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Bur n. 23 del 16 febbraio 2024


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 12 febbraio 2024

Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma successive al quinto anno per i tipi d'intervento 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.2 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. DGR n. 376/2019 e 396/2018. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Note per la trasparenza

Si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto anno per i seguenti tipi d'intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022: 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali e 10.1.7 Biodiversità - Allevatori custodi (bando di cui alla DGR n. 376/2019) e per il settimo anno per il tipo d’intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue (bando di cui alla DGR n. 396/2018).

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014 e approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con Deliberazione n. 947 del 28 luglio 2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, tra le quali quella conseguente al Regolamento (UE) 2020/2220 che ne ha esteso la durata di ulteriori due anni e che, tenendo conto del principio del disimpegno automatico "n+3", determina la durata del Programma sino al 31 dicembre 2025. L'ultima modifica è stata ratificata con Deliberazione n. 1126 del 19 settembre 2023 a seguito della Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2023) 6139 del 6 settembre 2023.

Con Deliberazione n. 376 del 2 aprile 2019 la Giunta regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali e 10.1.7 Biodiversità - Allevatori custodi del PSR 2014-2022.

Il tipo di intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi promuove la gestione attiva di formazioni lineari arboreo-arbustive quali fasce tampone e siepi con connessa fascia erbacea di rispetto e boschetti naturalistici messi a dimora esclusivamente attraverso il tipo di intervento 4.4.2 del PSR 2014-2022 finanziati e realizzati nell'ambito dei Progetti di Cooperazione di cui al tipo di intervento 16.5.1 del bando DGR n. 2112/2017.

Il tipo di intervento 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali promuove la gestione attiva di prati umidi/zone umide e della rete idraulica minore esclusivamente realizzati o riqualificati con i tipi di intervento 4.4.2 e 4.4.3 nell'ambito dei Progetti di Cooperazione finanziati dal bando DGR n. 2112/2017. È compresa anche la possibile conversione a prato delle superfici seminative al fine di mantenere e consolidare l'efficacia degli investimenti non produttivi realizzati nell'ambito dei Progetti di Cooperazione (DGR n. 2112/2017).

Nell'ambito della misura 10, è previsto il tipo d'intervento 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, finalizzato al recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto e spingono ancora gli agricoltori a scegliere le specie, le razze e le varietà, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione però che sia garantita una ragionevole redditività nell'impiego delle risorse genetiche locali.

Inoltre, con Deliberazione della Giunta regionale n. 396 del 26 marzo 2018, tra gli altri, sono stati aperti i termini di presentazione delle domande per il tipo di intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue che prevedono l'erogazione di un premio annuale agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni ad attivare nella propria azienda pratiche che consentono di raggiungere gli obiettivi agroclimatico-ambientali stabiliti dall'Unione europea.

Il tipo di intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue, propone un articolato insieme di impegni finalizzati a ridurre gli impatti originati sulla risorsa acqua dalle pratiche agricole intensive, specialmente per quanto concerne le colture seminative negli ambiti tradizionalmente vocati della regione. In particolare, gli impegni sono volti a incentivare l'adozione di pratiche finalizzate a calibrare l'uso di fertilizzanti azotati e dell'acqua irrigua, al fine di allineare i potenziali fabbisogni delle colture alla necessità di tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mitigando al contempo le emissioni climalteranti originate dalle attività di fertilizzazione.

Nel 2022 e 2023 si sono completati i cinque anni d'impegno previsti per il tipo di intervento 10.1.2 di cui alla DGR n. 396/2018 e per i tipi di intervento 10.1.3, 10.1.6 e 10.1.7 di cui alla DGR n. 376/2019. Al fine di assicurare la maggiore efficacia delle misure e i relativi benefici ambientali, con DGR n. 1992 del 30 dicembre 2019 è stata approvata una modifica al PSR 2014-2022 che dà la possibilità di prorogare annualmente il termine del primo periodo di impegno per un massimo di due volte, come consentito dagli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 1305/2013, rispettivamente per la Misura 10 e per la Misura 11 del PSR 2014-2022.

In base a quanto previsto dall'articolo 28 comma 5, terzo paragrafo, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2220, risulta possibile una ulteriore proroga annuale agli impegni in essere per la Misura 10 e 11 del PSR 2014-2022.

Viene data quindi la possibilità ai beneficiari dei bandi, approvati con DGR n. 376/2019 e DGR n. 396/2018, di adeguare volontariamente gli impegni agro climatico ambientali, in corso di esecuzione, relativi ai tipi di intervento 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.2 con il prolungamento della durata dell'impegno stesso attraverso la presentazione delle domande di conferma relative al sesto e al settimo anno.

Per tali istanze di conferma al sesto e settimo anno, sono mantenuti tutti gli impegni, i vincoli e gli obblighi già sottoscritti, nonché le norme relative alle riduzioni/esclusioni e l'obbligo all'adeguamento alle norme cogenti di condizionalità vigenti.

L'adesione al sesto e settimo anno di impegno è volontaria per i beneficiari e viene espressa nel momento della presentazione della domanda. Poichè l'utilizzo della formula del "silenzio-assenso" o del "silenzio-diniego" non darebbe adeguata evidenza e garanzia della effettiva volontà di proseguire o cessare gli impegni agro climatico ambientali, viene previsto che i beneficiari delle DGR n. 376/2019 e n. 396/2018 debbano confermare gli impegni oppure dichiarare esplicitamente di non aderire per il 2024 al sesto e settimo anno d'impegno mediante il sistema informativo PSR.

L'organismo pagatore regionale AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, al Regolamento (UE) n. 640/2014 e al Regolamento (UE) n. 809/2014.

Tali disposizioni mantengono la loro vigenza in ragione di quanto stabilito dall'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv) del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Come stabilito dall’articolo 7 del Decreto del Ministro dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 0147385 del 09/03/2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2024.

Qualora il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste dovesse stabilire eventuali proroghe del termine del 15 maggio 2024, si propone di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione a disporre, con proprio atto, la proroga di apertura dei termini di presentazione delle domande.

La presentazione di una domanda oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42, una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Nessuna penalizzazione va applicata ai soggetti beneficiari di cui al bando DGR n. 376/2019 e n. 396/2018 che non confermano per il 2024 il sesto e settimo anno degli impegni già sottoscritti.

Va inoltre fatto riferimento al Regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità.

Per quanto riguarda la Condizionalità applicabile per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172, in base all'articolo 155 del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e ai chiarimenti forniti dalla Commissione europea con le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022, agli impegni finanziati con le risorse del PSR 2014-2022 continua ad applicarsi il quadro giuridico di Condizionalità definito dal D.M. MIPAAF del 10 marzo 2020 n. 2588 e dalla DGR n. 336/2023 e s.m.i. solo nei casi in cui il beneficiario non riceva contemporaneamente pagamenti a superficie anche dal Piano Strategico della PAC 2023-2027.

Laddove il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie del Piano Strategico della PAC, si applica il quadro giuridico della nuova Condizionalità Rafforzata relativa alla programmazione 2023-2027, in base a quanto definito con la DGR n. 335 del 29 marzo 2023 “Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità Rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III. Recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023” e s.m.i.. Nel caso di azienda beneficiaria detentrice di allevamento, vanno in ogni caso rispettati i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali) come definiti dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, nonostante non siano compresi dalla Condizionalità Rafforzata.

L'art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172 ha inteso, infatti, disporre un periodo di transizione fino al 31.12.2025 per evitare la duplicazione dei controlli in azienda e l'aumento degli oneri amministrativi. Il Regolamento ha pertanto stabilito che i controlli relativi al rispetto della Condizionalità Rafforzata includono anche i controlli della Condizionalità di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze.

Se le regole di Condizionalità Rafforzata non sono rispettate, AVEPA effettua i controlli a norma dell'articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Ciò comporta l'adozione delle sanzioni amministrative già previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Per quanto riguarda le riduzioni dell'aiuto nel caso di sovrapposizione dell'intervento con gli impegni degli Ecoschemi ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, si rinvia, al D.M. n. 550630 del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che approva le linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione di cui all’articolo 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023 del MASAF nonché al documento “Verifica della sovrapposizione tra ecoschemi e interventi in materia di ambiente e clima (SRA) del CSR 2023 – 2027 o tipi di intervento agro ambientale del PSR 2014-2022”, di cui all’allegato B al Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione n. 55 del 28/04/2023 e s.m.i.

In relazione all'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i. che detta le disposizioni regionali attinenti alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse resesi disponibili a seguito di economie e decadenze accertate sulla Misura 10 del PSR 2014-2022.

Per quanto attiene le procedure generali, AVEPA farà riferimento al Documento Indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli impegni specifici, si rinvia alle disposizioni contenute nei bandi di cui alla DGR n. 376/2019 e n. 396/2018.

Per quanto riguarda i premi erogati ai beneficiari che hanno presentato domanda nell'ambito della DGR n. 376/2019 e 396/2018, si confermano gli importi già definiti nel relativo bando allegato alla deliberazione medesima, ad eccezione della sottrazione per sovrapposizione greening in quanto non più applicabile.

Infine si precisa che i beneficiari del tipo di intervento 10.1.2 sono tenuti al rispetto dell'impegno di registrare le informazioni prescritte sul registro di interventi reso disponibile sul sito web regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTE le note Ares(2021) 5472758 del 6 settembre 2021 e Ares(2022) 5649658 del 9 agosto 2022 con cui la Commissione europea ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla condizionalità applicabile per l'anno 2023, in base all'articolo 155 del Regolamento UE 2021/2115;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 19 settembre 2023 con cui è stata approvata l'ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 396 del 26 marzo 2018 con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 376 del 2 aprile 2019 con cui è stata disposta l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7 e 13.1.1 del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i. che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013;

VISTO il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTO il D.M. n. 0147385 del 9 marzo 2023 del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 550630 del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che approva le linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo sulla base di impegni di gestione di cui all’articolo 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023 del MASAF;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Bonifica e Irrigazione n. 55 del 28/04/2023 e s.m.i. che approva il documento “Verifica della sovrapposizione tra ecoschemi e interventi in materia di ambiente e clima (SRA) del CSR 2023 – 2027 o tipi di intervento agro ambientale del PSR 2014-2022”;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con Deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per l'attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal Regolamento (CE) n. 1257/1999;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione facoltativa delle domande di conferma per il sesto anno d'impegno per il tipo d'intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali e 10.1.7 Biodiversità - Allevatori custodi del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022 di cui al bando approvato con DGR n. 376/2019, fissando al 15 maggio 2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
  3. di disporre l'apertura dei termini di presentazione facoltativa delle domande di conferma per il settimo anno d'impegno per il tipo d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue, del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022 di cui al bando approvato con DGR n. 396/2018, fissando al 15 maggio 2024 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
  4. di richiamare che la mancata adesione al sesto anno di impegno non consente la possibilità di adesione all'eventuale settimo anno d'impegno qualora risulti possibile ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/2220;
  5. di richiamare che la mancata adesione al sesto anno di impegno per mancato subentro da parte del cessionario non consente la possibilità di adesione all'eventuale settimo anno di impegno, in quanto ai sensi dell'art. 47 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013 l'impegno si estingue;
  6. di confermare che, per quanto attiene agli impegni specifici, si rinvia alle disposizioni contenute nel bando di cui alle DGR n. 376/2019 e DGR n. 396/2018;
  7. di confermare gli importi dei premi già definiti nelle DGR n. 376/2019 e DGR n. 396/2018, ad eccezione della sottrazione per sovrapposizione greening in quanto non più applicabile;
  8. di precisare che i beneficiari del tipo di intervento 10.1.2 sono tenuti al rispetto dell'impegno di registrare le informazioni prescritte sul registro di interventi reso disponibile sul sito web regionale;
  9. di confermare, per quanto riguarda le disposizioni generali, l'applicazione del documento "Indirizzi procedurali generali" di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e ss.mm.ii.;
  10. di precisare che le disposizioni del bando di cui alle DGR n. 376/2019 e DGR n. 396/2018 sono compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con propri specifici provvedimenti;
  11. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nel singolo bando per tipo d'intervento, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
  12. di dare atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione e di controllo" di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013, al Regolamento (UE) n. 640/2014 e al Regolamento (UE) n. 809/2014;
  13. di precisare che i beneficiari delle DGR n. 376/2019 e DGR n. 396/2018 sono tenuti a dichiarare in maniera esplicita la volontà di non aderire al sesto o al settimo anno d'impegno e che nessuna penalizzazione può essere applicata ai soggetti beneficiari che non confermano per il sesto o il settimo anno gli impegni già sottoscritti;
  14. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;
  15. di stabilire che alle domande di conferma di impegni assunti nel periodo di programmazione 2014-2022 e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2024, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014;
  16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  17. di incaricare la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione dell'esecuzione del presente atto;
  18. di autorizzare il Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione a disporre, con proprio atto, la proroga di apertura dei termini di presentazione delle domande, come indicati ai precedenti punti 2 e 3, qualora si renda necessaria a seguito di provvedimenti nazionali o comunitari;
  19. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  20. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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