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Materia: Edilizia scolastica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 801 del 12 luglio 2024
Interventi regionali in materia di edilizia scolastica. Determinazioni.
Con il presente provvedimento si incarica il Direttore competente per materia ad assumere gli atti conseguenti alle richieste di proroga pervenute da alcuni enti beneficiari di finanziamento per opere di edilizia scolastica, in ragione delle specifiche motivazioni addotte con le singole richieste.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica riguardanti molteplici tipologie di opere. In particolare, in passato, con provvedimenti della Giunta regionale sono stati approvati diversi piani di riparto che hanno disposto l’assegnazione di contributi regionali, nello specifico a favore di soggetti pubblici e privati per l’adeguamento di scuole materne, elementari e medie a valere sulla Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59. Oltre a ciò, risultano disposti contributi a favore di Amministrazioni Provinciali per l’adeguamento di scuole superiori a valere sugli art. 4 della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 e art. 16 della Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11; a favore di Amministrazioni Comunali per la realizzazione di nuovi edifici scolastici in sostituzione di edifici non più a norma e da dismettere a valere sull’ art. 52 della Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 e sulla Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, e a favore di Amministrazioni Comunali a valere su trasferimenti statali vincolati di cui alla Legge 11 gennaio 1996, n. 23.
A seguito dell'assegnazione dei contributi summenzionati, sono pervenute in più occasioni da parte degli Enti beneficiari varie istanze di modifica dei termini di rendicontazione finale alla Regione. Più specificatamente le modifiche di cui sopra riguardano richieste di proroga trasmesse entro la scadenza dei termini stabiliti dai relativi provvedimenti regionali per la conclusione dei lavori e per la trasmissione alla Regione degli atti di contabilità finale.
Con precedenti provvedimenti di Giunta regionale era già stato autorizzato il Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - U. O. Edilizia Pubblica (ora Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - U. O. Edilizia Pubblica) ad assentire con proprio provvedimento alcune proroghe per specifici interventi e per specifiche linee di finanziamento.
Si ritiene ora, al fine di semplificare e velocizzare l'iter amministrativo dei finanziamenti in parola, di rinnovare, estendendola, la predetta autorizzazione a tutti i contributi afferenti alle Leggi regionali n. 59/1999, n. 1/2009, n. 11/2014, n. 27/2003, n. 3/2003 e Legge n. 23/1996 di competenza della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia - U. O. Edilizia Pubblica.
Si ritiene infine di limitare l'accoglibilità delle istanze di proroga alle sole seguenti casistiche:
Dette proroghe non potranno in ogni caso essere complessivamente superiori a 12 mesi rispetto alle scadenze precedentemente stabilite dai relativi provvedimenti regionali per la conclusione dei lavori e la trasmissione alla Regione degli atti della contabilità finale. Diversamente il Direttore della struttura regionale competente è autorizzato sin d'ora a revocare il contributo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 59/1999;
VISTA la L.R. n. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 3/2003;
VISTO gli art. 4 L.R. n. 01/2009 e art. 16 L.R. n.01/2014;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR n. 715 del 26/06/2024;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
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