i relativi attestati di "superamento di prova d'esame e di dichiarazione di idoneità all'identificazione" delle specie fungine commercializzate.
Con le Deliberazioni n. 5755 del 17 dicembre 1996 e n. 2759 del 3 agosto 1999 la Giunta regionale ha individuato nell'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto ESAV - ora Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) - la struttura competente a gestire gli aspetti organizzativi ed operativi riguardanti il riconoscimento dell'idoneità alla identificazione delle specie fungine commercializzate e in Unioncamere del Veneto la struttura col compito di affiancare Veneto Agricoltura nelle fasi gestionali ed organizzative delle procedure finalizzate al riconoscimento dell'idoneità di cui al punto precedente.
Con Decreto del Dirigente della Direzione Commercio n. 29 del 27 aprile 2001 è stata quindi approvata la metodologia ordinaria per lo svolgimento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità alla identificazione dei funghi freschi spontanei e dei funghi porcini secchi sfusi ai fini della commercializzazione.
Successivamente, con D.G.R. n. 536 del 2 marzo 2010, la Giunta regionale ha approvato il testo dello schema di convenzione fra Amministrazione regionale, Veneto Agricoltura e Unioncamere del Veneto, per l'attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 23/1996, sottoscritta in data 7 luglio 2010 e della durata prevista di cinque anni.
Con le D.G.R. n. 790 del 14 maggio 2015 e n. 1793 del 7 novembre 2016 si è ritenuto di provvedere alla proroga della convenzione stessa e con D.G.R. n. 1998 del 6 dicembre 2016 si sono precisate alcune norme relative alla modalità di erogazione e rendicontazione delle somme versate per l'attuazione dell'attività di cui sopra.
Con D.G.R. n. 399 del 02 aprile 2019 e con D.G.R. n. 943 del 02 agosto 2022 è stata rinnovata la convenzione tra la Regione del Veneto, Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura) ed Unioncamere del Veneto per l'attuazione dell'art. 11, con scadenza rispettivamente al 31/12/2021 e al 31/12/2024.
Si autorizza il Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi alla sottoscrizione della convenzione con l’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e Unioncamere del Veneto, autorizzandolo altresì ad apportarvi tutte le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per la miglior tutela degli interessi regionali.
Per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 verrà dato corso alla convenzione con uno stanziamento massimo di € 30.000,00 per esercizio finanziario, che verrà allocato al capitolo di spesa 032270 "Finanziamento degli interventi per il riconoscimento dell'idoneità alla commercializzazione dei funghi (art. 11 L.R. 19.08.1996, n. 23)".
Nel corrente anno finanziario, sia Veneto Agricoltura che Unioncamere del Veneto si sono resi disponibili a proseguire l'attività di collaborazione con la Regione del Veneto per l'applicazione dell'art. 11 della L.R. 19 agosto 1996, n. 23 e rinnovare la convenzione fino al 31/12/2027.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 23 agosto 1993, n. 352: "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati", come modificata dal D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";
VISTA la Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23: "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTO il Regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 4, Regolamento di attuazione della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 12 "Statuto del Veneto", ai sensi dell'art. 30 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 5755 del 17 dicembre 1996, n. 2759 del 3 agosto 1999, n. 536 del 2 marzo 2010, n. 790 del 14 maggio 2015, n. 1793 del 7 novembre 2016, n. 1998 del 6 dicembre 2016, n. 399 del 2 aprile 2019 e n. 943 del 2 agosto 2022;
delibera
(seguono allegati)
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