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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 73 del 04 giugno 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 27 maggio 2024

Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 12 febbraio 2024 "Interventi organizzativi per far fronte alla carenza di personale sanitario al fine di garantire il servizio pubblico. Definizione, per le Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, della misura massima delle tariffe orarie di riferimento degli incarichi di lavoro autonomo".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento al fine di uniformare gli importi riconoscibili ai professionisti sanitari, si modifica la remunerazione oraria massima fissata con DGR n. 106 del 12 febbraio 2024, per i destinatari degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, per attività svolte in tutte le unità operative.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 12 febbraio 2024 sono stati individuati gli istituti ai quali l’ordinamento nazionale e regionale consente di fare ricorso, in via derogatoria rispetto alle procedure ordinarie e, precisamente, gli incarichi di lavoro autonomo, le convenzioni tra Aziende ed Enti del SSN ai sensi dell’articolo 91 del CCNL dell’Area Sanità del 23 gennaio 2024, le esternalizzazioni di servizi medici, richiamando l’ordine di priorità nell’utilizzo degli stessi istituti già definito dalla DGR n. 22 del 16.01.2024 recante le disposizioni per l'anno 2024 in materia di personale del SSR e specialistica ambulatoriale interna.

Sono stati quindi definite, al fine di calmierare il mercato e di contenere la spesa, le seguenti remunerazioni orarie massime omnicomprensive riconoscibili al personale medico destinatario degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale:

a. 80,00 euro per i medici in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza, per attività svolte in unità operative di anestesia e rianimazione e terapia intensiva e servizi/unità operative di pronto soccorso;

b. 60,00 euro per i medici in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza, per attività svolte in servizi/unità operative diversi da quelli indicati al punto precedente, ovvero per i medici in possesso dell’attestato di superamento del corso in emergenza sanitaria territoriale (MEST).

E’ stato, inoltre, previsto di consentire, la possibilità per le Aziende ed enti del SSR di incrementare fino al 30% le remunerazioni orarie massime succitate, per attività svolte negli ospedali di base e nelle strutture riabilitative in presenza di servizi di emergenza/urgenza, in ragione della maggiore criticità nel reclutamento del personale manifestata dalle Aziende per le strutture in parola che si caratterizzano per le limitate dimensioni e la collocazione in aree periferiche.

E’ stato, altresì, precisato che la tariffa oraria riconoscibile ai medici in formazione specialistica, destinatari di incarichi di lavoro autonomo, è pari a 40,00 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico delle Aziende ed Enti del SSR che conferiscono gli incarichi, così come stabilito dall’articolo 12, comma 3, del Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56.

Azienda Zero è stata, pertanto, incaricata di emanare avvisi di procedura comparativa per la predisposizione di elenchi di medici idonei cui conferire incarichi di lavoro autonomo per prestare attività nei servizi/unità operative di pronto soccorso, prevedendo la possibilità di individuare altri ambiti su disposizione del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.

Con deliberazioni n. 69 del 16.02.2024, e nn. 133, 134 e 136 del 14.03.2024 Azienda Zero ha attivato le procedure per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo, applicando le remunerazioni orarie omnicomprensive ivi stabilite, diversificate sulla base delle differenti professionalità. 

A conclusione delle procedure comparative Azienda Zero ha messo a disposizione delle Aziende gli elenchi di idonei per l’affidamento degli incarichi di lavoro autonomo al fine di consentire la riduzione delle procedure di esternalizzazione per l’acquisto sul mercato dei servizi in parola previsti all’interno dell’organizzazione di ogni Azienda, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in Legge n. 56 del 26 maggio 2023.

Per quanto riguarda il limite di costo, la Deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 16.01.2024 ha specificato che il costo correlato al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo rientra nel limite di costo complessivo relativo a consulenze, collaborazioni, interinale ed altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie per l’anno 2024.

In riferimento a tale limite di costo, si evidenzia che l’art. 44 ter del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato l’art. 9, comma 28 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, che fissa per la generalità delle pubbliche amministrazioni il limite di spesa relativo ai contratti di lavoro flessibile nella misura del 50% della spesa sostenuta nel 2009.

In particolare: la lettera a) ha esteso agli enti del Servizio sanitario nazionale, limitatamente al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario le deroghe al predetto limite già previste dall’articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 anzidetto. Conseguentemente per il predetto personale il limite non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

La successiva lettera b) dell’art. 44 ter del D.L. n. 19/2024 convertito in Legge n. 56/2024, consente invece sempre per il predetto personale, relativamente a ciascun anno del triennio 2024-2026 di sostenere una spesa complessiva non superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell’anno 2009. Inoltre viene specificato che il limite di spesa opera livello regionale, attribuendo alle stesse regioni la competenza a indirizzare e coordinare tale spesa, nei limiti della spesa per il personale di cui all’art. 11 del Decreto Legge n.  30 aprile 2019, n. 35, convertito nella Legge n. 60 del 25 giugno 2019.

In relazione a quanto sopra e al fine di uniformare i compensi riconoscibili ai professionisti in parola, anche in riferimento alle tariffe applicate per lo stesso tipo di rapporti in regioni limitrofe, nonché al fine di favorire una più ampia partecipazione alle procedure comparative con l’obiettivo di ridurre il ricorso alle esternalizzazioni per l’acquisto sul mercato dei servizi, si ritiene, a modifica della DGR n. 106 del 12 febbraio 2024,  di determinare la remunerazione oraria massima omnicomprensiva riconoscibile al personale medico destinatario degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, in  80,00 euro per tutti i medici in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza e per i medici in possesso dell’attestato di superamento del corso in emergenza sanitaria territoriale (MEST), in relazione alle attività svolte in tutte le unità operative.

Il predetto valore potrà essere modulato in relazione alla complessità delle attività oggetto degli incarichi e/o del livello di competenza dei professionisti, nonché in relazione alla disponibilità sul mercato di specialisti nelle discipline ricercate. In ogni caso non si potrà derogare al valore della tariffa massima sopra indicata.

Si ribadisce, in relazione a quanto previsto dal Piano socio sanitario regionale 2019-2023, approvato con Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018, che il personale cui viene conferito l’incarico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento per l’accesso alla dirigenza medica e deve essere selezionato attraverso procedure comparative; è inoltre previsto che il contratto possa essere risolto anche prima della scadenza qualora l’Azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato, ovvero, nell’ipotesi di incarico a medici in possesso di diploma di specializzazione nella disciplina prevista o in disciplina equipollente o affine, e possa  essere rinnovato per una sola volta previa nuova verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste.

Infine sono fatte salve, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell’articolo 7, comma 5-bis e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;  
  • VISTI gli artt. 10 e 12 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;
  • VISTO l’art. 44 ter del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56; 
  • VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
  • VISTO l’art. 91 del CCNL dell’Area Sanità 23 gennaio 2024;
  • VISTA la DGR n. 22 del 16 gennaio 2024;
  • VISTA la DGR n. 106 del 12 febbraio 2024;
  • VISTO l’articolo 2, comma 2, lett. o), della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, a modifica della  DGR n. 106 del 12 febbraio 2024, la definizione uniforme degli importi orari riconoscibili ai professionisti sanitari destinatari degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale;
  3. di stabilire la remunerazione oraria massima omnicomprensiva riconoscibile al personale medico destinatario degli incarichi di lavoro autonomo conferiti dalle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, in  80,00 euro per tutti i medici in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla dirigenza e per i medici in possesso dell’attestato di superamento del corso in emergenza sanitaria territoriale (MEST), in relazione alle attività svolte in tutte le unità operative;
  4. di consentire, per le ragioni indicate nelle premesse, la possibilità per le Aziende ed enti del SSR di incrementare fino al 30% le remunerazioni orarie massime di cui al precedente punto 3) per attività svolte negli ospedali di base e nelle strutture riabilitative in presenza di servizi di emergenza/urgenza, in ragione della maggiore criticità nel reclutamento del personale manifestata dalle Aziende per le strutture in parola che si caratterizzano per le limitate dimensioni e la collocazione in aree periferiche;
  5. di confermare che la tariffa oraria riconoscibile ai medici in formazione specialistica, destinatari di incarichi di lavoro autonomo, è pari a 40,00 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico delle Aziende ed Enti del SSR che conferiscono gli incarichi, così come stabilito dall’articolo 12, comma 3, del Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56;
  6. di stabilire che Azienda Zero, su disposizione del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, potrà emanare avvisi di procedura comparativa nelle discipline individuate successivamente in relazione alle necessità che si rappresenteranno;
  7. di incaricare la Direzione Risorse Umane del SSR dell'esecuzione del presente atto;
  8. di stabilire che le Aziende e gli Enti del SSR potranno applicare le remunerazioni orarie massime di cui ai precedenti punti 3) e 4) in relazione agli incarichi conferiti ai sensi della DGR n. 106 del 12 febbraio 2024, dalla data di comunicazione da parte della Direzione Risorse Umane del SSR della presente deliberazione;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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