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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 109 del 09 agosto 2024


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 886 del 30 luglio 2024

Disciplina dell'organizzazione delle misure compensative, finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in regime di stabilimento, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 206/ 2007, dell'art. 37 e seguenti della L.R. n. 11/2013 e del D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si disciplina il procedimento regionale di verifica delle conoscenze professionali, per consentire al direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in regime di stabilimento, abilitato all'estero, di esercitare stabilmente in Italia la sua professione.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il comma 4 dell’art. 37 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” prevede, tra i requisiti necessari per aprire un’agenzia di viaggio, la presenza di un direttore tecnico abilitato, in esclusiva, per ciascuna agenzia di viaggio e turismo con sede nel Veneto.

L’art. 1 del Decreto del Ministero del Turismo prot. n. 1432 del 5 agosto 2021 chiarisce che il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo ha la responsabilità tecnica dell’agenzia, sovrintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestisce le risorse umane, assolve funzioni di natura tecnico-specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

L’art. 9, comma 6 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018”, ha attribuito alla Giunta regionale, e non più alle Province, le funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo e tra queste anche la competenza in materia di procedimenti riguardanti i direttori tecnici.

Per quanto riguarda l'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea, che intendono svolgere le attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania" e di cui alla Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

In particolare, l'art. 1, comma 1 bis del suddetto D. Lgs. n. 206/2007 disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione Europea, al fine di permettere, al titolare di tali qualifiche, di esercitare in un altro Stato membro, la professione corrispondente, per l'accesso ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro.

Con riferimento ai soggetti che hanno ricevuto il titolo di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo all’estero,  il Ministero del Turismo approva un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio in regime di libertà di stabilimento in Italia, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007.

L’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007 subordina il riconoscimento statale della qualifica professionale acquisita all’estero, al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, nel caso in cui la formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia.

In particolare, le misure compensative per i direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo abilitati all’estero sono determinate con Decreto del Ministero per il Turismo, che individua altresì la Regione come ambito organizzativo di competenza, ai sensi del citato art. 24 del D. Lgs n. 206/2007.

Il suddetto Decreto ministeriale di riconoscimento, nel caso di differenze tra il percorso formativo italiano e quello del professionista estero, prevede che il professionista integri le sue competenze sostenendo un esame (prova attitudinale) o svolgendo un tirocinio (tirocinio di adattamento) della durata massima di tre anni; le materie su cui verterà tale misura sono stabilite nello stesso decreto ministeriale di riconoscimento, previa valutazione della formazione del richiedente.

Si evidenzia che, imponendo le suddette misure compensative, come definite dalle lettere g) e h) del comma 1 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 206/2007, il Ministero per il Turismo intende verificare, nel direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo abilitato all’estero, in particolare, la conoscenza della legislazione turistica, della tecnica turistica, nonchè di organizzazione delle agenzie di viaggi, incluse tra quelle necessarie per il rilascio dell’abilitazione valida su tutto il territorio nazionale.

Si ricorda, inoltre, per connessione di argomento, l’art. 49, comma 1 del D.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 riguardante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art.1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286” in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in un Paese non appartenente all’Unione europea.

Ai sensi del citato art. 49 del DPR n. 394/1999, sono consentite anche per i professionisti turistici e quindi anche per i direttori tecnici di agenzia di viaggio, abilitati in Stati al di fuori dell’Unione europea, le procedure di riconoscimento dei titoli compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita, ai sensi dell’art. 60, comma 3 del D. Lgs. del 9 novembre 2007, n. 206.

A seguito del ricevimento da parte della Regione di una richiesta di riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, abilitato all’estero, in regime di stabilimento come definito alla lettera e) del comma 1 dell’art. 8 del D. Lgs. n. 59/2010, si propone di disciplinare l'organizzazione nel Veneto delle suddette misure compensative previste dall’art. 22 del D. Lgs.  n. 206/2007.

La Regione del Veneto organizza la misura compensativa dell’esame orale o del tirocinio di adattamento con l’accompagnamento di un tutor, per il riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in regime di stabilimento.

In particolare la Direzione Turismo approva, con proprio decreto, il modello regionale di domanda di abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, tramite ammissione all’esame orale o al tirocinio di adattamento con l’accompagnamento di un tutor, e lo pubblica nel sito istituzionale della Regione del Veneto, Sezione Turismo-Professioni turistiche, nonché integralmente nel BUR.

Il soggetto richiedente la misura compensativa prevista dal Decreto del Ministero competente in materia di Turismo presenta domanda di ammissione all’esame orale o al tirocinio di adattamento alla Direzione Turismo, in conformità al citato modello regionale, allegando il relativo Decreto ministeriale.

Si propone, pertanto, di approvare:

- nell'Allegato A, al presente provvedimento, la “Disciplina della misura compensativa consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss.mm.”;

- nell’Allegato B, al presente provvedimento, la "Disciplina della misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento con tutor per il riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss.mm.".

                           

Si propone, altresì, di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento e di apportare modifiche non sostanziali agli Allegati A e B del presente provvedimento qualora si rendesse necessario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento n. 1024/2012/UE;

VISTE la Direttiva n. 2005/36/UE; la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;

VISTI  il D. Lgs. n. 115/1992 ; il D. Lgs. n. 319/1994; il D.Lgs n. 59/2010;

VISTO l’art. 49 del D.P.R. n. 394/1999;

VISTO l'art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007;

VISTO  il D.M. n. 1432 del 5 agosto 2021;

VISTE la L.R. n.45/2017 e la L.R. n. 11/2013; la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. la DGR n. 337/2023;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per i motivi citati in premessa, in attuazione dell’art. 22 del D. Lgs. n. 206/2007 e ss.mm. la disciplina delle misure compensative consistenti in un esame orale o in un tirocinio di adattamento con tutor per il riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in regime di stabilimento;
  3. di approvare, per i motivi citati in premessa, l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la “Disciplina della misura compensativa consistente in un esame orale per il riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss.mm.”;
  4. di approvare, per i motivi citati in premessa, l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la "Disciplina della misura compensativa consistente in un tirocinio di adattamento con tutor per il riconoscimento del titolo professionale di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo in regime di stabilimento, ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 e ss.mm.";
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell'esecuzione del presente provvedimento e di apportare modifiche non sostanziali agli Allegati A e B del presente provvedimento qualora si rendesse necessario;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto, sul sito istituzionale della Regione Veneto e sul portale del turismo.

(seguono allegati)

Dgr_886_24_AllegatoA_536459.pdf
Dgr_886_24_AllegatoB_536459.pdf

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