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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 21 del 13 febbraio 2024


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 29 gennaio 2024

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società agricola Porcellino d'oro di Cascone Luigi & C." - Comune di Gazzo Veronese (VR). Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 art. 8-bis.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da biogas di origine agricola e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla “Società agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.” (CUAA 00601910235) con sede legale in via San Francesco, 25 – Comune di Nogara (VR) e operativa (sede impianto) in via Ronchetrin – Comune di Gazzo Veronese (VR), ai sensi dell’art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin per l'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano dati al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri – attraverso i “Piani nazionali integrati per l'energia e il clima – PNIEC”, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 – e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l’adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final national energy and climate plan of Italy.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi unionali al 2030 in materia di promozione dell’energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta regionale, in attuazione del D.Lgs. n. 387/2003, con Deliberazione n. 2204 dell’8 agosto 2008 aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (Deliberazione della Giunta regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e Deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 2 marzo 2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 19 maggio 2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal Decreto del Direttore dell’Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport n. 5 del 14 marzo 2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche.

Con DGR n. 453/2010 è stata attribuita alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’art. 44 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha rideterminato i regimi per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

In particolare il D.Lgs. n. 28/2011 ha stabilito la competenza comunale per la realizzazione degli impianti di biometano da fonti rinnovabili di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, attraverso la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all’art. 6 e secondo le Linee guida adottate con il D.M. MiSE 10 settembre 2010, che fanno salva la facoltà del soggetto istante di optare, in alternativa a tale procedura, per il procedimento di autorizzazione unica di competenza regionale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

In data 2 agosto 2023 la “Società agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.” (CUAA 00601910235), con sede legale in via San Francesco, 25 – Comune di Nogara (VR) e operativa (sede impianto) in via Ronchetrin – Comune di Gazzo Veronese (VR), ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 8-bis del D.Lgs. n. 28/2011, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico suino e bovino, pari a complessivi 42.956 tonnellate all’anno tal quali, ossia il 70% del totale in peso della biomassa conferita), nonché prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate pari a 18.275 t/a t. q., ossia il 29%), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto (paglia pari a 730 t/a t.q., ossia l’1%), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Alla sezione di produzione di biogas così come sopra descritta, lo stabilimento proposto dalla Società agricola risulta composto da:

  • una sezione di pretrattamento del biogas finalizzata alla desolforazione, eliminazione dell’ammoniaca, filtrazione su carboni attivi, deumidificazione;
  • una sezione di produzione di energia elettrica mediante l’installazione di un cogeneratore, alimentato da parte del biogas, della potenza termica nominale di 0,841 MW, che fornisce 0,300 MWelettrici;
  • una sezione di upgrading del biogas, mediante tecnologia a membrane, con una produzione di 250 Smc/h di biometano;
  • un impianto di ossidazione termica rigenerativa, per l’eliminazione delle tracce di metano dall’off-gas dell’upgrading, prima dell’immissione in atmosfera della residuale anidride carbonica;
  • un mini impianto di teleriscaldamento alimentato dal cascame termico proveniente dal cogeneratore e dal compressore del sistema di upgrading, che garantisce una producibilità termica complessiva annua pari a 2.352 MWh finalizzata alla termostatazione dei digestori anaerobici associati alla sezione di produzione di biogas;
  • una sezione di compressione del biometano per l’immissione nella rete di trasporto del biometano, previa regolazione e misura in apposita cabina ReMi;
  • un metanodotto della lunghezza complessiva di circa 238 metri lineari, la cui pressione di esercizio risulterà essere pari a 75 bar, che si allaccia alla rete esistente nel nuovo punto di intercettazione di derivazione semplice (impianto P.I.D.S.); il progetto prevede anche la realizzazione di due nuove aree di consegna del biometano, con relative strade di accesso.

La Società agricola istante ha, inoltre, trasmesso l’Offerta di allacciamento alla rete di trasporto del gas naturale predisposta dalla società “Snam Rete Gas S.p.A.” (riferimento ORI-MER/CONALL/1321 del 5/10/2023) per la realizzazione e l’esercizio del metanodotto da parte della medesima Società concessionaria.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ha indetto in data 7 settembre 2023 e convocato per il successivo 18 ottobre la Conferenza di servizi in modalità sincrona finalizzata all’acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli atti di assenso comunque denominati, finalizzati al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del citato impianto di produzione di biometano e sue opere connesse.

Preso atto dell’assenza, tra la documentazione di progetto, degli atti di asservimento delle aree destinate alla posa del metanodotto, il responsabile del procedimento ha avviato, contestualmente alla Conferenza di servizi, l’iter per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate, dandone avviso ai proprietari ed ai soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, ai sensi dell’art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

In data 15 novembre 2023 il Soggetto istante ha trasmesso, come richiesto dalla Conferenza di servizi, alle Amministrazioni e gli Enti pubblici interessati la documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi. Durante il successivo e ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 30 novembre 2023, le Amministrazioni e gli Enti pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all’unanimità, al rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di biometano alimentato a biogas di origine agricola, previa trasmissione di informazioni di dettaglio della documentazione progettuale e subordinando la conclusione del procedimento all’assenza di osservazioni presentate dai soggetti interessati alla costruzione delle opere connesse (metanodotto di collegamento), da rendersi entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 327/2001. Nell’occasione è stato approvato il documento prescrittivo (Allegato A) alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di biometano.

Il responsabile del procedimento regionale, preso atto dell’avvenuta acquisizione della documentazione di dettaglio richiesta in sede di Conferenza di servizi, nonché dell’assenza di osservazioni da parte dei soggetti interessati alla costruzione delle opere connesse (metanodotto), ha avviato a conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e della DGR n. 453/2010, riconoscendo alla “Società agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.”, l’autorizzazione unica alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di biometano alimentato a biogas di origine agricola, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa chiesta in sede istruttoria (ultime le integrazioni di dettaglio del 19 e 21 dicembre 2023);
  • il Consorzio di bonifica veronese ha espresso il parere favorevole con prescrizioni con nota acquisita il 18 ottobre 2023;
  • AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza – sede di Verona, con nota acquisita al protocollo regionale il 23 novembre 2023 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’art. 2135 del Codice Civile;
  • la Provincia di Verona ha espresso parere favorevole, con nota acquisita il 27 novembre 2023;
  • il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ha espresso parere favorevole con prescrizione, con nota acquisita in data 4 agosto 2023 e confermata con nota del 29 novembre 2023;
  • ARPA Veneto, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, con nota del 30 novembre 2023;
  • il Comune di Gazzo Veronese ha espresso parere favorevole in sede di Conferenza di servizi del 30 novembre 2023;
  • il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha trasmesso, in data 7 dicembre 2023, il parere di conformità del progetto alle norme antincendio;
  • le restanti Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Agenzia del demanio) hanno espresso il loro assenso agli effetti del comma 4, art. 14-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (cd. silenzio assenso);
  • non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati.

Il sopra citato parere rilasciato dal Consorzio di bonifica veronese è basato sulla documentazione valutata, dal responsabile del procedimento regionale, già completa per il profilo di competenza alla data di trasmissione agli Enti della documentazione di progetto, integrata da quanto richiesto dal responsabile del procedimento regionale, avvenuta il 12 ottobre 2023. Pertanto il responsabile del procedimento regionale ha ritenuto che le valutazioni riportate in tale parere siano esaustive, pur se rilasciate antecedentemente alla data di trasmissione del progetto completo da parte della Società istante in data 15 novembre 2023.

Inoltre, il responsabile del procedimento regionale ha accertato, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, in capo al Soggetto istante, la disponibilità delle superfici sulle quali realizzare l’impianto di produzione di biometano da fonti rinnovabili (Comune di Gazzo Veronese -VR, foglio 57, mappali n. 9-21-26-68-122-146-148-150-167-169), a seguito di:

  • atto di trasformazione di società in nome collettivo in società semplice, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 il 13/2/2002 al n. 152 e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio provinciale di Verona in data 14/2/2002 al Registro generale n. 5725 e Registro particolare n. 4023, come da atto notarile del 28/1/2002 a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala (VR), Rep. n. 66272, con cui sono stati trasferiti alla “Società agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.”, tra gli altri, i terreni in Comune di Gazzo Veronese, catastalmente individuati al foglio 57, mappali n. 5, 6, 9, 21, 26, 67, 68, 69, 111, 115;
  • atto Tipo Mappale del 04 giugno 2004 - pratica n. VR0151697, con cui il mappale n. 115 ha originato il mappale n. 122;
  • atto di frazionamento del 15 aprile 2009 – pratica n. VR0067197, con cui i mappali n. 5, 6, 67, hanno dato origine ai mappali n. 146, 148, 150;
  • atto di frazionamento del 22 marzo 2012 – pratica n. VR 0082277, con cui i mappali n. 69, 111 hanno dato origine ai mappali n. 167, 169.

Si procede, inoltre, con il presente atto ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate alla costruzione delle opere infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente di trasporto del gas naturale (Comune di Gazzo Veronese, foglio 48 - mappali 258 e 259, foglio 57 - mappali 9, 148, 150, 167), ai sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001, dando atto che la pubblica utilità delle opere è già sancita dall’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e dall’art. 31-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Entro il termine di cinque (5) anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente atto, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi da parte della Provincia di Verona che svolge, ai sensi dell’art. 70 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell’espropriazione di cui al D.P.R. n. 327/2001.

Relativamente agli obblighi di messa in pristino dei luoghi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, una volta cessata l’attività di produzione di biometano, la Società istante ha trasmesso, in conformità alla DGR n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal dott. Luca Crema, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Verona al n. 239 e giurata presso l’ufficio del Giudice di Pace di Legnago (VR) il 16 novembre 2023, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino dei luoghi allo stato ex-ante, il cui ammontare è risultato pari a euro 568.314,05, da maggiorare per spese tecniche e oneri fiscali, per un totale complessivo di euro 750.174,55. A tale riguardo è precisato in allegato al presente provvedimento che il Soggetto intestatario del titolo abilitativo, prima dell’inizio dei lavori di costruzione autorizzati, dovrà depositare presso gli Uffici regionali competenti un’idonea polizza fideiussoria, di tipo bancario o assicurativo, conforme alle disposizioni previste dalla DGR n. 453/2010 e s. m. e i. (DGR n. 253/2012), ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dall’eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto.

La Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, preso atto delle comunicazioni pervenute, nonché della successiva istruttoria, propone alla Giunta regionale di autorizzare il seguente titolo abilitativo in capo alla “Società agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTO il D.Lgs. n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il Decreto MiSE 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

VISTO il D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il D.L. n. 199/2021 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” che ha modificato e integrato il D.Lgs. n. 28/2011;

VISTO l’art. 70 della L.R. n. 27/2003 in materia di espropriazione;

VISTA la L.R. n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012, in materia di ordinamento ed attribuzioni delle strutture della Giunta regionale;

VISTA la DGR n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la DGR n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la DGR n. 453/2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA la DGR n. 253/2012 “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 – D.MiSE 10/9/2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la DGR n. 856/2012– “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. n. 11/2004: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la DCR n. 38/2013 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il D.MiS 10 settembre 2010.”;

VISTA la DGR n. 813/2021 con la quale è stata aggiornata la disciplina regionale che dà attuazione al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016 e alla Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole definendo, al contempo, il “Quarto programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1064/2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con DACR n. 6/2017;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nonché afferenti al D.Lgs. n. 28/2011;

delibera

1.   di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di autorizzare la “Società agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.” (CUAA 00601910235) con sede legale in via San Francesco, 25 – Comune di Nogara (VR) e operativa (sede impianto) in via Ronchetrin – Comune di Gazzo Veronese (VR), alla costruzione e all’esercizio di un impianto di biometano alimentato a biogas di origine agricola, da ubicare in via Ronchetrin – Comune di Gazzo Veronese (VR), catastalmente individuato al foglio 57, mappali n. 9-21-26-68-122-146-148-150-167-169;

3.   di approvare, in relazione al procedimento di cui al precedente punto, il progetto allegato alle note n. 420150/2023, n. 548248/2023, n. 555987/2023, n. 618180/2023, 631178/2023, 633052/2023, 673105/2023, 678003/2023, comprendente:

  • la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
    • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, 18.275 tonnellate all’anno tal quali, pari al 29% del totale in peso della biomassa complessiva), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto (paglia, 730 t/a t.q., pari al 1% del totale in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
    • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine bovina), 2.375 t/a t.q., pari al 4% del totale in peso;
    • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico di origine suina), 40.581 t/a t.q., pari al 66% del totale in peso;
  • l’installazione e l’esercizio di un impianto di pretrattamento del biogas, costituito da:
    • desolforatore chimico del biogas con sistema di recupero del reagente, di marca Airdep, portata massima biogas da trattare 500 Nm3/h;
    • impianto di eliminazione ammoniaca dal biogas tramite torre di lavaggio, di marca Airdep portata massima biogas da trattare 500 Nm3/h;
    • filtrazione a carboni attivi per eliminazione dell’idrogeno solforato (H2S) e di inquinanti VOC;
    • deumidificazione del biogas tramite chiller;
  • l’installazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia, alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al primo punto, costituito da un motore endotermico (motore Jenbacher, modello JMS 208 D25,) a servizio dell’autoconsumo di energia elettrica e energia termica, di potenza termica nominale pari a 0,841 MW, di cui 0,330 MWelettrici (0,424 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford, modello S5L1S-E42);
  • l’installazione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano upgrading (AB Bioch4nge S5), alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al primo punto, con tecnologia a membrane a tre stadi per una produzione oraria di biometano pari a 237 Nm3 (250 Sm3) e una produzione annua di 2.061.900 Nm3;
  • l’installazione e l’esercizio di un impianto di ossidazione termica rigenerativa (RTO) dell’off gas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto;
  • l’installazione e l’esercizio di un gruppo di compressione del biometano per immissione in rete, fino a 75 bar;
  • l’installazione e l’esercizio di una cabina di regolazione e misura (ReMi) del biometano immesso in rete;
  • la costruzione e l’esercizio di un metanodotto privato, connesso con l’impianto di produzione di biometano, nel tratto compreso tra il gruppo di compressione del biometano e la cabina ReMi;
  • la costruzione e l’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento per una producibilità complessiva pari a 2.352 MWh/anno (61% della producibilità termica potenziale di 3.851 MWh/anno) a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica;

4.   di autorizzare la società “Snam Rete Gas S.p.A.” (CUAA 10238291008), con sede legale in San Donato Milanese (MI), piazza Santa Barbara 7, alla costruzione e all’esercizio di un metanodotto pubblico, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 420150/2023, 555987/2023, n. 618180/2023, così articolato:

  • Punto di Intercettazione con Discaggio d’Allacciamento (impianto P.I.D.A.) e area impiantistica di consegna, avente pianta quadrata di circa 292 m2, su terreno censito al Comune di Gazzo Veronese, foglio 57, mappali n. 9, 148;
  • tratto di metanodotto denominato “All.to Biometano di Gazzo Veronese DN100 (4”) – 75 bar”, su terreni censiti al Comune di Gazzo Veronese (VR), foglio 48, mappali n. 258 e 259 e foglio 57, mappali n. 9, 148, 150, 167 costituito da:
    • tubazione posata mediante T.O.C. (Trivellazione Orizzontale Controllata) della lunghezza di circa 135 metri, a partire dall’area impiantistica di consegna di cui al punto precedente, con attraversamento di via Ronchetrin e dei due corsi d’acqua privati a lato della strada;
    • tubazione posata mediante scavo a cielo aperto della lunghezza di circa 103 metri, fino al nuovo punto di intercettazione di derivazione semplice (impianto P.I.D.S.), con demolizione ed ampliamento dell’area impiantistica esistente ed allacciamento agli impianti in esercizio n. 4105112 Met.: deriv. Mantova est DN 250 (10”) – 70 bar e n. 4105113 Met.: All.to Vetro Verona DN 150 (6”) - 70 bar;
  • strade di accesso alle aree impiantistiche di consegna, su terreni censiti al Comune di Gazzo Veronese, foglio 57, mappali n. 9, 148, 150, 167 e foglio 48, mappale n. 258,

5.   di approvare l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 3 e 4;

6.   di prendere atto degli esiti della Conferenza di servizi durante la quale è stata verificata la conformità delle opere di cui ai precedenti punti 3 e 4 agli strumenti urbanistici vigenti;

7.   di apporre, sulle aree individuate dal progetto di metanodotto di cui al punto 4, il vincolo preordinato all’esproprio, per la durata di cinque (5) anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione;

8.   di dare atto che la pubblica utilità delle opere di cui ai punti 3 e 4 è sancita dall’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dall’art. 31-bis del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021 e che, entro il termine di cui al punto 7, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi da parte della Provincia di Verona che svolge, ai sensi dell’art. 70 della L.R. n. 27/2003, le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell’espropriazione di cui al D.P.R. n. 327/2001;

9.   di comunicare, alla “Società agricola Porcellino d’oro di Cascone Luigi & C.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, nonché ai proprietari delle aree interessate dalla costruzione del metanodotto, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione unica e avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

10. di trasmettere copia del progetto del metanodotto di cui al punto 4 alla Provincia di Verona – U.O. Espropri, per il seguito di competenza;

11. di approvare l’importo di euro 750.174,55 (settecentocinquantamilacentosettantaquattro/55) quale importo necessario per l’eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 3, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;

12. di dare atto che la Società istante, prima dell’inizio dei lavori di costruzione autorizzati con il presente provvedimento, dovrà depositare presso la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, un’idonea polizza fideiussoria, di tipo bancario o assicurativo, conforme alle disposizioni previste dalle DGR n. 453/2010 e DGR n. 253/2012, ai fini di cautelare l’amministrazione regionale dall’eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell’impianto;

13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_63_24_AllegatoA_523423.pdf

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