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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 23 febbraio 2024


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 129 del 12 febbraio 2024

Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Venezia al reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 6.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'ATER di Venezia al reinvestimento di parte dei proventi derivanti dalla vendita straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica introitati al 31 dicembre 2021 ai sensi della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 6, per destinarli al recupero di n. 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nei Comuni di Mirano, Salzano, Spinea e Venezia.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto 2013-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 prevede, al paragrafo 6.2.3 lettera B), che i reinvestimenti degli introiti derivanti dalle vendite straordinarie (Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 6) degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) siano soggetti ad autorizzazione della Giunta regionale, la quale provvede a valutarne la congruenza ed il rispetto degli obiettivi indicati dal Piano medesimo.

Il suddetto Piano stabilisce altresì che le proposte di reinvestimento siano presentate congiuntamente alla relazione sullo stato di attuazione delle vendite degli alloggi per consentire stime e valutazioni in ordine al rapporto tra vendite e successivi reinvestimenti, al fine di ricostituire la patrimonialità delle ATER.

Per uniformare l'attività di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi del Piano strategico e contestualmente agevolare l'attività di rendicontazione e proposta da parte delle Aziende, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 23 dicembre 2014 sono stati definiti:

  • i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni al reinvestimento;
  • la check list per il rilascio dell'autorizzazione ed il facsimile di richiesta ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  • gli schemi nei quali rendere omogeneamente i dati relativi a vendite, investimenti e stato di attuazione dei medesimi.

Si evidenziano di seguito le caratteristiche dei reinvestimenti stabiliti dal Piano strategico, esplicitamente richiamate dalla citata DGR n. 2567/2014, il rispetto delle quali costituisce il presupposto per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui trattasi:

  • le proposte di reinvestimento devono riguardare interventi per i quali l'individuazione delle fonti di finanziamento è completa ed approvata definitivamente dall'organo aziendale preposto, poiché non saranno ammesse successive variazioni dei piani finanziari;
  • gli interventi devono essere suddivisi in programmi minimi funzionali allo scopo di consentirne, in ogni caso, la realizzazione anche se parziale;
  • gli interventi possono prevedere l'utilizzo, anche congiunto, dei proventi dalle alienazioni ordinarie/straordinarie e dei finanziamenti previsti nell'ambito del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto;
  • qualora l'entità dei proventi non sia tale da consentire la predisposizione di una proposta appropriata, anche a causa del consistente numero di vendite dilazionate, le ATER possono accantonare temporaneamente le risorse resesi disponibili al fine di raggiungere importi che consentano di elaborare una proposta significativa in termini di programma minimo funzionale;
  • non sono rilasciate autorizzazioni per la realizzazione di interventi già avviati, cioè approvati dall'Azienda e completi di piano finanziario.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2752 del 24 dicembre 2012 è stato approvato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 7/2011, il piano straordinario di vendita agli assegnatari degli alloggi delle ATER del Veneto.

L'ATER di Venezia, sulla base della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 dell’8 febbraio 2023, con istanza prot. n. 3479/23 del 20 febbraio 2023, acquisita in pari data al prot. regionale al n. 97966, ha chiesto l'autorizzazione al reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite straordinarie effettuate ai sensi della L.R. n. 7/2011, art. 6, disponibili al 31 dicembre 2021 e non ancora reinvestiti, al fine di garantire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di alloggi ERP.

In merito, l’Azienda ha dichiarato che, dal 2014 al 2021, sono stati introitati proventi derivanti dalle vendite straordinarie effettuate ai sensi della L.R. n. 7/2011, art. 6 (decurtati delle spese vive, tasse, ecc.) per complessivi euro 4.751.211,00, di cui euro 4.090.835,19 introitati dal 2014 al 2019 ed euro 660.375,81 introitati negli anni 2020 e 2021.

L’Azienda ha proposto di reinvestire l’importo di euro 1.810.555,48, costituito per euro 660.375,81 dai proventi introitati negli anni 2020 e 2021 e per euro 1.150.179,67 dall’importo introitato nel 2019 ed accantonato con Deliberazione della Giunta regionale n. 15 dell’11 gennaio 2022, al fine di garantire la realizzazione di interventi di manutenzione e riqualificazione energetica di n. 30 alloggi ERP ubicati nei Comuni di Marcon, Mirano, Quarto d’Altino, Salzano, Spinea e Venezia, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017, di modifica del Piano strategico.

La Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia, con nota prot. n. 169890 del 28 marzo 2023, ha richiesto all’Azienda di riproporre l’istanza, dichiarando di accantonare a bilancio, a titolo di Fondo di garanzia, il 50% dei proventi richiesti a reinvestimento, al fine di dare copertura ad eventuali revoche di finanziamenti a valere sui fondi resi disponibili dal Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), fino a concorrenza del 30% dell'importo dei contributi ottenuti.

L’ATER di Venezia, sulla base della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 171 del 29 novembre 2023, con nota prot. n. 23136/23 del 7 dicembre 2023, acquisita in pari data al prot. regionale al n. 653818, ha provveduto a riformulare l’istanza, proponendo il reinvestimento di euro 905.277,74, pari al 50% dei proventi introitati dal 2019 al 2021 non ancora reinvestiti, da destinare al recupero di n. 18 alloggi ERP ubicati nei Comuni di Mirano, Salzano, Spinea e Venezia.

Per il rimanente 50%, pari ad euro 905.277,74, l’Azienda ne propone l’accantonamento a titolo di Fondo di garanzia, al fine di dare copertura ad eventuali revoche di finanziamenti a valere sui fondi resi disponibili dal Fondo Complementare al P.N.R.R..

La somma accantonata potrà essere svincolata dall’Azienda a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti dal Fondo Complementare al P.N.R.R. e potrà essere destinata alla realizzazione di futuri interventi previa approvazione di un successivo provvedimento aziendale da assoggettare ad autorizzazione della Giunta regionale.

Il costo totale degli interventi - codice PEI 690.2, PEI 690.3 e PEI 690.4 - è previsto in euro 2.670.169,14. Gli interventi risultano finanziati per euro 1.377.922,21 con fondi PSC Veneto (ex POR FESR 2014-2020), per euro 386.969,19 con fondi propri ATER e per euro 905.277,74 con gli introiti delle vendite straordinarie ex art. 6 della L.R. n. 7/2011 proposti a reinvestimento.

La Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia ha effettuato le necessarie verifiche istruttorie sulla documentazione prodotta dall'ATER di Venezia.

Le condizioni richieste per l’autorizzazione al reinvestimento sono stabilite dal punto 6.2.3, lettera B) del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto, approvato con DCR n. 55/2013, come modificato con DCR n. 50/2017.

La proposta dell'ATER di Venezia, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, può essere accolta in quanto i reinvestimenti proposti dall'Azienda risultano coerenti con la programmazione regionale in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 6;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2752 del 24 dicembre 2012 “Piano straordinario di vendita di alloggi assegnati di edilizia residenziale pubblica delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto. Deliberazione di Giunta regionale del 25 giugno 2012, n. 62/CR, sulla quale la Seconda Commissione consiliare nella seduta del 31 ottobre 2012 ha espresso parere favorevole. L.R. n. 7/2011, art. 6, comma 2” e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 “Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2567 del 23 dicembre 2014 “Piani ordinari e straordinari di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all’art. 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e all’art. 6 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 7. Criteri per il monitoraggio dello stato di attuazione delle vendite ordinarie e straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) delle ATER e per l’autorizzazione al reinvestimento dei relativi proventi. PCR n. 55 del 10 luglio 2013”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017 “Modifiche al "Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto"”;

VISTA la Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 “Norme in materia di edilizia residenziale pubblica”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 15 dell’11 gennaio 2022 “Autorizzazione all'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) di Venezia al reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita straordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della L.R. n. 7/2011, art. 6”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia n. 18 dell’8 febbraio 2023;

VISTA l’istanza dell’ATER di Venezia prot. n. 3479/23 del 20 febbraio 2023, acquisita in pari data al prot. regionale al n. 97966;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATER di Venezia n. 171 del 29 novembre 2023;

VISTA l’istanza dell’ATER di Venezia prot. n. 23136/23 del 7 dicembre 2023, acquisita in pari data al prot. regionale al n. 653818;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di autorizzare l'ATER di Venezia al reinvestimento della somma di euro 905.277,74, pari al 50% dell’importo dei proventi derivanti dalle vendite straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuate ai sensi della Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, art. 6, introitati dal 2019 al 2021 e non ancora reinvestiti, da destinare al recupero di n. 18 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nei Comuni di Mirano, Salzano, Spinea e Venezia, secondo il piano finanziario Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in base a quanto previsto al paragrafo 6.2.3 del Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013, come modificato con successiva Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017;
  1. di prendere atto dell’accantonamento da parte dell’ATER di Venezia della somma di euro 905.277,74, pari al 50% dei proventi derivanti dalle vendite straordinarie degli alloggi di edilizia residenziale pubblica effettuate ai sensi della L.R. n. 7/2011, art. 6 introitati dal 2019 al 2021 e non ancora reinvestiti, da destinare alla realizzazione di interventi nelle future annualità solo a seguito dell'erogazione del saldo dei contributi ricevuti con il Fondo Complementare al P.N.R.R. e previa approvazione di un successivo provvedimento aziendale da assoggettare ad autorizzazione della Giunta regionale;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_129_24_AllegatoA_523558.pdf

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