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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 40 del 29 marzo 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 278 del 21 marzo 2024

D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 ad oggetto "Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all'Unione Europea e ai cittadini extracomunitari." Determinazioni in materia di cittadini extracomunitari conviventi con parenti italiani entro il secondo grado di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si adottano misure provvisorie con riferimento alle disposizioni in materia di iscrizione al S.S.N. dei cittadini extracomunitari conviventi con parenti entro il secondo grado, di nazionalità italiana di cui alla D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019, nelle more della definizione del giudizio di impugnazione attualmente pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 32 della Costituzione italiana, garantisce il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.

La normativa nazionale di riferimento in materia di soggiorno e iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) dei cittadini stranieri è contenuta nel D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e nel D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. La Regione del Veneto, con D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 ad oggetto “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari” ha inteso fornire indicazioni operative alle Aziende Ulss al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di assistenza sanitaria nei confronti dei cittadini stranieri presenti a vario titolo sul territorio regionale.

In particolare, il paragrafo 9.1.3 dell’Allegato A della menzionata D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019, in merito al permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado, dispone quanto segue:   

“Il cittadino extracomunitario convivente con parente italiano entro il 2° grado può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto cittadino inespellibile. L’adozione del provvedimento favorevole, con conseguente rilascio del titolo di soggiorno, compete alla Questura una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La Questura rilascia il permesso per motivi familiari ex art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998.

Tali familiari, seppur inespellibili non rientrano tra i beneficiari dell’iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. in quanto non rientranti tra le categorie di cittadini stranieri ricongiungibili da parte del cittadino già regolarmente presente sul territorio italiano, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U.I.).

L’iscrizione potrà avvenire esclusivamente a titolo volontario qualora il cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell’art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998 dimostri di essere a carico del familiare convivente.”.

Tuttavia, a seguito di uno specifico ricorso promosso da un cittadino extracomunitario convivente con parente entro il secondo grado, di nazionalità italiana, avverso il diniego dell’iscrizione obbligatoria al S.S.N. disposto dall’Azienda Ulss competente in applicazione delle menzionate linee guida di cui alla D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019, con D.G.R. n. 878 del 18 luglio 2023, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Giunta ad agire in giudizio per l’impugnativa avanti alla Corte d’Appello di Venezia dell’Ordinanza in questione, a tutela degli interessi regionali.

Nelle more quindi, della definizione del giudizio di impugnazione della predetta Ordinanza, si ritiene di sospendere in via cautelativa l’applicabilità del paragrafo 9.1.3 “Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado” dell’Allegato A alla D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari”, disponendo l’iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N., in via provvisoria, dei cittadini extracomunitari conviventi con parente entro il secondo grado, di nazionalità italiana, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 19, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, a carico delle Aziende Ulss.

L’iscrizione provvisoria di cui sopra è da effettuarsi con riserva di richiedere agli interessati il versamento del contributo dovuto in ottemperanza al D.M. 8 ottobre 1986 e al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, qualora sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie, nella D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 al paragrafo 9.1.3.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e s.m.i. “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286“;

VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Vicenza, Sez. Lavoro, n. 471 del 6 febbraio 2023;

VISTO il D.M. 8 ottobre 1986 “Determinazione per l’anno 1986 del contributo per l’assistenza sanitaria a carico dei cittadini stranieri, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33”;

VISTA la D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 ad oggetto “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari”;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di sospendere in via cautelativa, nelle more della definizione del giudizio di impugnazione di cui alla D.G.R. n. 878 del 18 luglio 2023, l’applicabilità del paragrafo 9.1.3 “Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado” dell’Allegato A alla D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 “Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari”;
  3. di disporre conseguentemente, a carico delle Aziende Ulss, l’iscrizione a titolo obbligatorio al S.S.N., in via provvisoria, dei cittadini extracomunitari, conviventi con parenti entro il secondo grado, di nazionalità italiana nei cui confronti l’art. 19, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dispone il divieto di espulsione, a cui il Questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 28, comma 1 lettera b) del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394;
  4. di disporre che l’iscrizione provvisoria di cui sopra è da effettuarsi con riserva di richiedere agli interessati il versamento del contributo dovuto in ottemperanza al D.M. 8 ottobre 1986 e al D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, qualora sia confermata in via giurisdizionale la legittimità delle disposizioni contenute, in relazione alla presente fattispecie, nella D.G.R. n. 753 del 4 giugno 2019 al paragrafo 9.1.3;
  5. di incaricare l'U.O. Cure Primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell’esecuzione del presente provvedimento;
  6. di notificare il presente atto alle Aziende Ulss e ad Azienda Zero per i seguiti di rispettiva competenza;
  7. di dare atto che quanto previsto dalla presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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