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Bur n. 48 del 16 aprile 2024


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 09 aprile 2024

Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2024 in materia di Condizionalità Rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III. Recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, cosi come modificato e integrato dal Decreto MASAF n. 96279 del 27.2.2024 e dal Decreto MASAF n. 101344 del 29.2.2024.

Note per la trasparenza

Il provvedimento individua le disposizioni regionali applicative per l’anno 2024 in materia di Condizionalità Rafforzata, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027. 

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il regime di “Condizionalità Rafforzata”, istituito dal Regolamento (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell’ambito dello Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I “Criteri di Gestione Obbligatori” (di seguito CGO) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale e regionale.  Diversamente, le norme relative alle “Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali” (di seguito BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all’eventuale ritiro dalla produzione o all’abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Il regime di Condizionalità Rafforzata, in coerenza con quanto disposto dall’Allegato III e dalla Sezione 2 – Condizionalità – del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel dettare le regole di Condizionalità Rafforzata, elenca i tre Settori specifici in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA:

  • il clima e l’ambiente, compresi l’acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
  • la salute pubblica e delle piante;
  • il benessere degli animali.

I Settori richiamati sono a loro volta suddivisi in 7 temi: cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento); acqua; suolo (protezione e qualità); biodiversità e paesaggio (protezione e qualità); sicurezza alimentare; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

La Politica Agricola Comune 2023-2027 ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell’aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una “architettura verde”, quale strumento funzionale a massimizzare l’ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro.

La Condizionalità Rafforzata mantiene quindi il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si “rafforza” attraverso l’introduzione di norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 “Protezione zone umide e torbiere” e BCAA 7 “Rotazione delle colture”) e l’ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1 “Mantenimento prati permanenti”, BCAA 8” Superfici non produttive ed elementi caratteristici del paesaggio”, BCAA 9 “Divieto di conversione prati permanenti in Rete Natura 2000”), nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della PAC 2023-2027.

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l’attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l’introduzione di nuovi criteri (CGO 1 “Controllo inquinamento da fosfati” e CGO 8 “Uso sostenibile dei pesticidi”). Non sono più presenti i criteri di Identificazione e Registrazione e Malattie degli animali previsti nella passata programmazione; gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati. Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all’utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.

Con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione europea finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvando con esso anche i contenuti delle BCAA di Condizionalità Rafforzata, successivamente ripresi e formulati insieme ai CGO all’interno dello specifico Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) n. 147385 del 9.3.2023, approvato d’intesa con le Regioni nella seduta del 2.3.2023 e successivamente modificato ed integrato con Decreto MASAF n. 96279 del 27.2.2024 e con Decreto MASAF n. 101344 del 29.2.2024.

Sui contenuti del DM MASAF n. 147385/2023 e s.m.i., si incardina il presente provvedimento di attuazione della Condizionalità Rafforzata in Veneto, che costituisce baseline del quadro normativo relativo alla PAC 2023-2027 delineato in ambito regionale per gli aiuti a superficie e/o a capo.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2 del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., gli impegni dei CGO e BCAA di Condizionalità Rafforzata di cui al presente provvedimento si applicano:

  • ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) n. 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) n. 2021/2115;
  • ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

E’ importante precisare tuttavia che, ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) n. 2022/1172, così come ripreso nell’art. 6 del DM MASAF n. 147385/2023 e s.m.i., gli impegni dei CGO e BCAA di Condizionalità Rafforzata di cui al presente provvedimento si applicano anche ai beneficiari dei pagamenti a superficie che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2014-2022, nei casi in cui ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie anche nell’ambito del Piano Strategico della PAC ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

L’art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 ha inteso, infatti, disporre un periodo di transizione fino al 31.12.2025 per evitare la duplicazione dei controlli in azienda e l’aumento degli oneri amministrativi (in base al presupposto che gli obblighi di Condizionalità Rafforzata sono di livello superiore); il Regolamento ha pertanto stabilito – in deroga all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv) del Regolamento (UE) n. 2021/2116 – che i controlli sulle superfici relativi al rispetto della Condizionalità Rafforzata includono anche i controlli sulle superfici della Condizionalità di cui al Regolamento n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze.

Se gli obblighi di Condizionalità Rafforzata non sono rispettati, l’Organismo Pagatore attiva i controlli di Condizionalità a norma dell’articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e, qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Inoltre, il DM MASAF richiamato, sempre all’art. 6, comma 2, stabilisce che nel caso in cui l’azienda beneficiaria detenga un allevamento, indipendentemente dall’esito del controllo di Condizionalità Rafforzata, sarà comunque tenuta a rispettare anche i CGO 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, nonostante non siano compresi all’interno del set di CGO e BCAA che compongono la Condizionalità Rafforzata.

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4 del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i., gli impegni di Condizionalità Rafforzata non si applicano ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse della programmazione 2023-2027 e ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.

Vale la pena evidenziare che il DM MASAF n. 147385/2023 è stato modificato per il 2024 da successivo DM MASAF n. 101344 del 29.2.2024 per rispondere alla necessità di apportare alcuni correttivi, per lo più finalizzati ad allinearlo alle modifiche intercorse negli ultimi mesi sia nel Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) sia nei pertinenti decreti attuativi.

Inoltre, con successivo DM n. 96279 del 27 febbraio 2024 il MASAF ha definito di avvalersi della deroga relativamente all’impegno A) della BCAA8 prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 587 del 12.2.2024, per l’anno di domanda 2024. In particolare, un’azienda soggetta a BCAA8 dovrà destinare una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, e/o seminarli con colture azotofissatrici e/o colture intercalari senza fare uso di prodotti fitosanitari.

Per quanto argomentato, i vincoli e gli impegni di Condizionalità Rafforzata che devono trovare applicazione nell’anno 2024 sono dettagliati nell’Allegato A al presente provvedimento, che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun CGO e BCAA, il campo di applicazione, i criteri, le norme e le deroghe nella Regione del Veneto per l’anno 2024.

Considerato che le Regioni, nel recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, devono preventivamente sottoporre al MASAF il testo in bozza degli impegni CGO e BCAA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del sopra citato DM n. 147385/2023 e s.m.i., al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità Rafforzata con quelle del richiamato Decreto ministeriale, in data 18.3.2024, con nota prot. n. 138198 è stato trasmesso al Ministero il testo del presente provvedimento in bozza. Successivamente, con nota n. 143126 del 26 marzo 2024 il MASAF ha comunicato parere favorevole al testo trasmesso.

Inoltre, sulla base dei contenuti del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i. e degli specifici recepimenti normativi regionali, l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA coordinamento, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli – con propria circolare, sentite le Regioni, le Province Autonome, sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità Rafforzata per il 2024.

Sulla base della presente deliberazione, l’Agenzia Veneta per i Pagamenti – AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2024, con riferimento alla relativa Circolare AGEA di controllo e al presente provvedimento. Il testo in bozza degli impegni regionali oggetto di controllo sarà preventivamente trasmesso agli Uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria per l’analisi coordinata dei contenuti riguardanti le parti di competenza.

Pertanto, si rende ora necessario procedere all’approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità Rafforzata per la campagna 2024, valevoli per il corrente anno solare, così come definite nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto dei richiamati CGO e BCAA, nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9.3.2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8 per l’anno di domanda 2024”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 96279 del 27 febbraio 2024 di deroga al primo requisito della norma BCAA8 della Condizionalità Rafforzata, per l’anno di domanda 2024, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2024/587 della Commissione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 101344 del 29.2.2024 di modifica del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9.3.2023;

VISTO il Decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 79 del 16 marzo 2023 che fornisce indicazioni applicative regionali riguardo all’impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA 4 (ex BCAA1) di Condizionalità Rafforzata, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV;

VISTO il parere favorevole del MASAF del 26 marzo 2024 n. 143126, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità Rafforzata della Regione del Veneto per l’anno 2024;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L. R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per quanto esposto in premessa, i "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) e le "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) applicabili a decorrere del 1° gennaio 2024, conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, artt. 12 e 13 e Allegato III, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 2 del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., gli obblighi di Condizionalità Rafforzata, di cui al presente provvedimento, si applicano:
    • ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) n. 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) n. 2021/2115;
    • ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027;
  4. di dare atto che gli obblighi di Condizionalità Rafforzata si applicano, altresì, ai beneficiari dei pagamenti a superficie ed a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2014-2022, nei casi in cui ricevono contemporaneamente nel 2024 pagamenti a superficie nell’ambito del Piano Strategico della PAC ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
  5. di dare atto che i contenuti del presente provvedimento non si applicano ai beneficiari individuati dall’art. 1, comma 4, del DM di Condizionalità Rafforzata n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i.;
  6. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell’azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri di Condizionalità Rafforzata sono quelle individuate ai sensi di quanto indicato all’art. 4, comma 4, del Decreto MASAF n. 147385/2023 e s.m.i.;
  7. di stabilire che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale sono quelli definiti dall'Allegato 2 al Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e s.m.i., ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2024;
  8. di dare atto che l'Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2024, in applicazione della relativa Circolare AGEA di controllo e alla presente deliberazione;
  9.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  10.  di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell’esecuzione del presente atto;
  11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_395_24_AllegatoA_527933.pdf

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