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Materia: Viabilità e trasporti
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1205 del 22 ottobre 2024
Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia - Rodigino. Individuazione Autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione unica e modalità di funzionamento dello sportello unico digitale. Adempimenti connessi agli artt. 5 e 12 del D.P.C.M. n. 40/2024.
Con il presente provvedimento si procede all’individuazione delle Autorità competenti al rilascio, nelle aree ricadenti nell’ambito della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia - Rodigino, dell’Autorizzazione unica di cui all’art. 12 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40. Contestualmente, si provvede all’approvazione delle modalità di funzionamento dello sportello unico digitale di cui all'art.5, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. n. 40/2024.
L'Assessore Francesco Calzavara per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 è stata istituita la Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia - Rodigino, avente come fulcro il Porto di Venezia e che interessa aree localizzate nei territori di venti Comuni veneti: Venezia, Chioggia, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Polesella, Rovigo, Salara, Stienta e Trecenta.
L’istituzione delle “Zone logistiche semplificate” (nel seguito anche “ZLS”) è disciplinata, in primo luogo, all'art. 1, comma 61 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), che le identifica quali strumenti finalizzati alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni “più sviluppate” e “in transizione", così come individuate dalla normativa europea, non ricomprese nella “Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica”, di cui al comma 2 dell'art. 9 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162.
Tra gli aspetti che caratterizzano le sopracitate ZLS vi è la previsione, di cui all'art. 1, comma 64 della predetta L. n. 205/2017, secondo la quale le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nelle ZLS hanno la possibilità di fruire di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative, individuate mediante un espresso rimando alle disposizioni previste dalla disciplina inerente le “Zone economiche speciali” (nel seguito anche “ZES”), quest’ultime introdotte dagli artt. 4 e 5 del Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123.
In particolare, il novero delle semplificazioni di natura amministrativa a cui hanno accesso le imprese operanti nelle ZLS si identifica nelle forme di semplificazione di cui agli artt. 5 e 5-bis, commi 1 e 2 del predetto D.L n. 91/2017. A titolo esemplificativo rientra, tra le sopracitate semplificazioni, la riduzione di un terzo dei termini procedimentali previsti agli artt. 2 e 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di quelli previsti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché di quelli stabiliti dai rispettivi regolamenti attuativi in materia edilizia, di autorizzazione unica ambientale (AUA), di autorizzazione paesaggistica e di concessioni demaniali portuali.
Il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto una rilevante modifica del quadro normativo concernente le ZLS, demandando ad un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concretizzatosi nel citato DPCM n. 40/2024, la completa revisione delle procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, delle loro modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché delle condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'art. 5 e dall'art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.L. n. 91/2017, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della citata L. n. 79/2022.
Tra gli articoli concernenti le misure di semplificazione sopracitati, assume particolare interesse nell’ambito del presente provvedimento l’art. 5-bis, il quale, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 79/2022, disciplina nel contesto delle ZES la c.d. “Autorizzazione unica” (nel seguito anche “AU”), le cui modalità di applicazione nell’ambito delle ZLS sono poi delineate, nello specifico, dall’art. 12 del predetto D.P.C.M. n. 40/2024.
Nel procedimento di Autorizzazione unica, così come disciplinato ai commi 1 e 2 del suddetto art. 12, confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere nell'area della ZLS. In particolare, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad AU, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'AU, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.
La domanda di Autorizzazione unica è presentata allo sportello unico digitale individuato dalla Regione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del D.P.C.M. n. 40/2024 (nel seguito anche “sportello unico digitale ZLS”), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmette all'Autorità regionale o locale competente al rilascio. La sopracitata Autorità competente al rilascio dell’AU, per quanto previsto dall’art. 12, comma 3, del precitato D.P.C.M. n. 40/2024, è individuata dalla Regione, anche nell'ambito del proprio ordinamento.
Premesso quanto sopra, il presente provvedimento è dunque finalizzato all’individuazione, con riferimento all’area della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia - Rodigino, dell’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.P.C.M. n. 40/2024. È da dire che, nonostante la competenza ai fini dell’individuazione sopra enunciata ricada in capo alla Regione, si è ritenuto opportuno che tale procedimento fosse quanto più possibile frutto di un percorso condiviso tra le diverse Amministrazioni coinvolte, a vario titolo, nell’implementazione delle progettualità concernenti la ZLS.
A tal proposito, è utile rammentare che con Deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 5 maggio 2020 è stato istituito il "Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia - Rodigino" (nel seguito anche "Tavolo"), a sua volta inquadrato nell'ambito dell'operatività del "Tavolo permanente per Porto Marghera", istituito dalla Regione a partire dal 12 ottobre 2010 in esecuzione dell'art. 69, comma 1 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11.
Il sopracitato Tavolo, istituito per realizzare un’attività di approfondimento e di confronto inter-istituzionale finalizzata all’effettiva implementazione delle attività connesse alla ZLS, è presieduto dall’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Energia e Legge speciale per Venezia e costituito dai rappresentanti di:
Nell’ambito delle prerogative poste in capo ai soggetti istituzionali partecipanti al Tavolo, la Regione, per il tramite degli Uffici dell’Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro tecnico denominato “Gruppo di lavoro Sportello Unico ZLS”, istituito con nota prot. n. 243706 del 21 maggio 2024 del Direttore dell’Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria, il cui primo incontro si è tenuto in data 4 giugno 2024 con la partecipazione dei referenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia (AdSPMAS), della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo e dei Comuni di Venezia e Rovigo.
In esito a tale incontro e alle successive riunioni tenutesi in data 26 giugno e 31 luglio 2024, il “Gruppo di lavoro Sportello Unico ZLS”, coadiuvato per la parte tecnico-informatica dalla società “Infocamere S.c.p.A.”, ha provveduto alla definizione di un documento di lavoro finalizzato, da un lato, a delineare le modalità di funzionamento dello sportello unico digitale ZLS e, dall’altro lato, a definire una proposta condivisa di ripartizione delle competenze in merito al rilascio dell’Autorizzazione unica.
Il predetto documento di lavoro è stato sottoscritto dai referenti delle Amministrazioni coinvolte nella sua redazione e successivamente condiviso, a seguito di appositi incontri istituzionali tenutisi in data 11 settembre 2024 e 13 settembre 2024, previa nota registrata al protocollo regionale n. 475840 il 16 settembre 2024, con le altre Amministrazioni facenti parte del Tavolo tematico Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia - Rodigino ai fini della raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni. Si dà atto che il predetto documento di lavoro è conservato agli atti dell’Area Politiche Economiche Capitale Umano e Programmazione Comunitaria.
Sulla base dei contenuti espressi nel documento di lavoro in parola e considerati gli specifici ambiti di competenza delle Amministrazioni coinvolte, con il presente provvedimento si propone pertanto di individuare, ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.P.C.M. n. 40/2024, quali Autorità competenti al rilascio dell’Autorizzazione unica:
Si evidenzia che per tutte le aree comprese nella ZLS Porto di Venezia - Rodigino, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del D.P.C.M. n. 40/2024, la domanda di AU dovrà essere presentata allo sportello unico digitale ZLS; fino all’istituzione di tale sportello trova applicazione la disposizione di cui al medesimo art. 12, comma 2 che consente la presentazione della domanda di Autorizzazione unica per il tramite del SUAP territorialmente competente.
Inoltre, per quanto attiene alle aree di competenza dell’AdSPMAS, si propone che la fase transitoria antecedente all’istituzione dello sportello unico digitale ZLS sia disciplinata, conformemente alle disposizioni contenute nel D.P.C.M. n. 40/2024, come segue:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.L. n. 91/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 123/2017;
VISTO l'art. 1, commi 61-65 della L. n. 205/2017;
VISTO l'art. 1, comma 313 della L. n. 160/2019;
VISTO il D.L. n. 124/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2023;
VISTA la L. n. 241/1990;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006;
VISTO il D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022;
VISTO il D.P.C.M. del 5 ottobre 2022;
VISTO il D.P.C.M. n. 40/2024;
VISTO l'art. 69, comma 1 della L.R. n. 11/2010;
VISTA la DGR n. 550/2020;
VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
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