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Bur n. 53 del 19 aprile 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 386 del 09 aprile 2024

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e determinazioni in merito a soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rinnovo triennale dell’accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in coerenza con le condizioni di accreditamento di cui all’art. 16 della legge regionale n. 22/2002 ed in attuazione di quanto previsto con DGR n. 96/2022 a seguito dell’intervenuta conclusione delle istruttorie e si prende atto delle variazioni relative a soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha disciplinato con la Legge regionale del 16 agosto 2002, n. 22 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. Periodicamente, di norma con cadenza triennale, la Regione del Veneto procede al rilascio e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale sanitario e socio-sanitario mediante pubblico avviso e conseguente verifica del possesso ovvero del mantenimento dei requisiti di cui all’art. 16 della L.R. n. 22/2002 da parte dei soggetti richiedenti. In attuazione di quanto disposto con i predetti provvedimenti hanno quindi preso avvio, ad istanza di parte e in ossequio allo schema di avviso di cui alla DGR n. 96 del 7 febbraio 2022, i complessi procedimenti di rinnovo, estensione, integrazione, modifica e rilascio dell’accreditamento istituzionale, comprensivi dell’attività di programmazione e successiva attuazione delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento presso le strutture richiedenti da parte di Azienda Zero.

La Giunta regionale pertanto, in relazione al rinnovo dell’accreditamento istituzionale in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, essendo intervenuta la definitiva conclusione della fase istruttoria, condotta da Azienda Zero ai sensi del Decreto del Direttore Generale dell’Area sanità e sociale n. 32 del 2 marzo 2022, in merito ad alcuni procedimenti di rinnovo dell’accreditamento istituzionale, avviati ad istanza di parte a seguito dell’avviso approvato con DGR n. 96/2022

All’esito di tale complesso iter procedimentale, per tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui all’Allegato A, dalla documentazione agli atti risulta che:

- il legale rappresentante dei soggetti interessati, già accreditati in forza di un precedente provvedimento della Giunta regionale, ha presentato domanda di rinnovo dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’avviso di cui alla DGR n. 96/2022;

- le Aziende ULSS competenti per territorio hanno rilasciato il previsto parere in merito al rinnovo dell’accreditamento istituzionale in considerazione del fabbisogno relativo alla programmazione attuativa locale;

- la Direzione Servizi Sociali e la Direzione Programmazione Sanitaria per quanto di competenza, hanno verificato la coerenza con la programmazione sociosanitaria regionale, informato il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale degli esiti della relativa istruttoria;

- il versamento degli oneri di accreditamento dovuti è stato accertato da Azienda Zero, in quanto Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) come previsto dalla L.R.  n. 19 del 25 ottobre 2016;

- Azienda Zero ha costituito, direttamente o per tramite delle Aziende ULSS, i Gruppi Tecnici Multi professionale (G.T.M.), ed in esito alle verifiche svolte presso le strutture oggetto del procedimento di rinnovo dell’accreditamento, ha trasmesso i relativi rapporti di verifica, tutti con esito favorevole con le prescrizioni eventualmente riportate, conservati agli atti;

- la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E), seppur non previsto dall’art. 19 della L.R. n. 22/2002, nella seduta del 27 febbraio 2023 e del 6 marzo 2023, è stata portata a conoscenza delle relative istruttorie anche in virtù della complessità delle stesse e dell’impatto in termini di garanzia nell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e dell’impegno finanziario conseguente, come da verbale agli atti.

Inoltre, si assumono le determinazioni di cui alle sedute CRITE del 5 aprile 2023, 7 giugno 2023, 9 ottobre 2023 e 10 gennaio 2024 in ordine ai soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie come da Allegato B.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dall'Unità Organizzativa Programmazione Risorse Strumentali SSR afferente alla Direzione Programmazione e Controllo SSR, preso atto della previsione dell’art. 19, comma 2 della L.R. n. 22/2002 per cui nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo l’efficacia dell’accreditamento è prorogata, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 22/2002, con il presente provvedimento, si propone il rinnovo dell’accreditamento istituzionale, per la durata di tre anni, per i soggetti già accreditati di cui all’Allegato A, relativo a erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Si propone altresì di prendere atto delle variazioni relative ai soggetti accreditati  erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, come da Allegato B.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

I citati accordi contrattuali potranno contenere specifiche limitazioni alle funzioni accreditate come concordato tra le parti contraenti purché all’interno delle prestazioni riconducibili alla branca accreditata ai sensi del vigente nomenclatore tariffario.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la Legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 19 Dicembre 2022;

VISTA la Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;

VISTA la Legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 “Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure”;

VISTA la DGR n. 96 del 7 febbraio 2022 “Determinazioni in merito al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie private e socio-sanitarie a valere dal 1 gennaio 2023. Approvazione dello schema di avviso. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 210 dell’8 marzo 2022 “Adempimenti preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: adozione di ulteriori misure organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale”;

VISTA la DGR n. 396 del 7 aprile 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 548 del 9 maggio 2023 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza nel 2023 sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 595 del 19 maggio 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR/CR n. 40 del 7 aprile 2023 (art. 19 della legge regionale n. 22/2002)”;

VISTA la DGR n. 1193 del 5 ottobre 2023 “Rilascio dell’accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie integrazione della DGR n. 396/2023. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.”

VISTA la DGR n. 1194 del 5 ottobre 2023 “Rinnovo dell’accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni socio-sanitarie ad integrazione della DGR n. 548/2023 e determinazioni in merito a soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.”

VISTA la DGR n. 1505 del 4 dicembre 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.”

VISTA la DGR n. 1553 del 12 gennaio 2023 “Rilascio dell’accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.”

VISTI i decreti del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 32 del 20 marzo 2022, n. 135 del 10 ottobre 2022 e n. 178 del 27 dicembre 2022;

VISTI i pareri dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e del Direttore della Direzione dei Servizi Sociali agli atti dell’U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTI i pareri della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E) agli atti dell’U.O. Programmazione risorse strumentali SSR;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rinnovare l’accreditamento istituzionale a conclusione del procedimento avviato ad istanza di parte da soggetti già accreditati a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui alla DGR n. 96/2022, ai sensi della L.R. n. 22/2002, in continuità e con validità triennale a partire dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Regione, ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  3. di prendere atto delle variazioni relative ai soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie come da Allegato B che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  4. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’adozione di eventuali rettifiche, in caso di errori materiali, non sostanziali, del presente atto;
  5. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’esecuzione del presente atto;
  6. di notificare il presente atto ai soggetti accreditati di cui agli Allegati A e B, e di trasmetterlo alle Aziende ULSS e ad Azienda Zero;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_386_24_AllegatoA_528155.pdf
Dgr_386_24_AllegatoB_528155.pdf

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