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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1442 del 03 dicembre 2024
Approvazione dei criteri e delle modalità per il trasferimento in ambito regionale di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti. Art. 2, comma 2-bis, L. n. 475/1968 e s.m.i..
Con il presente provvedimento si definisce, in applicazione dell’art. 2, comma 2-bis della Legge 23 aprile 1968, n. 475 e s.m.i., introdotto dall’art. 1, comma 161 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e tenuto conto che la competenza in via esclusiva in materia di pianificazione territoriale delle farmacie è propria dei Comuni ai sensi dell’art. 2 della L. n. 475/1968 e s.m.i, la procedura, da avviare con cadenza biennale negli anni dispari, finalizzata a possibili trasferimenti di farmacia, su istanza del farmacista titolare.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 161 nell'integrare l’art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475 e s.m.i. con il comma 2-bis, ha riconosciuto al farmacista titolare di farmacia non sussidiata che, ubicata in un Comune con popolazione inferiore a 6.600 abitanti risulti soprannumeraria per decremento della popolazione, la possibilità di trasferire la stessa, previa debita istanza, presso i Comuni della medesima Regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del medesimo art. 2 della L. n. 475/1968, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, fatta salva la procedura concorsuale di cui all'art. 11 del Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i. (c.d. concorso straordinario farmacie).
Detta norma stabilisce altresì che per tale finalità debba essere redatta apposita graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate e che l’intera procedura di trasferimento si perfezioni in data anteriore alle procedure di concorso ordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche per il privato esercizio ai sensi dell’art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 362; in caso di accoglimento dell’istanza del titolare di farmacia, il relativo trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.
Per quanto riguarda il concorso straordinario farmacie di cui alla DGR n. 2199 del 6 novembre 2012, le relative procedure si sono concluse con il compimento del 12° interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria – giusta Decreto del Direttore della competente Direzione Farmaceutico-Protesica-dispositivi medici n. 75 del 29.12.2022 – ovvero con l’assegnazione e apertura delle sedi farmaceutiche ivi previste ed accettate dai candidati stessi. A seguire, la Regione del Veneto, ha comunicato ai Comuni interessati l’elenco delle farmacie che, a conclusione della procedura concorsuale straordinaria, non sono state assegnate, per le successive eventuali relative determinazioni di competenza circa l’esercizio del diritto di prelazione di cui agli artt. 9 e 10 della L. n. 475/1968 e s.m.i., qualora di interesse e tenuto conto dei presupposti di legge.
Tutto ciò premesso, e tenuto conto che compete ai Comuni revisionare il numero di farmacie spettanti entro il mese di dicembre di ogni anno pari ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 della L. n. 475/1968 e s.m.i., necessita definire idonea procedura finalizzata a possibili trasferimenti di farmacie in applicazione del sopra richiamato art. 2, comma 2-bis della L. n. 475/1968 e s.m.i.. Tale norma riserva il trasferimento espressamente al farmacista titolare, così escludendo dalla procedura di trasferimento le farmacie pubbliche e le farmacie aventi per titolare una società di persone o di capitali.
Detta procedura, in considerazione di quanto sopra, sarà da avviare con cadenza biennale, negli anni dispari, ove risultino sedi farmaceutiche di nuova istituzione all’esito del procedimento di revisione biennale delle piante organiche delle farmacie, espletato dai Comuni negli anni pari, o vacanti, per le quali, ai sensi degli artt. 9 e 10 della L.n. 475/1968, non sia esercitabile il diritto di prelazione, ovvero non sia stato esercitato dai Comuni.
Per tale finalità, si propone di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, recante criteri e modalità per l’espletamento della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, nonché l’Allegato A1, quale facsimile di domanda di trasferimento di farmacista titolare di farmacia soprannumeraria, comprensiva dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
In particolare, detta procedura di trasferimento stabilisce che:
Si propone, inoltre, di incaricare:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sanitarie;
VISTA la Legge 2 aprile 1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 31 maggio1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”;
VISTA la Legge 8 novembre 1991 n. 362 “Il riordino del settore farmaceutico”;
VISTO il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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