Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 31 del 08 marzo 2024


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 192 del 27 febbraio 2024

Stagione venatoria 2024/2025. Disposizioni concernenti la caccia di selezione agli ungulati (Cervidi, Bovidi e Suidi) (art. 12, comma 12 e art. 18, comma 2 della L. n. 157/1992; art. 14, comma 4, art. 16, comma 4 della L.R. n. 50/1993 e art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. n. 203/2005 convertito con L. n. 248/2005).

Note per la trasparenza

Vengono approvate le disposizioni procedurali e gestionali per l'attivazione, da parte dell’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, per la stagione venatoria 2024-2025, della caccia di selezione agli ungulati (Cervidi, Bovidi e Suidi) in applicazione delle pertinenti norme nazionali, così come modificate con D.L. n. 203/2005 convertito con L. n. 248/2005, art. 11-quaterdecies, comma 5, nonché viene approvato il modello di tesserino venatorio a carattere provvisorio per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del territorio regionale agli ungulati medesimi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L'art. 11-quaterdecies del Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 stabilisce, al comma 5, che "Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157". Inoltre si dà atto che, a decorrere dal 22 agosto 2008 e in attuazione di quanto dispone la L. 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.”, all’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS è subentrato, a tutti gli effetti, l’Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale - ISPRA.

A partire dal 2006, contestualmente all'approvazione dei pertinenti calendari venatori 2006/2007 e 2007/2008, rispettivamente con DGR n. 1864/2006 e n. 1759/2007, ovvero in anticipazione delle medesime disposizioni a partire dalla stagione venatoria 2008/2009 in poi, la Giunta regionale ha ritenuto di dare attuazione alla previsione normativa di cui sopra, stabilendo che le Province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi possano regolamentare la caccia di selezione agli ungulati (Cervidi, Bovidi e Suidi) ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 18, comma 2 della L. n. 157/1992, all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993 e all'articolo 11-quaterdecies del D.L. n. 203/2005 convertito con L. n. 248/2005.

Con DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 avente ad oggetto “Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo” si è provveduto a delineare indirizzi e modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione del Veneto prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza e di una Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo avente a riferimento il territorio delle province di Padova, Rovigo e Venezia.

A seguito della riorganizzazione avvenuta con DGR n. 715 del 08 giugno 2021, l’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria ha accorpato le due precedenti Unità Organizzative previste dalla sopracitata DGR n. 1079 del 30 luglio 2019.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone, per la stagione venatoria 2024/2025 in tutto il territorio regionale, l’iter procedurale concernente la caccia di selezione agli ungulati (Cervidi, Bovidi e Suidi), nei termini seguenti comprensivi di specifico richiamo alle disposizioni vigenti:

  1. l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria predispone, per ciascun territorio provinciale di competenza, adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi d'età, secondo i criteri tecnici emanati dall’ISPRA nel proprio documento di indirizzo “Linee guida per la gestione degli ungulati” (ISPRA, Manuali e Linee Guida 91/2013), e fissa, riguardo a tali prelievi, sentito il parere dell'ISPRA stessa:

- i periodi e gli orari di caccia autorizzati;
- il carniere individuale giornaliero;

  1. le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve sono stabilite dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera m) della L. n. 157/1992 e all'articolo 16, comma 4 della L. R. n. 50/1993, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;
  2. l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, trasmette entro il 1° aprile 2025 alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2024/2025 del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento.

Per la stagione venatoria 2024/2025 valgono le seguenti disposizioni concernenti il tesserino venatorio di cui all'art. 14, comma 4 della L.R. n. 50/1993:

- per l'esercizio della caccia di selezione nel territorio regionale e nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale a lettura ottica per la stagione 2024/2025, le annotazioni delle uscite e degli abbattimenti effettuate dai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione utilizzando i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, assumono valenza giuridica equivalente di quelle ordinariamente effettuate sul tesserino venatorio regionale;

- per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del territorio regionale, l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria rilascerà ai cacciatori autorizzati che ne faranno richiesta e nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2024 un tesserino (a carattere provvisorio) predisposto sulla base del modello che si ritiene di approvare quale “Allegato A” al presente provvedimento, con un fabbisogno complessivo, quantificato sulla base di apposita verifica conoscitiva condotta dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, in circa 1200 tesserini per tutto il territorio regionale; la stessa Direzione è autorizzata ad apportare, al fine di assicurare efficacia all'attività di rilevazione, le necessarie modifiche al predetto modello;

Infine, la medesima Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, è incaricata, al fine di assicurare il coordinamento operativo e la necessaria omogeneità applicativa, di procedere alla stampa del tesserino a carattere provvisorio anche avvalendosi del servizio stamperia interno all’Ente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;

RICHIAMATE, in particolare, le norme e le disposizioni di cui all’art. 12, comma 12 e all’art. 18, comma 2 della L. n. 157/1992;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”;

RICHIAMATE, in particolare, le norme e le disposizioni di cui all’art. 14, comma 4 e all’art. 16, comma 4 della L.R. n. 50/1993;

VISTO il Decreto-Legge n. 203 del 30 settembre 2005 convertito dalla Legge n. 248/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.” (Legge finanziaria 2006), fatto particolare riferimento alle norme di cui all’art. 11-quaterdecies, comma 5;

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 1864 del 13.6.2006, n. 1759 del 12.6.2007, n. 1004 del 6.5.2008, n. 1150 del 28.4.2009, n. 1088 del 23.3.2010, n. 380 del 29.3.2011, n. 559 del 3.4.2012, n. 524 del 16.4.2013, n. 817 del 27.5.2014, n. 806 del 14.5.2015, n. 583 del 5.5.2016, n. 235 del 6.3.2018, n. 203 del 26.2.2019, n. 323 del 17.3.2020, n. 225 dell’8 marzo 2022 e n. 270 del 15 marzo 2023;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto»;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.»;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTA la Deliberazioni della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.". Definizione del modello organizzativo.»;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di disporre che l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria predisponga, per ciascun territorio provinciale di competenza, adeguati piani di prelievo selettivi, distinti per sesso e classi d'età, e fissi, riguardo a tali prelievi, sentito il parere dell'ISPRA:

- i periodi e gli orari di caccia autorizzati;

- il carniere individuale giornaliero;

3. di disporre che le modalità di esercizio della caccia di selezione agli ungulati su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve siano stabilite dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, in sede di integrazione del calendario venatorio regionale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 21, comma 1, lettera m) della L. n. 157/1992 e all'articolo 16, comma 4 della L.R. n. 50/1993, nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento;

4. di prevedere, per la stagione venatoria 2024/2025, le seguenti disposizioni concernenti il tesserino venatorio di cui all'articolo 14, comma 4 della L.R. n. 50/1993:

- per l'esercizio della caccia di selezione nel territorio regionale e nelle more della predisposizione e distribuzione del tesserino venatorio regionale a lettura ottica per la stagione 2024/2025, le annotazioni delle uscite e degli abbattimenti effettuate dai cacciatori autorizzati ai prelievi di selezione utilizzando i documenti di registrazione delle uscite e degli abbattimenti rilasciati dall’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza, assumono valenza giuridica equivalente di quelle ordinariamente effettuate sul tesserino venatorio regionale;

- per l'esercizio della caccia di selezione al di fuori del territorio regionale, l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria, per ciascun territorio provinciale di competenza, rilasciano ai cacciatori autorizzati che ne faranno richiesta e nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 31 agosto 2024 un tesserino (a carattere provvisorio) predisposto sulla base del modello che si ritiene di approvare quale “Allegato A” al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, con un fabbisogno complessivo, quantificato sulla base di apposita verifica conoscitiva condotta dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, in circa 1200 tesserini per tutto il territorio regionale;

5. di dare atto che, in riferimento alla stampa del tesserino a carattere provvisorio di cui al precedente punto 4 - secondo punto, la medesima Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, è incaricata, al fine di assicurare il coordinamento operativo e la necessaria omogeneità applicativa, di procedere alla stampa del tesserino a carattere provvisorio anche avvalendosi del servizio stamperia interno all’Ente; la stessa Direzione è autorizzata ad apportare, al fine di assicurare efficacia all'attività di rilevazione, le necessarie modifiche al predetto modello;

6. di disporre che l’Unità Organizzativa coordinamento e gestione ittica e faunistico-venatoria per ciascun territorio provinciale di competenza trasmetta entro il 1° aprile 2025 alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria una relazione tecnica relativa all'applicazione nella stagione venatoria 2024/2025 del prelievo selettivo degli ungulati di cui al presente provvedimento;

7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_192_24_AllegatoA_524984.pdf

Torna indietro