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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 43 del 05 aprile 2024


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 282 del 21 marzo 2024

Disposizioni in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza. Modifiche all'Allegato A 'Nuove disposizioni esecutive e di attuazione della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43' della DGR 22 giugno 2023, n. 725. Modifiche all'Allegato A 'Disciplinare del procedimento di verifica e controllo nei casi di rilevazione di una perdita di esercizio e della mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio nel bilancio di esercizio delle IPAB' della DGR 5 novembre 2019, n. 1629.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede all’aggiornamento di quanto precedentemente disposto dal regolamento in materia di contabilità delle IPAB di cui all’Allegato A alla DGR 22 giugno 2023, n. 725, attraverso la modifica dell’art. 8. Contestualmente, si provvede a modificare la 'Fase 3. Provvedimenti successivi' del Disciplinare procedimentale di cui all’Allegato A alla DGR 5 novembre 2019, n. 1629, relativo ai procedimenti di verifica e controllo nei confronti delle IPAB.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con l'art. 8 della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, il Legislatore regionale ha modificato il sistema di contabilità delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza del Veneto, superando l'adozione della contabilità finanziaria (basata unicamente sulla logica di cassa) per sostituirla con quella di tipo economico - patrimoniale (che accoglie i principi di cassa e competenza), con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione. Si è approdati, quindi, al superamento del modello contabile indicato dalla Legge Crispi 17 luglio 1890, n. 6972, in favore dell'adozione delle logiche ragionieristiche previste dal legislatore nazionale per le imprese.

In attuazione di quanto disposto dal secondo comma del predetto art. 8, la Giunta regionale, incaricata di dare attuazione alla norma, al fine di dare compiuta realizzazione alla riforma sulla contabilità delle IPAB, ha approvato la DGR 21 maggio 2013, n. 780, con il relativo allegato A “Disposizioni in materia di contabilità delle IPAB” della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43 "Modifiche all'articolo. 8, commi 1 e 1 bis della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 ‘Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione’ e disposizioni in materia sanitaria, sociale e socio-sanitaria”, aggiornato, da ultimo, con DGR 22 giugno 2023, n. 725.

Il Titolo V del suddetto allegato alla DGR n. 725/2023 disciplina il servizio di tesoreria, il quale, secondo quanto previsto dall’art. 18, ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria delle IPAB (riscossione delle entrate, pagamento delle spese, etc.) e deve essere gestito da un Istituto bancario, nonché disciplinato da una specifica convenzione.

A fronte del quadro normativo sopra richiamato, nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni (art. 12 della Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, e all’art. 3 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23), l’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane ha rilevato alcune problematiche relative all’affidamento del servizio di tesoreria da parte di molte IPAB: nello specifico, le Istituzioni di più ridotte dimensioni hanno manifestato agli uffici regionali la crescente difficoltà riscontrata nel reperire all’interno del mercato operatori bancari disponibili a svolgere il servizio di tesoreria o, quantomeno, disponibili a gestire il servizio a costi sostenibili. Ciò con particolare riferimento alle IPAB il cui bilancio consuntivo e l’entità delle attività  (spesso correlato ai settori di attività educativo-formativa) attestano un valore della produzione esiguo, non sempre in grado di far fronte a un’ulteriore spesa di gestione, quale quella derivante dall’imposizione del servizio di tesoreria.

Tali problematiche hanno spinto l’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane ad avviare, già con nota prot. reg. n. 61187 del 5 febbraio 2024 indirizzata a tutte le IPAB del Veneto, un confronto con gli Enti di più ridotte dimensioni, i quali sono stati invitati a valutare i vantaggi che deriverebbero, in termini di razionalizzazione dei costi, da una gestione condivisa con altre IPAB del servizio di tesoreria e dei servizi amministrativo contabili mediante la stipula di apposite convenzioni o mediante il ricorso agli altri strumeti di gestione condivisa constemplati dalla Legge n. 6972/1890 e dalla normativa regionale in materia di IPAB.

Nonostante tale percorso di stimolo alla razionalizzazione avviato dagli uffici regionali, permane comunque la necessità di adeguare la disciplina vigente a un contesto socioeconomico e concorrenziale in continua evoluzione, provvedendo ad aggiornare l’Allegato A alla DGR n. 725/2023. Nello specifico, occorre conciliare l’esigenza di semplificazione burocratica e gestionale manifestata dalle IPAB di più ridotte dimensioni con i principi di buon andamento e trasparenza che improntano l’azione amministrativa e sulla base dei quali è previsto l'obbligo di avvalersi del servizio di tesoreria.

Il quadro rappresentato individua quale soluzione ottimale la conservazione dell’obbligo del servizio di tesoreria, così come disciplinato dalla DGR n. 725/2023 e dalla normativa vigente, per le sole IPAB per cui, in ragione delle dimensioni, dell’entità dei servizi erogati e della capacità economica, il ricorso al servizio di tesoreria non pregiudichi la gestione dell’Ente.

A tal fine, l’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane propone di utilizzare quale criterio distintivo l'entità del valore della produzione delle singole IPAB, individuando, quale soglia rilevante per l’applicazione dell’esenzione dall’obbligo di avvalersi del servizio di tesoreria, € 1.000.000,00. In questo modo, in un’ottica di semplificazione e sgravio burocratico, si intende esentare dall’obbligo del servizio di tesoreria soltanto quelle IPAB che, in virtù di un valore della produzione esiguo, si presume registrino riscossioni e pagamenti di importi ridotti, non sufficienti a giustificare il ricorso a un tesoriere esterno. Viceversa, per le IPAB che registrano un valore della produzione maggiore di € 1.000.000,00 resta in vigore l’obbligo di avvalersi del servizio di tesoreria di cui al Titolo V dell’Allegato A alla DGR n. 725/2023. 

La soglia sopra individuata risulta coerente con gli esiti dell’istruttoria svolta dall’U.O. Non autosufficienza delle persone anziane, la quale ha rilevato che le Istituzioni che hanno manifestato l’esigenza di semplificazione burocratica e quelle in cui, comunque, l’equilibrio economico è fortemente pregiudicato dall’eccessiva burocraticità gestionale imposta dalla legge, sono tutte caratterizzate da un valore della produzione inferiore a € 1.000.000,00.

A fronte di quanto sopra, si propone una modifica del Titolo V dell’Allegato A‘Nuove disposizioni esecutive e di attuazione della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43’ alla DGR n. 725/2023, inserendo all’art. 18 il nuovo comma 3, il cui dispositivo è di seguito riportato:

Il presente titolo non si applica alle IPAB il cui bilancio consuntivo attesti un valore della produzione  minore di € 1.000.000,00. In alternativa al servizio di tesoreria, tali enti potranno scegliere di avvalersi di un conto corrente ordinario, salvo in ogni caso l’obbligo per le stesse di procedere agli incassi e ai pagamenti tramite reversali di incasso e ordinativi di pagamento, da registrare secondo le modalità previste ed idonee per la conservazione della contabilità’.

Pertanto, si ritiene di sostituire l’Allegato A alla DGR n. 725/2023 con il nuovo Allegato A parte integrate e sostanziale del presente provvedimento, come aggiornato con la nuova disposizione introdotta.

Sempre in relazione all'art. 8 della Legge regionale 23 novembre 2012, n. 43, il comma 7 prevede l’obbligo per l’Amministrazione regionale di attivare il procedimento di verifica e controllo di cui all’art. 3 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, nel caso in cui rilevi, nei confronti di un’IPAB, una perdita di esercizio o la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio allegato al bilancio di esercizio. 

Nell’intento di definire una procedura standard che dettagliasse le modalità di svolgimento di tale attività di verifica e controllo nei confronti delle IPAB e dell’eventuale monitoraggio operato dalla Direzione regionale competente, con la DGR 5 novembre 2019, n. 1629 la Giunta regionale ha approvato il ‘Disciplinare del procedimento di verifica e controllo nei casi di rilevazione di una perdita di esercizio e della mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio nel bilancio di esercizio delle IPAB’ (Allegato A).

Tale Disciplinare individua tre fasi del procedimento:

- ‘Fase 1. Avvio del procedimento di verifica e controllo’;

- ‘Fase 2. Svolgimento del procedimento di verifica e controllo’;

- ‘Fase 3. Provvedimenti successivi'.

Con il presente provvedimento si propone di modificare, anche in relazione ai contenuti dell’allegato A alla DGR 30 ottobre 2023, n. 1291, che attribuisce all’U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane le funzioni di vigilanza e controllo sulle IPAB, la “Fase 3. Provvedimenti successivi”, nella parte in cui prevede che “Il piano di rientro licenziato con parere favorevole dalla CRITE, anche con eventuali prescrizioni, viene successivamente approvato con provvedimento di Giunta regionale. 

Il monitoraggio sull’attuazione del piano approvato è di competenza della Direzione Servizi Sociali. 

Nel caso in cui la CRITE esprima parere negativo al piano di rientro proposto, la Giunta regionale, in applicazione del comma 3 dell’art. 3 della Legge regionale n. 23 del 2007, provvede al Commissariamento dell’Ente.”.

Nello specifico, si propone di attribuire la competenza all’approvazione finale del piano di risanamento, licenziato con parere favorevole dalla CRITE, anche con eventuali prescrizioni, al Direttore della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane della Direzione Servizi Sociali, il quale, nell’adozione del provvedimento, dovrà altresì recepire le prescrizioni eventualmente impartite dalla CRITE in sede di rilascio di parere favorevole.

Nel caso contrario, in cui la CRITE esprima parere negativo al piano di rientro proposto, il Direttore dell'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane sottoporrà alla Giunta regionale la proposta di commissariamento dell’Ente, in applicazione dell’art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 23/2007.

Quanto sopra al fine di allineare tali procedimenti ai contenuti della già citata DGR n. 1291/2023 e coordinare al meglio la fase di adozione del provvedimento finale di approvazione del Piano di risanamento sia con la precedente fase istruttoria, di competenza dell'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane, sia con la fase successiva di monitoraggio sull’attuazione del Piano, che si conferma anch’essa in capo all'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane.

Pertanto, si ritiene di sostituire l’Allegato A alla DGR n. 1629/2019 con il nuovo Allegato B al presente provvedimento, da ritenersi immediatamente applicabile anche ai procedimenti di verifica e controllo pendenti alla data di adozione del presente provvedimento, come aggiornato con la nuova disposizione introdotta.

Infine, preso atto delle modifiche proposte all'iter procedimentale di cui alla DGR n. 1629/2019, si propone di incaricare l'U.O. Non  Autosufficienza delle persone anziane di trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno alla Giunta regionale, nella forma dell'informativa, una relazione sull'attività di verifica e controllo svolta durante l'anno precedente in attuazione del Disciplinare procedimentale di cui all'Allegato B al presente provvedimento.

Si ritiene di incaricare l'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane di adottare gli atti amministrativi di dettaglio che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione completa delle nuove disposizioni normative regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 117 della Costituzione italiana;

Vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

Visto il R.D. 5 febbraio 1891, n. 99;

Visto l'art. 21 del D.lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

Visto l’art. 12 della L.R. 15 dicembre 1982, n. 55;

Visto l’art. 3 della L.R. 16 agosto 2007, n. 23;

Visto l'art. 8 della L.R. 23 novembre 2012, n. 43;

Viste le DGR nn. 780/2013, 1629/2019, 725/2023 e 1291/2023;

Preso atto dell'istruttoria d'ufficio

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di aggiornare le disposizioni regionali in materia di contabilità delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza contenute nell'Allegato A alla DGR n. 725/2023 superando l'obbligo di avvalersi del servizio di tesoreria per le IPAB di più ridotte dimensioni in base al valore della produzione;
  3. di modificare, per le ragioni esposte in premessa, il Titolo V dell’Allegato A ‘Nuove disposizioni esecutive e di attuazione della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43’ alla DGR n. 725/2023, inserendo all’art. 18 il nuovo comma 3, il cui dispositivo è di seguito riportato: “Il presente titolo non si applica alle IPAB il cui bilancio consuntivo attesti un valore della produzione minore di € 1.000.000,00. In alternativa al servizio di tesoreria, tali enti potranno scegliere di avvalersi di un conto corrente ordinario, salvo in ogni caso l’obbligo per le stesse di procedere agli incassi e ai pagamenti tramite reversali di incasso e ordinativi di pagamento, da registrare secondo le modalità previste per la conservazione della contabilità”;
  4. di approvare, a fronte delle modifiche di cui al precedente punto 3, l’Allegato A "Nuove disposizioni esecutive e di attuazione della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43”, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento e integralmente sostitutivo dell’Allegato A alla DGR n. 725/2023;
  5. di stabilire che l’esenzione introdotta all’art. 18, comma 3, dell’Allegato A al presente provvedimento sarà applicabile a partire dall’1 luglio 2024, con rifermento al valore della produzione registrato al bilancio di esercizio 2023;
  6. di aggiornare le disposizioni regionali in materia di verifica e controllo delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza contenute nella DGR n. 1629/2019, attribuendo la competenza all’approvazione finale del piano di risanamento risolutivo, licenziato con parere favorevole dalla Commissione Regionale per l'Investimento, Tecnologia e Edilizia (CRITE), anche con eventuali prescrizioni, al Direttore dell'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane della Direzione Servizi Sociali, il quale, nell’adozione del provvedimento, dovrà altresì recepire le prescrizioni eventualmente impartite dalla Commissione regionale in sede di rilascio di parere favorevole;
  7. di approvare, a fronte delle modifiche di cui al precedente punto 6, l’Allegato BDisciplinare del procedimento di verifica e controllo nei casi di rilevazione di una perdita di esercizio e della mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio nel bilancio di esercizio delle IPAB’, parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’Allegato A alla DGR n. 1629/2019;
  8. di stabilire che il nuovo Disciplinare procedimentale di cui al precedente punto 7 è applicabile anche ai procedimenti di verifica e controllo pendenti alla data di adozione del presente provvedimento;
  9. di stabilire che l'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane trasmetta entro il 31 gennaio di ogni anno alla Giunta regionale, nella forma dell'informativa, una relazione sull'attività di verifica e controllo svolta durante l'anno precedente in attuazione del Disciplinare procedimentale di cui all'Allegato B al presente provvedimento;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di incaricare l'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane all'adozione degli atti amministrativi di dettaglio che si rendessero necessari ai fini dell'attuazione completa delle nuove disposizioni normative regionali;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_282_24_AllegatoA_527159.pdf
Dgr_282_24_AllegatoB_527159.pdf

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