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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1272 del 05 novembre 2024
Determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2024-2026 nei confronti degli Istituti o Centri di Riabilitazione (ICR) delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.
Con il presente provvedimento si propone la definizione dei tetti di spesa per l’assistenza extraospedaliera volta al recupero funzionale e sociale delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, residenti nella regione del Veneto, nei confronti degli Istituti o Centri di Riabilitazione (ICR) - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per il triennio 2024-2026.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La Deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’organizzazione dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari” ha recepito il provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero “Linee-guida di riabilitazione” e ha provveduto a reinquadrare l’attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di Riabilitazione, ex art. 26 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nella fattispecie prevista anche dal D.P.R. del 14 gennaio 1997 come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale (CPRF) delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.
Con Decreto dell’allora Segretario Regionale per la Sanità (ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale) n. 87 del 23 maggio 2012 si è proceduto alla presa d’atto dell’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sul documento concernente “Piano di indirizzo per la riabilitazione” come previsto dall’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 10 febbraio 2011.
In seguito all’evoluzione della normativa ed al conseguente ampliamento della definizione dei trattamenti di riabilitazione, di cui all’art. 34 del DPCM del 12 gennaio 2017 (Nuovi LEA) è stato eliminato dalla denominazione del modello ministeriale associato, il riferimento all’art. 26 della Legge n. 833/1978, e rinominato in “Istituti o Centri di Riabilitazione”; pertanto si ritiene opportuno, in coerenza con le indicazioni ministeriali denominare tale tipologie di strutture “Istituti o Centri di Riabilitazione” (ICR).
La programmazione dell’attività degli Istituti o Centri di Riabilitazione (ICR) delle persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, accreditati, è stata disciplinata con varie deliberazioni della Giunta regionale. Per ultimo con la DGR n. 317 del 18 marzo 2021, modificata parzialmente dalla DGR n. 1092 del 6 settembre 2022, si è provveduto all’assegnazione dei budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera nei confronti delle strutture di cui sopra, per il triennio 2021-2023. La citata deliberazione, per la espressa previsione di proroga indicata, è tuttora vigente.
Al fine di garantire continuità di assistenza e consentire la programmazione delle attività nel medio-lungo periodo, si rende necessaria la determinazione dei tetti di spesa per il triennio 2024-2026. Per la determinazione dei relativi importi, sono stati presi in considerazione: i budget assegnati con la DGR n. 317 del 18 marzo 2021 e s.m.i., i dati di attività derivanti dal flusso informativo regionale correlati ad eventuali richieste di integrazione e i fabbisogni espressi dalla Aziende Ulss di riferimento territoriale.
Per quanto sopra espresso, con il presente provvedimento, si propone, che il budget annuale di ciascuna singola struttura erogatrice, per il triennio 2024-2026, sia costituito dagli importi indicati nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento, confermando che l’importo assegnato costituisce il tetto finanziario massimo attribuito e non superabile, con l’eccezione sotto specificata.
Le Aziende Ulss possono procedere alla compensazione aziendale di eventuali richieste di quote aggiuntive di budget avanzate dagli Istituti o Centri di Riabilitazione” (ICR) afferenti, attraverso la ripartizione delle economie realizzate dalle altre strutture territorialmente di competenza, sempre nel rispetto del tetto massimo complessivo annuale aziendale.
Tale compensazione dovrà essere approvata con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda Ulss entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, trasmettendo lo stesso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, alla Direzione Programmazione Sanitaria e ad Azienda Zero per i seguiti di competenza.
I tetti di cui all’Allegato A decorrono dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026. Considerata la peculiarità dei pazienti nei confronti dei quali le strutture erogano le prestazioni e la possibile diversa distribuzione, nell’arco dei mesi dell’anno, delle attività, si ritiene che, nel rispetto del budget annuale assegnato, sia possibile derogare al meccanismo della ripartizione del budget in dodicesimi, garantendo in ogni caso la continuità dell’attività per tutto l’anno.
Inoltre, al fine di assicurare agli erogatori la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell’ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2026, della deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei budget per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all’adozione della nuova deliberazione. I budget per ogni mese di “vacatio” saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all’erogatore con il presente atto.
Si precisa che l’assegnazione degli importi di budget denominati nell’Allegato A “da assegnare” e contestuale individuzione dei beneficiari degli stessi, è rinviata a successivo decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, che avverrà a conclusione degli esiti dell’avviso straordinario di cui alla DGR n. 788 del 12 luglio 2024 rivolto, anche, a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie appartenenti alla tipologia di “Centri e presidi di riabilitazione funzionale disabili psichici, fisici e sensoriali ex art. 26 l. n. 833/1978 - Classificazione: BC/4” che hanno presentato istanza per nuovo accreditamento.
Il Direttore Generale dell’Azienda Ulss di riferimento territoriale ed il Legale rappresentante dell’Istituto o Centro di Riabilitazione (ICR) assegnatario di budget, dovranno stipulare un accordo contrattuale, così come previsto dall’Allegato C della DGR n. 317 del 18 marzo 2021, indicando il numero e la tipologia delle prestazioni contrattate. Le Aziende Ulss dovranno inviare copia degli accordi contrattuali sottoscritti entro il 30 aprile di ogni anno ad Azienda Zero, la quale ai fini del monitoraggio degli stessi, dovrà predisporre una relazione in merito che dovrà essere inviata alla Direzione Programmazione Sanitaria entro il 30 giugno di ogni anno.
L’attività erogata dagli Istituti o Centri di Riabilitazione (ICR) è oggetto di obbligo di trasmissione attraverso il flusso informativo regionale ed il nuovo flusso ministeriale SIAR, istituito con Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 123 del 28 settembre 2023, la cui gestione è affidata ad Azienda Zero, rispettando le scadenze previste ed inserendo le informazioni richieste anche per i pazienti extra regione. Azienda Zero provvederà a monitorare mensilmente l’attività erogata dalle strutture e il trend di utilizzo delle risorse dedicate, elaborando un report semestrale (entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno) e segnalando tempestivamente alla Direzione Programmazione Sanitaria e all'Azienda Ulss di competenza eventuali scostamenti significativi.
Le prestazioni erogate dagli Istituti o Centri di riabilitazione (ICR) sono soggette a verifica come stabilito nel sistema regionale dei controlli, di cui al Decreto del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n. 47 del 28 marzo 2022.
Si conferma, analogamente agli anni precedenti, il riconoscimento agli erogatori oggetto del presente provvedimento dell’attività di certificazione scolastica ed accompagnamento all’integrazione, che potrà essere richiesta attraverso l’accreditamento istituzionale specifico per tale attività. Si rinvia a successivo decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria un approfondimento specifico sul percorso di riconoscimento dei Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) con la definizione dei codici delle prestazioni con relative tariffe associate allo stesso, a conclusione degli approfondimenti della Direzione Programmazione Sanitaria. L’erogazione di tali prestazioni è compresa nel budget di cui all’Allegato A.
Si dà atto che gli oneri di cui al presente atto, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle quote provenienti dalla ripartizione delle risorse del Fondo Sanitario Regionale che sono assegnate alle corrispondenti Aziende sanitarie, a titolo di finanziamento per l'erogazione dei LEA, in ciascuno degli esercizi con appositi provvedimenti della Giunta regionale. Tali finanziamenti saranno erogati attraverso Azienda Zero come previsto dalla L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
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