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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 21 marzo 2024
Raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Individuazione dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare. L.R. n. 23/1996 e L.R. n. 15/2023.
Con il presente provvedimento, ai sensi della L.R. n. 23/1996 e della L.R. n. 15/2023, si provvede alla modifica dei limiti del contributo per la raccolta dei funghi dovuto agli Enti competenti previsti dalla L.R. n. 23/1996.
L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.
La L.R. del 19 agosto 1996, n. 23 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” regolamenta la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale, al fine di tutelare la conservazione e promuovere l'incremento del patrimonio naturale esistente.
La stessa legge prevede che spetti ai seguenti soggetti (di seguito “enti competenti”):
stabilire l’ammontare del titolo per la raccolta entro i limiti previsti dalla L.R. 23/1996.
Con l’art. 27 della L.R. 27 luglio 2023, n. 15 è stato modificato l’art. 16 della L.R. n. 23/1996 introducendo la disposizione che prevede sia la Giunta regionale ad individuare, con cadenza almeno quinquennale, l’ammontare dei limiti del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti territoriali competenti, sostituendo la vigente disposizione che indica l’ammontare del titolo per la raccolta all’interno dell’intervallo da € 5,00 a € 75,00.
La ridefinizione dell’ammontare dei limiti del contributo può prevedere:
a) un’articolazione temporale dei limiti del contributo;
b) l’individuazione di criteri per articolare limiti contributivi in relazione alla fragilità dei territori e in base alle categorie di soggetti. (L.R. n. 15/2023, art. 27, c. 2).
Il pagamento del titolo per la raccolta si configura come una “misura compensativa” a fronte di un’attività di raccolta dei funghi che comunque produce un impatto sull’ambiente montano.
La L.R. n. 23/1996 prevede in effetti che gli enti competenti (art. 2 della legge stessa) introitino le somme per destinarle per interventi di tutela e salvaguardia del territorio.
Si tratta di un presupposto scientificamente sostenuto e applicato in altri ambiti disciplinari (vedi la Valutazione di impatto ambientale, la Valutazione di incidenza, la riduzione della superficie forestale) in base al quale si realizza una sorta di bilanciamento alle azioni depauperatrici delle risorse ambientali causate, in questo caso, dai raccoglitori.
E’ inoltre necessario evidenziare che il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, all’art. 11, stabilisce che le Regioni promuovano la valorizzazione economica dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare e non alimentare, definiscano adeguate modalità di gestione, garantendo la tutela della capacità produttiva del bosco, regolamentando la raccolta nel rispetto dei diritti riconosciuti ai soggetti titolari di uso civico, differenziando tra raccoglitore per auto-consumo e raccoglitore commerciale, in coerenza con la normativa specifica di settore.
Tale prospettiva di valorizzazione dei prodotti forestali spontanei non legnosi ad uso alimentare, che costituirà un orientamento alla futura gestione forestale e alla disciplina per la raccolta dei funghi, articolata tra raccoglitore per auto-consumo e raccoglitore commerciale, se da una parte può costituire una opportunità di sviluppo per l’area montana, dall’altra rappresenta un ulteriore aggravio degli impatti sul territorio montano da parte dei raccoglitori.
In esito alla modifica dell’art. 16 della L.R. n. 23/1996, con il presente provvedimento vengono individuati l’ammontare dei limiti, articolati per intervallo temporale, del contributo che i raccoglitori di funghi sono tenuti a pagare agli enti territoriali competenti sulla base delle motivazioni espresse sopra.
Ogni Ente territoriale competente di cui all’art. 2 della L.R. n. 23/1996, articolerà l’importo del titolo sulla base di valutazioni di natura economica, sociale e territoriale, in particolare per la presenza di aree fragili o di tutela ambientale (Rete Natura 2000).
La modifica dell’art. 16 risponde inoltre ad una necessità interpretativa da parte degli Enti competenti in quanto l’indicazione dell’ammontare massimo del titolo, nella vigente formulazione, non è collegato ad uno specifico intervallo temporale, rendendo legittima la definizione dell’importo massimo a limiti temporali inferiore all’anno.
Infine, l’importo massimo, pari a € 75,00, è stato definito nel 1996 con L.R. n. 23/1996 ed è necessario pertanto adeguare l’importo all’attuale contesto economico e sociale.
Sulla base di quanto esposto si propongono i seguenti importi massimi:
Intervallo temporale
Importo minimo
Importo massimo
Giornaliero
€ 5,00
€ 12,00
Settimanale
€ 10,00
€ 50,00
Mensile
€ 25,00
€ 100,00
Annuale
€ 75,00
€ 200,00
Per quanto riguarda la ridefinizione dell’ammontare dei limiti del contributo secondo un’articolazione temporale, si ritiene che l’articolazione proposta comprenda le principali declinazioni utilizzate finora: giornaliero, settimanale, mensile e annuale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";
VISTA la L.R. 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”;
VISTA la L.R. 27 luglio 2023, n. 15 “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste.”
VISTA la DGR 2 maggio 2012, n. 739 “Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"”.
VISTO l’art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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