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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 796 del 12 luglio 2024
Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne: avvio ricognizione dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza domestica e di genere - CUAV, per l'istituzione di specifico elenco regionale. Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5. Intesa sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022).
Con il presente provvedimento si procede a dare attuazione ai requisiti minimi dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza domestica e di genere – CUAV, avviando apposita ricognizione sul territorio veneto al fine di predisporre l’elenco regionale delle strutture che saranno riconosciute dalla Regione del Veneto.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 14 settembre 2022 è stata adottata l’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere” (Rep. Atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022) – di seguito Intesa - che ha disciplinato il riconoscimento, l’organizzazione e l’operatività di tali centri, individuati dalla stessa anche con l’acronimo di CUAV.
L’art. 12 “Norma transitoria”, modificato con successiva "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Rep. atti n.15/CU del 25 gennaio 2024" – ha individuato un periodo transitorio della durata di 36 mesi per l’adeguamento da parte dei CUAV ai citati requisiti.
Tra i diversi articoli dell’Intesa, si richiama inoltre l’art. 10 “Elenchi e/o registri regionali dei centri per uomini autori o potenziali autori di violenza” il quale prevede che le Regioni si possano dotare di appositi elenchi e/o registri, periodicamente aggiornati, in cui iscrivere i CUAV in possesso dei requisiti previsti dalla medesima Intesa e che tali elenchi siano comunicati, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità.
Al fine di ottemperare a tale obbligo di comunicazione annuale posto a carico delle Regioni, e tenendo conto dell’art. 12 “norma transitoria”, si ritiene di procedere con l’avvio della procedura di ricognizione dei CUAV operanti sul territorio veneto rispondenti ai requisiti di cui alla citata Intesa e la conseguente istituzione di uno specifico elenco regionale di cui al menzionato art. 10.
A tal proposito, si propone di demandare al Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile la definizione di una specifica scheda di rilevazione che tenga conto dei requisiti dell’Intesa summenzionata e la conseguente definizione delle tempistiche per la raccolta delle informazioni nonché la pubblicazione della medesima scheda sul sito regionale dedicato alla materia della prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne. La scheda e le tempistiche potranno essere modificate al termine del sopra richiamato periodo transitorio o, anticipatamente, in caso di nuove determinazioni.
Nella fase di pubblicazione della scheda di rilevazione summenzionata, il Direttore dell’Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile potrà avvalersi della collaborazione dei componenti del “Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne” previsto dall'art. 8 della Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”. Il suddetto Tavolo di coordinamento, la cui composizione è stata definita con Deliberazione n. 1032 del 28 luglio 2021, sarà coinvolto in adempimento alle sue funzioni di promozione, supporto e consultazione nei confronti della Giunta regionale per l’attuazione della Legge in argomento.
L’elenco regionale “CUAV operanti in Veneto”, che sarà definito al termine dell’attività istruttoria da parte dei competenti Uffici, sarà sottoposto all’approvazione da parte della Giunta regionale e, successivamente, pubblicato nel sito regionale summenzionato: tale pubblicazione varrà a tutti gli effetti come formale comunicazione agli enti promotori dei CUAV del riconoscimento della loro operatività in Veneto.
La pubblicazione dell’elenco regionale “CUAV operanti in Veneto”, sarà funzionale anche a quanto previsto dall’art. 9 dell’Intesa “Accesso ai finanziamenti” che stabilisce che il rispetto dei requisiti previsti dall’Intesa è condizione necessaria per l’accesso, da parte dei CUAV, ai fondi statali ripartiti per il tramite delle Regioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA l’Intesa sui requisiti dei centri per autori di violenza del 14 settembre 2022 e ss.mm. e ii.;
VISTO l’articolo, 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5 e ss.mm. e ii;
delibera
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