Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 144 del 20 febbraio 2024
Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Articolo 44, comma 3, Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e s.m.i. Deliberazione n. 132/CR del 12 dicembre 2023.
Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell’erogazione riguardanti il fondo in ossequio ai precetti indicati dal testo normativo in oggetto indicato.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'art. 44 della Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'art. 128 della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, limitatamente ai fini dell'erogazione di servizi sociali o socio-sanitari.
Considerato che il provvedimento normativo sopramenzionato pone in capo alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la determinazione delle tipologie di intervento e di strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, i criteri e le modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti, nel rispetto degli indirizzi elencati al comma 3 dell’art. 44 della Legge regionale di riferimento, con il presente provvedimento si provvede allo scopo.
Ai fini delle predette determinazioni, sono state preliminarmente assunte a riferimento le pregresse esperienze in tema di finanziamenti edilizi nel settore socio-sanitario ai sensi del provvedimento normativo sopracitato, dalle quali sono emersi elementi di valutazione da tenere in considerazione nella ripartizione delle risorse tra i possibili settori di intervento.
In particolare le problematiche che, all’inizio dell’anno 2022, hanno contraddistinto il quadro politico ed economico internazionale hanno posto in luce alcuni aspetti meritevoli di riflessione che hanno indotto a ritenere necessaria una revisione di alcuni criteri definiti con la DGR n. 1495/2021, al fine di rispondere al meglio alle effettive esigenze del territorio.
A partire da febbraio 2022, il sistema formato dai soggetti pubblici e privati non a scopo di lucro nell’ambito dei servizi sociali e socio-sanitari, già messo in forte difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria dovuta all’esplosione della pandemia da Covid-19, ha dovuto far fronte all’impennata dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici, in seguito agli eventi eccezionali che hanno contraddistinto il quadro politico ed economico internazionale.
Le ripercussioni negative legate alle sopra citate criticità, acuite anche dal forte grado di incertezza dettato dalle norme in materia di sgravi fiscali per gli interventi edilizi, non hanno consentito agli Enti, sia nel settore degli “anziani non autosufficienti” che dei “disabili”, di portare a compimento gli interventi a suo tempo programmati.
Nonostante le criticità sopra evidenziate, il settore della disabilità rappresenta un sistema ancora in evoluzione nella implementazione dei servizi, volti a migliorare la qualità della vita delle persone più fragili attraverso “progetti innovativi” che i vari contesti territoriali esprimono per rispondere in modo sempre più appropriato ai nuovi bisogni emergenti e in continuo cambiamento, quali progetti sperimentali di residenzialità e per "l'abitare supportato" finalizzati alla promozione del benessere e alla qualità della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico, della sindrome di down e dell'integrazione lavorativa dei disabili.
Ciò posto si ritiene, alla luce delle precedenti considerazioni, di aggiornare i criteri stabiliti con DGR n. 1495/2021 e di procedere ripartendo le risorse in conto capitale a rimborso graduale disponibili per il triennio 2023-2025, introducendo anche la tipologia dei "progetti innovativi" afferente l'ambito "disabili". La ripartizione tra i due settori di intervento di maggior rilievo nell'ambito socio-sanitario: "anziani non autosufficienti" e "disabili", riservando una quota delle risorse al sostegno di "progetti innovativi" è riportata nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocare tra un settore e l'altro gli eventuali residui inutilizzati:
settore
Anziani non autosufficienti
disabili
Progetti innovativi
Totale
%
75
20
5
100
Altresì si ritiene, in funzione dell'aggiornamento delle tipologie di interventi finanziabili, di non utilizzare la graduatoria approvata con Decreto del Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva n. 85 del 30 dicembre 2021 per il settore degli “anziani non autosufficienti” e per il settore dei “disabili”, in quanto risulta necessario affrontare in maniera sinergica gli aspetti critici sopra evidenziati.
Si ritiene inoltre di confermare la distribuzione delle risorse disponibili equamente nel territorio regionale, assumendo come base di riferimento il numero di residenti per ambito territoriale delle singole Aziende Ulss.
Si stabilisce fin da ora la possibilità di trasferimento dei finanziamenti dal territorio di una singola Azienda Ulss ad un’altra nel caso di mancato utilizzo degli stessi o al fine di privilegiare interventi che si inseriscono in un progetto generale e che rappresentano un ulteriore stralcio funzionale del progetto ovvero uno stralcio funzionale di completamento, ma che per problemi economici finanziari non sono stati portati a compimento.
Inoltre, al fine di garantire la sostenibilità e la coerenza tra gli obiettivi del progetto e il piano gestionale, si stabilisce che le istanze di finanziamento dei “progetti innovativi” devono essere presentate da soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'art. 128 della L.R. 13 aprile 2001, n. 11 che erogano servizi nell’ambito sociale o socio-sanitario da almeno 5 anni, costituire un’implementazione dei servizi a sostegno della disabilità che abbiano fondamento nella programmazione regionale, ed attuarsi prioritariamente attraverso l’adeguamento normativo e/o la ristrutturazione di strutture esistenti anche mediante modesto ampliamento.
Ad ogni modo, si stabilisce che i finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale sono concessi nel limite dell'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione degli interventi e che il finanziamento, per il settore degli “Anziani non autosufficienti” non può essere maggiore di Euro 1.000.000,00, per settore dei “disabili” non può essere maggiore di Euro 500.000,00, mentre per il settore dei “progetti innovativi” non può essere maggiore di Euro 200.000,00.
Con riferimento alle sole Ipab non commissariate, l’ammontare del finanziamento in conto capitale a rimborso graduale potrà coprire il cento per cento delle spese ammissibili, fino ad un massimo di Euro 1.000.000,00.
Gli interventi devono prevedere, ai fini dell’ammissibilità, una spesa complessiva del costo dell’intervento non inferiore a Euro 100.000,00.
Affinché tale ripartizione possa essere efficace si ritiene di considerare le risorse in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, previste nel bilancio 2023-2025 dall’art. 44 della Legge regionale n. 45 del 2017, che per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 è pari a Euro 10.000.000,00.
In relazione alla copertura finanziaria, le risorse totali disponibili sono di Euro 20.000.000,00 che, a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 con Legge regionale 22 dicembre 2023 n. 32, risultano così individuate:
Alle risorse disponibili, come sopra evidenziate, vanno inoltre sommate le economie di spesa per residui, revoche e rinunce riferite ai precedenti riparti (2018, 2019-2020, 2021-2022) accertate da parte della Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva con decreti regionali n. 146/2003, n. 147/2003, n. 148/2003, n. 149/2003, n. 150/2003, n. 151/2003, n. 152/2003, n. 153/2003, n. 154/2003 e n. 155/2003 per complessivi Euro 4.870.000,00.
Con provvedimento dirigenziale si procederà a definire la graduatoria delle domande ammesse e al relativo finanziamento in relazione alle effettive disponibilità finanziarie previste per ciascun anno del triennio 2023-2025 e alle economie accertate relative ai riparti precedenti.
Alla luce del fatto che l'art. 44, comma 3, lettera a) della L.R. n. 45/2017 stabilisce che "devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità", tenuto in considerazione il costo necessario per disporre della documentazione progettuale idonea all'immediata cantierabilità di un intervento edilizio, si ritiene di confermare che in fase di istanza possa essere sufficiente la compilazione dei dati richiesti nell'Allegato B “Istanza di finanziamento di cui all’art. 44 della Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017”, ove siano rilevabili e autocertificati tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire la valutazione delle domande secondo i criteri individuati nell’Allegato A “Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento regionale – Bando 2023-2025”, tenuto conto peraltro della necessità di disporre di una stima dei costi di investimento di cui deve essere assicurata la copertura finanziaria nel piano delle fonti di finanziamento da approvare con apposito atto deliberativo da parte del soggetto ai fini della sottoscrizione della Convenzione di cui all'Allegato C “schema di Convenzione”.
Resta inteso che il disposto di cui all'art. 44, comma 3, lettera a) della L.R. n. 45/2017 di cui sopra costituirà necessario riferimento nelle successive fasi di conferma del finanziamento, che non potrà avvenire in assenza dei requisiti ivi specificati, i quali dovranno essere soddisfatti nei termini predefiniti nella Convenzione pena la revoca del finanziamento.
Dato atto che, la Giunta regionale, come stabilito dall’art. 44, comma 4, approva uno schema di Convenzione che disciplina gli interventi finanziati e che i soggetti beneficiari del finanziamento devono stipulare con la struttura regionale competente, si ritiene di approvare lo “schema di Convenzione” di cui all'Allegato C del presente provvedimento, che aggiorna lo “schema di Convenzione” di cui all’Allegato C della DGR n. 1495/2021 alle nuove disposizioni normative determinate dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 nuovo “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
Con il presente provvedimento si stabiliscono pertanto le modalità di accesso alle succitate risorse per l’anno 2023, come riportate nell’Allegato A “Modalità e termini per l’ammissione al finanziamento regionale – Bando 2023-2025”.
Con DGR n. 132/CR del 12 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 44 comma 3 della L.R. n. 45/2017, si è provveduto ad adottare la proposta di bando, che è stata inviata alla competente Commissione consiliare regionale per il preventivo parere. La Quinta Commissione ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta n. 104 del 11 gennaio 2024, esprimendo parere favorevole all'unanimità senza richieste di modifica (PAGR n. 339-132/CR/2023).
Successivamente al parere espresso dalla Commissione consiliare sono state apportate alcune modifiche non sostanziali agli allegati A e B con lo scopo di esplicitare puntualmente la platea dei soggetti che possono presentare domanda di finanziamento in riferimento all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dettagliando gli aspetti contabili alla luce dei provvedimenti nel frattempo adottati dalla Giunta regionale.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro